REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
          CAPO III                                                              
     Modificazioni di leggi regionali                                           
          Art. 33                                                               
Modifiche all'articolo 9                                                        
della legge regionale n. 44 del 1995                                            
1. Il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale n. 44 del 1995 e'           
sostituito dal seguente:                                                        
"7. Al Direttore generale, al Direttore tecnico e al Direttore                  
amministrativo si applica il trattamento normativo previsto                     
rispettivamente per i Direttori generali della Giunta e per i                   
dirigenti della Regione ai sensi della legge regionale 26 novembre              
2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti             
di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).".                                      
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale n. 44 del              
1995, e' aggiunto il seguente:                                                  
"7 bis. La valutazione annuale del Direttore generale dell'ARPA e'              
effettuata dalla Giunta regionale".                                             
NOTA ALL'ART. 33                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 9, comma 7, della legge regionale 19 aprile               
1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e             
istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente              
(ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:                                      
"Art. 9 - Direttore generale                                                    
omissis                                                                         
7. Al Direttore generale, al Direttore tecnico ed al Direttore                  
amministrativo si applica il trattamento normativo previsto                     
rispettivamente per il Direttore generale ed i Direttori sanitario e            
amministrativo delle Aziende Unita' sanitarie locali, inclusi il                
regime della decadenza, della revoca, della cessazione dal servizio e           
le norme sull'incompatibilita'.".                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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