REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
          CAPO III                                                              
     Modificazioni di leggi regionali                                           
          Art. 31                                                               
Modifiche all'articolo 6                                                        
della legge regionale n. 44 del 1995                                            
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n.           
44 del 1995, e' sostituita dalla seguente: "a) il programma triennale           
e annuale delle attivita';" e la lettera e) del comma 2 dell'articolo           
6 della legge regionale n. 44 del 1995 e' abrogata.                             
2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1995 e'           
sostituito dal seguente:                                                        
"3. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 2 predispone gli atti               
istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni di controllo,                
vigilanza e valutazione sull'ARPA, fornendo il supporto al Comitato             
di indirizzo di cui all'articolo 8 ed alla Giunta regionale secondo             
le rispettive competenze.".                                                     
NOTE ALL'ART. 31                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 6, comma 2, lettera a), della legge regionale             
19 aprile 1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei controlli                
ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e            
l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:                           
"Art. 6 - Vigilanza                                                             
omissis                                                                         
2. In particolare sono sottoposti al controllo preventivo della                 
Giunta regionale i seguenti atti:                                               
a) il piano programmatico;                                                      
omissis.".                                                                      
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 6, comma 3 della legge regionale 19 aprile                
1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e             
istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente              
(ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:                                      
"Art. 6 - Vigilanza                                                             
omissis                                                                         
3. Il Comitato interdipartimentale di cui all'art. 2 predispone gli             
atti istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza            
sull'ARPA".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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