REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

              TITOLO II                                                         
         NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO                                   
            CAPO II                                                             
       Condizioni e limiti al rilascio del titolo in sanatoria                  
          Art. 34                                                               
Interventi di ristrutturazione edilizia                                         
1. Non e' ammesso il rilascio del titolo in sanatoria per gli                   
interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dalla lettera            
f) dell'Allegato alla legge regionale n. 31 del 2002, realizzati in             
contrasto con la legislazione urbanistica o con le prescrizioni degli           
strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, fatto                
salvo quanto disposto dal comma 2.                                              
2. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia che siano                
conformi alla legislazione urbanistica ma che contrastino con le                
prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31               
marzo 2003, il rilascio del titolo in sanatoria e' ammesso qualora              
ricorrano le seguenti condizioni:                                               
a) non comportino aumento delle unita' immobiliari, fatte salve                 
quelle ottenute attraverso il recupero ai fini abitativi dei                    
sottotetti, in edifici residenziali bifamiliari e monofamiliari;                
b) rispettino i parametri minimi dimensionali fissati dall'articolo             
2, commi 1 e 2, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero            
ai fini abitativi dei sottotetti esistenti), qualora le opere                   
comportino il recupero a fini abitativi dei sottotetti;                         
c) rispettino i requisiti igienico sanitari fissati per i locali di             
abitazione dal decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle           
istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza               
minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di               
abitazione) e del limite di 2,40 metri di altezza media interna utile           
per i locali adibiti ad abitazione;                                             
d) non destinino ad uso abitativo i locali nei piani totalmente                 
interrati delle costruzioni;                                                    
e) non comportino la destinazione ad altri usi dei locali riservati a           
parcheggio pertinenziale se non e' garantita la quota minima di spazi           
per parcheggi stabilita dall'articolo 41-sexies della Legge n. 1150             
del 1942, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della Legge 24              
marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma             
triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonche'                      
modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della            
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della               
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393).                                             
3. Il professionista abilitato, nell'ambito della dichiarazione di              
cui all'articolo 29, assevera altresi' che le opere realizzate                  
rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia, di cui al comma           
1.                                                                              
NOTE ALL'ART. 34                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lettera f) dell'Allegato alla legge regionale 25              
novembre 2002, n. 31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e'           
il seguente:                                                                    
"ALLEGATO - Definizione degli interventi edilizi                                
(omissis)                                                                       
f) interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a            
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di            
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in               
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il                    
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi                     
dell'edificio l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi              
elementi ed impianti, nonche' la realizzazione di volumi tecnici                
necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici.           
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono                  
ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva              
fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma,                
volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole             
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e           
per l'installazione di impianti tecnologici;                                    
(omissis)".                                                                     
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 2, commi 1 e 2 della legge regionale 6 aprile             
1998, n. 11 concernente Recupero ai fini abitativi dei sottotetti               
esistenti e' il seguente:                                                       
"Art. 2                                                                         
1. Il regolamento edilizio comunale determina le condizioni e i                 
limiti per il recupero a fini abitativi, negli edifici destinati in             
prevalenza a residenza, dei sottotetti esistenti alla data di entrata           
in vigore della presente legge, fermo restando il rispetto dei                  
seguenti parametri:                                                             
a) l'altezza utile media di m. 2,40 per i locali, adibiti ad                    
abitazione, ridotta a m 2,20 per i Comuni inseriti negli ambiti delle           
Comunita' Montane ai sensi della L.R. 19 luglio 1997, n. 22, e di m.            
2,20 per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni,                
bagni e ripostigli. L'altezza utile media e' calcolata dividendo il             
volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi m. 1,80           
per la superficie utile relativa;                                               
b) il rapporto illuminante, se in falda, pari o superiore a 1/16.               
2. Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei                  
sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze             
di colmo e di gronda nonche' delle linee di pendenze delle falde. Il            
regolamento edilizio determina le tipologie di aperture nelle falde e           
ogni altra condizione per il rispetto degli aspetti paesistici,                 
ambientali e monumentali dell'edificio oggetto d'intervento.                    
(omissis)".                                                                     
3) Il Decreto ministeriale 5 luglio 1975 concerne Modificazioni alle            
istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza                
minima e ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali                   
d'abitazione.                                                                   
4) Il testo dell'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150             
concernente Legge urbanistica e' citato alla nota 4 all'articolo 27.            
5) Il testo dell'art. 2, comma 2 della Legge 24 marzo 1989, n. 122              
concernente Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale           
per le aree urbane maggiormente popolate nonche' modificazioni di               
alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione                
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15              
giugno 1959, n. 393 sostituisce l'art. 41-sexies, Legge 17 agosto               
1942, n. 1150, che e' citato alla nota a all'articolo 27.                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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