LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO II
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
CAPO VI
Relazioni tra Regione ed Enti locali.
Disposizioni transitorie
Art. 32
Copresidenza della Conferenza
1. La Conferenza Regione-Autonomie locali e' presieduta
congiuntamente dal Presidente della Regione, o, per sua delega,
dall'assessore competente in materia di affari istituzionali e da un
componente eletto, per la durata di un anno, dalla Conferenza stessa
fra un sindaco o presidente di Provincia eletto fra i propri membri.
2. La Conferenza e' convocata congiuntamente dai presidenti.
3. Il co-presidente cura i rapporti con il Consiglio regionale e le
sue articolazioni, dandone informazione al presidente della
Conferenza.