REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
          CAPO III                                                              
     Modificazioni di leggi regionali                                           
          Art. 34                                                               
Modifiche all'articolo 11                                                       
della legge regionale n. 44 del 1995                                            
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 44 del 1995,            
dopo le parole: "dalla costituzione dell'ARPA" sono aggiunte le                 
seguenti: "sulla base degli indirizzi generali fissati dalla Giunta             
regionale.".                                                                    
2. Le lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 11 della legge              
regionale n. 44 del 1995, sono sostituite dalle seguenti:                       
"a) i criteri per la definizione e gestione della dotazione                     
organica;                                                                       
b) i criteri per la definizione dell'assetto organizzativo;                     
c) la struttura e l'articolazione del programma triennale e annuale             
delle attivita' di cui all'articolo 12;".                                       
NOTE ALL'ART. 34                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 19 aprile              
1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e             
istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente              
(ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:                                      
"Art. 11 - Regolamento                                                          
1. Il Direttore generale adotta il regolamento entro centoventi                 
giorni dalla costituzione dell'ARPA                                             
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 11, comma 2, lettere a), b) e c), della legge             
regionale 19 aprile 1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei                
controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la                
prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:             
"Art. 11 - Regolamento                                                          
omissis                                                                         
2. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'A.R.P.A. e in                
particolare definisce:                                                          
a) la dotazione organica, che puo' prevedere ruoli e profili anche              
non compresi tra quelli previsti dal DPR 20/12/1979, n. 761;                    
b) l'assetto organizzativo di cui all'art 15;                                   
c) le disposizioni concernenti il personale;                                    
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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