REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

         TITOLO II                                                              
       SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI                                           
           CAPO VI                                                              
     Relazioni tra Regione ed Enti locali.                                      
      Disposizioni transitorie                                                  
          Art. 31                                                               
Conferenza Regione-Autonomie locali.                                            
Disposizioni transitorie                                                        
1. Fino all'insediamento del Consiglio delle Autonomie locali di cui            
all'articolo 123, comma quarto della Costituzione, alla Conferenza              
Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 25 della legge regionale           
n. 3 del 1999, si applicano le disposizioni degli articoli da 31 a 35           
della presente legge.                                                           
2. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n.            
3 del 1999, dopo la parola "intercomunali" sono aggiunte le seguenti            
"e delle Unioni di Comuni".                                                     
3. Dalla data di insediamento del Consiglio delle Autonomie locali la           
Conferenza Regione-Autonomie locali e' soppressa.                               
NOTA ALL'ART. 31                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 25 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3             
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:              
"Art. 25 - Composizione                                                         
1. E' istituita la Conferenza Regione-Autonomie locali come strumento           
di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali.                
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali e' presieduta dal                     
Presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore competente           
in materia di affari istituzionali. Prendono parte altresi' ai lavori           
della Conferenza gli assessori competenti nelle materie di volta in             
volta poste all'ordine del giorno.                                              
3. La Conferenza e' composta inoltre, per gli Enti locali, da:                  
a) i Presidenti delle Province;                                                 
b) i Sindaci dei Comuni capoluogo, i Sindaci dei Comuni ed i                    
Presidenti delle Associazioni intercomunali con piu' di 50.000                  
abitanti;                                                                       
c) tredici Sindaci di Comuni non capoluogo con meno di 50.000                   
abitanti, eletti secondo le procedure indicate dall'art. 26.                    
4. Partecipano ai lavori della Conferenza i soggetti di cui al comma            
3 o gli assessori da questi delegati. I Presidenti delle Associazioni           
intercomunali possono delegare la partecipazione ad altro Sindaco               
dell'Associazione.".                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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