REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

              TITOLO VI                                                         
       NORME FINANZIARIE E FINALI                                               
          Art. 31                                                               
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la                
Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unita' previsionali             
di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno                
dotati della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della            
legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'articolo             
37, comma 1, della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40                      
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione                
delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e             
nel rispetto dei vincoli derivanti da assegnazioni di fondi nazionali           
e comunitari.                                                                   
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 23 dicembre 2004  VASCO ERRANI                                         
NOTA ALL'ART. 31                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 37, comma 1, della legge regionale 15 novembre            
2001, n. 40 concernente Ordinamento contabile della Regione                     
Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della             
L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:                                        
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a                   
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli               
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla              
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa                 
spesa.                                                                          
(omissis)".                                                                     
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione           
n. 2678 del 23 dicembre 2002; oggetto consiliare n. 3718 (VII                   
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 221 in data 16 gennaio 2003;                                         
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'                
produttive" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni I           
"Bilancio Programmazione Affari generali e istituzionali" e III                 
"Territorio Ambiente Infrastrutture".                                           
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5/II.4 del 2           
dicembre 2004, con preannuncio di richiesta di relazione orale in               
aula del consigliere Graziano Pini;                                             
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre                
2004, atto n. 150/2004.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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