LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO III
Modificazioni di leggi regionali
Art. 32
Modifiche all'articolo 8
della legge regionale n. 44 del 1995
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale
n. 44 del 1995 le parole: "programma annuale di attivita';" sono
sostituite dalle seguenti: "programma triennale e annuale delle
attivita'.".
2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n.
44 del 1995 e' sostituita dalla seguente:
"d) tre Sindaci, o loro delegati, designati dai Sindaci componenti la
Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 25 della
legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e
locale).".
3. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995,
le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla
scadenza del mandato elettivo".
NOTE ALL'ART. 32
Comma 1
1) Il testo dell'art. 8, comma 1, lettera b), della legge regionale
19 aprile 1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e
l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 8 - Comitato di indirizzo
1. Il Comitato di indirizzo e' un organo di programmazione e di
verifica dei risultati dell'attivita' dell'ARPA. In particolare il
Comitato di indirizzo:
omissis
b) esprime parere sul programma annuale di attivita';
omissis.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 8, comma 2, lettera d), della legge regionale
19 aprile 1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e
l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 8 - Comitato di indirizzo
omissis
2. Il Comitato di indirizzo e' composto da:
omissis
d) tre Sindaci, o loro delegati, designati dall'Assemblea permanente
della Regione e delle autonomie locali di cui all'art. 13 della L.R.
12/5/1994, n.19 , nella forma pi limitata in essa prevista tra i
componenti della stessa.
omissis".
Comma 3
3) Il testo dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 19 aprile
1995, n.44 concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
(ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 8 - Comitato di indirizzo
omissis.
3. I membri del Comitato di indirizzo sono nominati dal Presidente
della Giunta regionale e restano in carica cinque anni.".