REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 33                                                               
Integrazione del Capo VI (Viabilita')                                           
del Titolo VI (Territorio, Ambiente e Infrastrutture)                           
della legge regionale n. 3 del 1999                                             
1. Al Capo VI (Viabilita') del Titolo VI (Territorio, Ambiente e                
Infrastrutture) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma             
del sistema regionale e locale), tra l'articolo 164 bis e l'articolo            
165 e' inserito il seguente articolo:                                           
"Art. 164 ter                                                                   
Autostrade regionali                                                            
1. Per autostrade regionali si intendono le arterie stradali,                   
previste nel Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), come               
definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.             
285 (Nuovo codice della strada), finalizzate ad assolvere le                    
richieste di mobilita' originate e destinate all'interno del                    
territorio della regione ed il cui tracciato sia completamente                  
compreso nel territorio regionale. Ai fini di cui al presente Capo              
hanno altresi' carattere regionale i raccordi alla rete nazionale o             
di altre regioni.                                                               
2. Il programma per la realizzazione delle autostrade regionali                 
individua, nell'ambito della rete viaria di interesse regionale di              
cui all'articolo 163 e sulla base di uno studio di fattibilita', le             
opere da realizzare, il sistema di realizzazione ed il limite                   
dell'eventuale partecipazione finanziaria della Regione.                        
3. Il programma e' approvato dal Consiglio regionale su proposta                
della Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali.                   
4. La realizzazione delle autostrade regionali in attuazione del                
programma previsto ai commi 2 e 3 trova copertura nel fondo unico di            
cui all'articolo 167; le risorse, specificamente autorizzate dal                
bilancio regionale, per la realizzazione di autostrade regionali sono           
gestite direttamente dalla Regione ovvero dalle Province, sulla base            
di specifiche convenzioni che ne definiscono i tempi, le modalita' di           
svolgimento e altri adempimenti.                                                
5. La Regione esercita, in materia di autostrade regionali, le                  
funzioni relative:                                                              
a) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione, cui                 
provvede mediante concessione di costruzione e gestione ovvero con              
gli altri sistemi di realizzazione previsti dalle vigenti                       
disposizioni in materia di lavori pubblici;                                     
b) alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione ed             
alla loro stipula;                                                              
c) al controllo delle concessionarie autostradali relativamente                 
all'esecuzione dei lavori, alla gestione dell'opera, al riassetto dei           
piani finanziari e all'applicazione delle tariffe;                              
d) alla classificazione e declassificazione delle autostrade                    
regionali.                                                                      
6. La Regione puo' delegare ai concessionari l'esercizio dei propri             
poteri espropriativi, che si rendano necessari per la realizzazione             
delle autostrade regionali, che lo esercitano in conformita' alla               
concessione e secondo le modalita' previste dalle disposizioni                  
vigenti.".                                                                      
NOTE ALL'ART. 33                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 164-bis della legge regionale 21 aprile 1999,             
n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 164-bis - Programma triennale di intervento sulla rete viaria             
1. Il programma triennale di intervento sulla rete viaria e' lo                 
strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:                  
a) le modalita' ed i criteri di riparto dei finanziamenti, nonche' le           
percentuali degli stessi da destinare agli interventi di cui all'art.           
167, comma 2, ivi compresa una quota adeguata per le opere di                   
manutenzione straordinaria;                                                     
b) gli interventi per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo                 
sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete viaria di                   
interesse regionale, nonche' le priorita' di realizzazione;                     
c) l'individuazione dei soggetti destinatari dei finanziamenti.                 
2. La Giunta regionale, sulla base delle risorse disponibili e degli            
obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati             
dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti, nonche' delle esigenze             
indicate dalle Province, predispone il programma, sentita la                    
Conferenza Regione-Autonomie locali.                                            
3. Il Consiglio regionale approva il programma e, ove necessario, lo            
aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale".                       
2) Il testo dell'art. 165 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3            
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:              
"Art. 165 - Accordi interregionali e interprovinciali                           
1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali           
ed autostradali di interesse interregionale, la Regione promuove                
accordi con le altre Regioni, conformemente a quanto disposto dal               
comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del DLgs n. 122 del             
1998. A tali accordi partecipano anche le Province territorialmente             
interessate.                                                                    
2. Analoghi accordi sono altresi' promossi dalla Regione al fine di             
assicurare caratteristiche funzionali, omogenee alle strade di                  
interesse interregionale, nonche' per la progettazione, costruzione e           
manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.                    
