REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 32                                                               
Innalzamento di limiti percentuali                                              
e spostamento di scadenza di termini,                                           
in materia di trasporti pubblici locali,                                        
legge regionale n. 30 del 1998                                                  
1. Il limite fissato dall'articolo 16, comma 5 ter della legge                  
regionale n. 30 del 1998 e' modificato dal "30 per cento" al                    
"cinquanta per cento".                                                          
2. Il termine del 31 dicembre 2004, previsto dall'articolo 45, comma            
4 della legge regionale n. 30 del 1998, e' spostato al 30 giugno 2005           
laddove gli Enti locali competenti non siano pervenuti entro il 30              
giugno 2004 alla definizione con le organizzazioni sindacali degli              
aspetti relativi ai diritti dei lavoratori, secondo quanto previsto             
dall'articolo 13, comma 6 della legge regionale n. 30 del 1998 e nel            
rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1 della medesima           
legge regionale, purche' gli enti stessi pervengano a tale                      
definizione entro il 31 ottobre 2004.                                           
NOTE ALL'ART. 32                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 16, comma 5 ter, della legge regionale 2                  
ottobre 1998, n. 30 concernente Disciplina generale del trasporto               
pubblico regionale e locale e' il seguente:                                     
"Art. 16 - Obblighi di servizio pubblico e contratti di servizio                
(omissis)                                                                       
5-ter. Il contratto di servizio contiene clausole di riduzione del              
corrispettivo nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione del                
servizio da parte dell'esercente. L'esercente ha diritto allo                   
scomputo degli importi che lo stesso dimostri di avere gia'                     
riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborsi o                    
indennizzi per la minore qualita' o quantita' dei servizi dallo                 
stesso erogati. L'ente competente puo' destinare a interventi a                 
favore degli utenti fino al 30 per cento delle somme derivanti dalle            
effettive riduzioni di corrispettivo operate in base al presente                
comma.                                                                          
(omissis)                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 45, comma 4, della legge regionale 2 ottobre              
1998, n. 30 concernente Disciplina generale del trasporto pubblico              
regionale e locale e' il seguente:                                              
"Art. 45 - Norme transitorie in materia di trasporto                            
autofilotranviario                                                              
(omissis)                                                                       
4. Alle imprese derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali           
e dei consorzi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del            
DLgs n. 422 del 1997, possono essere affidati direttamente dagli Enti           
locali proprietari, servizi autofilotranviari per un periodo che non            
superi il 31 dicembre 2003. Alla stessa data scade qualunque                    
affidamento diretto in materia di servizi autofilotranviari. Laddove            
l'ente competente abbia pubblicato il bando della procedura                     
concorsuale per l'affidamento dei servizi entro il 31 dicembre 2003,            
e' consentita la prosecuzione dell'esercizio da parte                           
dell'affidatario presente fino al momento dell'aggiudicazione e                 
comunque non oltre il 31 dicembre 2004 .                                        
(omissis)".                                                                     
3) Il testo dell'art. 13, comma 6, della legge regionale 2 ottobre              
1998, n. 30 concernente Disciplina generale del trasporto pubblico              
regionale e locale e' il seguente:                                              
"Art. 13 - Affidamento della gestione del trasporto pubblico                    
regionale e locale                                                              
(omissis)                                                                       
6. La scelta dei soggetti gestori dei servizi e' effettuata di norma            
attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicita',            
trasparenza e concorrenzialita', a garanzia dell'imparzialita' e del            
buon andamento della pubblica Amministrazione e tenendo conto del               
principio di adeguatezza tra le modalita' prescelte e il valore                 
economico dell'oggetto di affidamento. Prima dell'espletamento delle            
procedure concorsuali, l'ente competente definisce con le                       
organizzazioni sindacali gli aspetti relativi ai diritti dei                    
dipendenti. Per l'aggiudicazione si applica di norma il criterio                
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'articolo             
24, comma 1, lettera b) del DLgs 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione              
della direttiva 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di               
appalti nei settori esclusi).                                                   
(omissis)".                                                                     
4) Il testo dell'art. 14, comma 1, della legge regionale 2 ottobre              
1998, n. 30 concernente Disciplina generale del trasporto pubblico              
regionale e locale e' il seguente:                                              
"Art. 14 - Subentro di impresa                                                  
1. In caso di subentro di nuova impresa, tutto il personale in forza            
all'impresa cessante al momento dell'indizione delle procedure                  
concorsuali continua il rapporto di lavoro con l'impresa subentrante.           
Il trasferimento del personale dell'impresa cessante all'impresa                
subentrante e' regolato, nel rispetto di quanto definito con le                 
organizzazioni sindacali a norma dell'articolo 13, comma 6, secondo i           
princi'pi dell'articolo 2112 del Codice civile, anche per quanto                
attiene all'applicazione dei trattamenti economici e normativi                  
previsti dai contratti nazionali e aziendali vigenti alla data del              
subentro, altresi' nel rispetto della normativa aziendale vigente               
relativa alla residenza nel bacino messo a gara per i lavoratori                
dipendenti alla data del subentro stesso.                                       
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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