LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 33
Integrazione del Capo VI (Viabilita')
del Titolo VI (Territorio, Ambiente e Infrastrutture)
della legge regionale n. 3 del 1999
1. Al Capo VI (Viabilita') del Titolo VI (Territorio, Ambiente e
Infrastrutture) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma
del sistema regionale e locale), tra l'articolo 164 bis e l'articolo
165 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 164 ter
Autostrade regionali
1. Per autostrade regionali si intendono le arterie stradali,
previste nel Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), come
definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), finalizzate ad assolvere le
richieste di mobilita' originate e destinate all'interno del
territorio della regione ed il cui tracciato sia completamente
compreso nel territorio regionale. Ai fini di cui al presente Capo
hanno altresi' carattere regionale i raccordi alla rete nazionale o
di altre regioni.
2. Il programma per la realizzazione delle autostrade regionali
individua, nell'ambito della rete viaria di interesse regionale di
cui all'articolo 163 e sulla base di uno studio di fattibilita', le
opere da realizzare, il sistema di realizzazione ed il limite
dell'eventuale partecipazione finanziaria della Regione.
3. Il programma e' approvato dal Consiglio regionale su proposta
della Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali.
4. La realizzazione delle autostrade regionali in attuazione del
programma previsto ai commi 2 e 3 trova copertura nel fondo unico di
cui all'articolo 167; le risorse, specificamente autorizzate dal
bilancio regionale, per la realizzazione di autostrade regionali sono
gestite direttamente dalla Regione ovvero dalle Province, sulla base
di specifiche convenzioni che ne definiscono i tempi, le modalita' di
svolgimento e altri adempimenti.
5. La Regione esercita, in materia di autostrade regionali, le
funzioni relative:
a) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione, cui
provvede mediante concessione di costruzione e gestione ovvero con
gli altri sistemi di realizzazione previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di lavori pubblici;
b) alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione ed
alla loro stipula;
c) al controllo delle concessionarie autostradali relativamente
all'esecuzione dei lavori, alla gestione dell'opera, al riassetto dei
piani finanziari e all'applicazione delle tariffe;
d) alla classificazione e declassificazione delle autostrade
regionali.
6. La Regione puo' delegare ai concessionari l'esercizio dei propri
poteri espropriativi, che si rendano necessari per la realizzazione
delle autostrade regionali, che lo esercitano in conformita' alla
concessione e secondo le modalita' previste dalle disposizioni
vigenti.".
NOTE ALL'ART. 33
Comma 1
1) Il testo dell'art. 164-bis della legge regionale 21 aprile 1999,
n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il
seguente:
"Art. 164-bis - Programma triennale di intervento sulla rete viaria
1. Il programma triennale di intervento sulla rete viaria e' lo
strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:
a) le modalita' ed i criteri di riparto dei finanziamenti, nonche' le
percentuali degli stessi da destinare agli interventi di cui all'art.
167, comma 2, ivi compresa una quota adeguata per le opere di
manutenzione straordinaria;
b) gli interventi per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo
sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete viaria di
interesse regionale, nonche' le priorita' di realizzazione;
c) l'individuazione dei soggetti destinatari dei finanziamenti.
2. La Giunta regionale, sulla base delle risorse disponibili e degli
obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati
dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti, nonche' delle esigenze
indicate dalle Province, predispone il programma, sentita la
Conferenza Regione-Autonomie locali.
3. Il Consiglio regionale approva il programma e, ove necessario, lo
aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale".
2) Il testo dell'art. 165 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 165 - Accordi interregionali e interprovinciali
1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali
ed autostradali di interesse interregionale, la Regione promuove
accordi con le altre Regioni, conformemente a quanto disposto dal
comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del DLgs n. 122 del
1998. A tali accordi partecipano anche le Province territorialmente
interessate.
2. Analoghi accordi sono altresi' promossi dalla Regione al fine di
assicurare caratteristiche funzionali, omogenee alle strade di
interesse interregionale, nonche' per la progettazione, costruzione e
manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.
3. Per il coordinamento degli interventi su strade di interesse
regionale che riguardino piu' province, la Regione promuove specifici
accordi con le Province territorialmente interessate aventi ad
oggetto l'individuazione delle opere da realizzare, delle modalita'
progettuali ed i rispettivi obblighi.".
3) Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 concernente Nuovo codice della strada e' il seguente:
"Art. 2 - Definizione e classificazione delle strade
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si
definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione
dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F-bis. Itinerari ciclopedonali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti
caratteristiche minime:
A Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti
o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due
corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia
di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a
raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di
assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla
circolazione di talune categorie di veicoli a motore e
contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere
attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio,
entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
B Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due
corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso, con accessi alle proprieta' laterali coordinati,
contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata
alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per
eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni
spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che
comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di
decelerazione e di accelerazione.
C Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con
almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia,
ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina
pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a
raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce
laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite
concentrate.
E Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno
due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono
previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla
carreggiata.
F Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente
sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri
tipi di strade.
F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o
vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e
ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela
dell'utenza debole della strada.
4. E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una
strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada
urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed
il raggruppamento degli accessi dalle proprieta' laterali alla strada
principale e viceversa, nonche' il movimento e le manovre dei veicoli
non ammessi sulla strada principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento
all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come
classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade
"statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le
indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono
rispettivamente lo Stato, la Regione, la Provincia, il Comune. Per le
strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate
"strade militari", ente proprietario e' considerato il comando della
regione militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si
distinguono in:
A Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico
nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con
quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di
regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse,
ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade
statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti
marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza
industriale, turistica e climatica; e) servono traffici
interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di
vaste zone del territorio nazionale.
B Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa
regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i
capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se cio' sia
particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi
dei singoli comuni della rispettiva provincia o piu' capoluoghi di
comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o
regionale i capoluoghi di comune, se cio' sia particolarmente
rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale,
agricolo, turistico e climatico.
D Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue
frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con
la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un
aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o
nodi di scambio intermodale o con le localita' che sono sede di
essenziali servizi interessanti la collettivita' comunale. Ai fini
del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade
comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre
comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati,
eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o
provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non
superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine
indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle
strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai
commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore delle infrastrutture e
dei trasporti, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale
autonoma per le strade statali, le Regioni interessate, nei casi e
con le modalita' indicate dal regolamento. Le Regioni, nel termine e
con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali,
alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le
strade cosi' classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle
strade previsto dall'art. 226.
9. Quando le strade non corrispondono piu' all'uso e alle tipologie
di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dalle Regioni, secondo le rispettive
competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la
procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano
gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della Legge 8 luglio 1986,
n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla
procedura di valutazione d'impatto ambientale".