REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
          CAPO III                                                              
     Modificazioni di leggi regionali                                           
          Art. 32                                                               
Modifiche all'articolo 8                                                        
della legge regionale n. 44 del 1995                                            
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale            
n. 44 del 1995 le parole: "programma annuale di attivita';" sono                
sostituite dalle seguenti: "programma triennale e annuale delle                 
attivita'.".                                                                    
2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n.           
44 del 1995 e' sostituita dalla seguente:                                       
"d) tre Sindaci, o loro delegati, designati dai Sindaci componenti la           
Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 25 della                
legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e           
locale).".                                                                      
3. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995,             
le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla             
scadenza del mandato elettivo".                                                 
NOTE ALL'ART. 32                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 8, comma 1, lettera b), della legge regionale             
19 aprile 1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei controlli                
ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e            
l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:                           
"Art. 8 - Comitato di indirizzo                                                 
1. Il Comitato di indirizzo e' un organo di programmazione e di                 
verifica dei risultati dell'attivita' dell'ARPA. In particolare il              
Comitato di indirizzo:                                                          
omissis                                                                         
b) esprime parere sul programma annuale di attivita';                           
omissis.".                                                                      
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 8, comma 2, lettera d), della legge regionale             
19 aprile 1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei controlli                
ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e            
l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:                           
"Art. 8 - Comitato di indirizzo                                                 
omissis                                                                         
2. Il Comitato di indirizzo e' composto da:                                     
omissis                                                                         
d) tre Sindaci, o loro delegati, designati dall'Assemblea permanente            
della Regione e delle autonomie locali di cui all'art. 13 della L.R.            
12/5/1994, n.19 , nella forma pi limitata in essa prevista tra i                
componenti della stessa.                                                        
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
3) Il testo dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 19 aprile               
1995, n.44 concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e              
istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente              
(ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:                                      
"Art. 8 - Comitato di indirizzo                                                 
omissis.                                                                        
3. I membri del Comitato di indirizzo sono nominati dal Presidente              
della Giunta regionale e restano in carica cinque anni.".                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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