LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 34
Modifiche e abrogazioni al Capo VI (Viabilita')
del Titolo VI (Territorio, Ambiente e Infrastrutture)
della legge regionale n. 3 del 1999
1. Al comma 1 dell'articolo 162 della legge regionale n. 3 del 1999
le parole: "delle strade e autostrade" sono sostituite dalla parola:
"viaria".
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 162 della legge
regionale n. 3 del 1999 sono aggiunte le parole: "sulla rete delle
strade di interesse regionale, nonche' alla programmazione,
attraverso il programma di cui all'articolo 164 ter, commi 2 e 3,
delle autostrade regionali".
3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 162 della legge
regionale n. 3 del 1999.
4. Alla rubrica ed ai commi 1 e 2 dell'articolo 163 della legge
regionale n. 3 del 1999 dopo la parola: "rete" e prima delle parole:
"di interesse regionale" e' inserita la parola: "viaria".
5. Al comma 2 dell'articolo 163 della legge regionale n. 3 del 1999
sono soppresse le parole: "ivi comprese" e sono aggiunte dopo la
parola: "Stato" le parole: "e le autostrade regionali".
6. Alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 164 bis della legge
regionale n. 3 del 1999 la parola: "viaria" e' sostituita dalle
parole: "delle strade di interesse regionale".
7. Al comma 1 dell'articolo 164 bis della legge regionale n. 3 del
1999: nella lettera a) sono soppresse le parole: "le modalita' ed";
dopo la parola: "finanziamenti" sono soppresse le parole: ", nonche'
le percentuali degli stessi"; alla lettera b) la parola: "viaria" e'
sostituita dalle parole: "delle strade"; e sono soppresse le parole:
", nonche' le priorita' di realizzazione".
8. Al comma 3 dell'articolo 165 della legge regionale n. 3 del 1999
la parola: "su" e' sostituita dalle parole: "relativi ad autostrade
regionali o a".
9. Alla rubrica dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999
le parole: "Regione - Province" sono sostitute dalle parole: "per la
rete viaria di interesse regionale".
10. Al comma 2 dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999
le parole: "agli interventi sulla rete stradale relativi" sono
soppresse; alla lettera a) la parola: "viaria" e' sostituita con le
parole: "delle strade"; alla lettera f) dopo la parola: "traffico"
sono aggiunte le parole: "e costituzione di un centro regionale di
monitoraggio"; dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente lettera:
"f bis) realizzazione di autostrade regionali in attuazione del
programma di cui all'articolo 164 ter".
11. L'articolo 167 ter della legge regionale n. 3 del 1999 e'
abrogato.
NOTE ALL'ART. 34
Commi 1, 2 e 3
1) Il testo dell'art. 162 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 162 - Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni relative alla pianificazione,
programmazione e al coordinamento della rete delle strade e
autostrade di interesse regionale di cui all'art. 163.
2. La Regione in particolare provvede:
a) alla pianificazione della viabilita' nell'ambito del Piano
Regionale Integrato dei Trasporti, in coerenza con la pianificazione
nazionale;
b) alla programmazione, attraverso il programma triennale di cui
all'art. 164-bis, dei nuovi interventi di riqualificazione,
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione;
c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province, anche
attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi
tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione,
gestione e sicurezza delle strade, nonche' in materia di catasto
delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico;
d) alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti
per la mobilita' ciclistica e per la realizzazione di reti di
percorsi ciclabili integrati, ai sensi della Legge 19 ottobre 1998,
n. 366.
3. La Regione esercita inoltre, in materia di autostrade di interesse
regionale, le funzioni relative:
a) alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione;
b) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione, cui
provvede mediante concessione;
c) al controllo delle concessionarie autostradali relativamente
all'esecuzione dei lavori di costruzione, al riassetto dei piani
finanziari e all'applicazione delle tariffe, nonche' alla stipula
delle relative convenzioni.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 possono essere applicate anche
per specifiche tratte di rete di interesse regionale non
autostradale, da definire d'intesa con le Province nell'ambito della
Conferenza Regione-Autonomie locali.".
Commi 4 e 5
2) Il testo dell'art.163 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 163 - Rete di interesse regionale
1. Il Consiglio regionale, su proposta avanzata dalla Giunta, sentita
la Conferenza Regione-Autonomie locali, provvede alla individuazione
e alla modifica della rete di interesse regionale.
2. Fino alla adozione della deliberazione del Consiglio regionale cui
al comma 1, per rete di interesse regionale si intende la grande rete
e la "rete di base principale", cosi' come definite dal Piano
regionale Integrato dei Trasporti approvato con delibera consiliare
n. 1322 del 22 dicembre 1999, ivi comprese le strade trasferite dallo
Stato.".
Commi 6 e 7
3) Il testo dell'art.164 bis, comma 1, della legge regionale 21
aprile 1999, n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e locale
e' il seguente:
"Art. 164 bis - Programma triennale di intervento sulla rete viaria
1. Il programma triennale di intervento sulla rete viaria e' lo
strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:
a) le modalita' ed i criteri di riparto dei finanziamenti, nonche' le
percentuali degli stessi da destinare agli interventi di cui all'art.
167, comma 2, ivi compresa una quota adeguata per le opere di
manutenzione straordinaria;
b) gli interventi per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo
sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete viaria di
interesse regionale, nonche' le priorita' di realizzazione;
c) l'individuazione dei soggetti destinatari dei finanziamenti.
(omissis)".
Comma 8
4) Il testo dell'art.165, comma 3, della legge regionale 21 aprile
1999, n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il
seguente:
"Art. 165 - Accordi interregionali e interprovinciali
(omissis)
3. Per il coordinamento degli interventi su strade di interesse
regionale che riguardino piu' province, la Regione promuove specifici
accordi con le Province territorialmente interessate aventi ad
oggetto l'individuazione delle opere da realizzare, delle modalita'
progettuali ed i rispettivi obblighi".
Comma 9
5) La rubrica dell'articolo 167 della legge regionale 21 aprile 1999,
n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il
seguente:
"Art. 167 - Fondo unico Regione-Province
Comma 10
6) Il testo dell'art. 167, comma 2, della legge regionale 21 aprile
1999, n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il
seguente:
"Art. 167 - Fondo unico Regione-Province
(omissis)
2. Tali risorse sono destinate agli interventi sulla rete stradale
relativi a:
a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande
infrastrutturazione, realizzati anche in apposito cofinanziamento con
lo Stato o mediante la tecnica della finanza di progetto, della rete
viaria di interesse regionale ricompresi nel programma triennale di
intervento di cui all'art. 164-bis;
b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata
con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle Province;
c) opere sul demanio provinciale di interesse regionale resesi
necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;
d) studi di fattibilita', studi ambientali, progettazioni, analisi
preventive e indagini funzionali alla progettazione;
e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attivita' di'
monitoraggio sull'incidentalita' e sulle condizioni di utilizzazione
delle strade;
f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di
rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico.
(omissis)".
Comma 11
7) Il testo dell'art.167 ter della legge regionale 21 aprile 1999, n.
3 concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 167 ter - Spese di funzionamento
1. Al fine di conseguire un riequilibrio rispetto al personale
assegnato direttamente dallo Stato alle Province, la Giunta regionale
assegna alle stesse, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
viabilita', una quota parte delle risorse finanziarie attribuite alla
Regione dallo Stato per il personale non trasferito.".