LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
TITOLO VI
NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 31
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la
Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unita' previsionali
di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno
dotati della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della
legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'articolo
37, comma 1, della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e
nel rispetto dei vincoli derivanti da assegnazioni di fondi nazionali
e comunitari.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 23 dicembre 2004 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 31
Comma 1
1) Il testo dell'art. 37, comma 1, della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 concernente Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della
L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
(omissis)".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 2678 del 23 dicembre 2002; oggetto consiliare n. 3718 (VII
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 221 in data 16 gennaio 2003;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'
produttive" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni I
"Bilancio Programmazione Affari generali e istituzionali" e III
"Territorio Ambiente Infrastrutture".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5/II.4 del 2
dicembre 2004, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula del consigliere Graziano Pini;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre
2004, atto n. 150/2004.