3. Per il coordinamento degli interventi su strade di interesse                 
regionale che riguardino piu' province, la Regione promuove specifici           
accordi con le Province territorialmente interessate aventi ad                  
oggetto l'individuazione delle opere da realizzare, delle modalita'             
progettuali ed i rispettivi obblighi.".                                         
3) Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.              
285 concernente Nuovo codice della strada e' il seguente:                       
"Art. 2 - Definizione e classificazione delle strade                            
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si                 
definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione           
dei pedoni, dei veicoli e degli animali.                                        
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche              
costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:                          
A - Autostrade;                                                                 
B - Strade extraurbane principali;                                              
C - Strade extraurbane secondarie;                                              
D - Strade urbane di scorrimento;                                               
E - Strade urbane di quartiere;                                                 
F - Strade locali;                                                              
F-bis. Itinerari ciclopedonali.                                                 
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti                         
caratteristiche minime:                                                         
A Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti            
o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due              
corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia            
di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a           
raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di                 
assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla                  
circolazione di talune categorie di veicoli a motore e                          
contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere               
attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio,                 
entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di                     
accelerazione.                                                                  
B Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o            
separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due                
corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di                      
intersezioni a raso, con accessi alle proprieta' laterali coordinati,           
contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata              
alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per                  
eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni            
spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che                
comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di                 
decelerazione e di accelerazione.                                               
C Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con                
almeno una corsia per senso di marcia e banchine.                               
D Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o             
separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia,           
ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina                   
pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a             
raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce            
laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite            
concentrate.                                                                    
E Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno            
due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono               
previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla           
carreggiata.                                                                    
F Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente                    
sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri               
tipi di strade.                                                                 
F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o           
vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e                 
ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela                 
dell'utenza debole della strada.                                                
4. E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una               
strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada            
urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed             
il raggruppamento degli accessi dalle proprieta' laterali alla strada           
principale e viceversa, nonche' il movimento e le manovre dei veicoli           
non ammessi sulla strada principale stessa.                                     
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento                
all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come               
classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade                     
"statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le                   
indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono               
rispettivamente lo Stato, la Regione, la Provincia, il Comune. Per le           
strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate               
"strade militari", ente proprietario e' considerato il comando della            
regione militare territoriale.                                                  
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si                
distinguono in:                                                                 
A Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico           
nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con            
quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di           
regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse,            
ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade              
statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti                   
marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza                    
industriale, turistica e climatica; e) servono traffici                         
interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di             
vaste zone del territorio nazionale.                                            
B Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa           
regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i              
capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se cio' sia              
particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale,                 
commerciale, agricolo, turistico e climatico.                                   
C Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi           
dei singoli comuni della rispettiva provincia o piu' capoluoghi di              
comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o                    
regionale i capoluoghi di comune, se cio' sia particolarmente                   
rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale,                    
agricolo, turistico e climatico.                                                
D Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue               
frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con            
la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un                   
aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o               
nodi di scambio intermodale o con le localita' che sono sede di                 
essenziali servizi interessanti la collettivita' comunale. Ai fini              
del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade           
comunali.                                                                       
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre            
comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati,                  
eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o                      
provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non                 
superiore a diecimila abitanti.                                                 
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine               
indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle              
strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai               
commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore delle infrastrutture e           
dei trasporti, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale           
autonoma per le strade statali, le Regioni interessate, nei casi e              
con le modalita' indicate dal regolamento. Le Regioni, nel termine e            
con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali,            
alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le            
strade cosi' classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle           
strade previsto dall'art. 226.                                                  
9. Quando le strade non corrispondono piu' all'uso e alle tipologie             
di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle                
infrastrutture e dei trasporti e dalle Regioni, secondo le rispettive           
competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la                
procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.             
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano              
gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10            
agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della Legge 8 luglio 1986,           
n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla                
procedura di valutazione d'impatto ambientale".                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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