REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

         TITOLO II                                                              
       SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI                                           
           CAPO VI                                                              
     Relazioni tra Regione ed Enti locali.                                      
      Disposizioni transitorie                                                  
          Art. 32                                                               
Copresidenza della Conferenza                                                   
1. La Conferenza Regione-Autonomie locali e' presieduta                         
congiuntamente dal Presidente della Regione, o, per sua delega,                 
dall'assessore competente in materia di affari istituzionali e da un            
componente eletto, per la durata di un anno, dalla Conferenza stessa            
fra un sindaco o presidente di Provincia eletto fra i propri membri.            
2. La Conferenza e' convocata congiuntamente dai presidenti.                    
3. Il co-presidente cura i rapporti con il Consiglio regionale e le             
sue articolazioni,  dandone informazione al presidente della                    
Conferenza.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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