LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 31
Partecipazione alla Fondazione
"Istituto sui trasporti e la logistica"
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, quale ente fondatore
originario, a partecipare alla Fondazione denominata "Istituto sui
trasporti e la logistica" costituita in data 17 dicembre 2003 con
atto del notaio Federico Stame, repertorio n. 47845.
2. La partecipazione della Regione alla Fondazione e' subordinata
alle seguenti condizioni:
a) che consegua il riconoscimento della personalita' giuridica;
b) che persegua, senza fini di lucro, le finalita' statutarie;
c) che sia consentita la presenza di almeno un rappresentante
nominato dalla Regione Emilia-Romagna nel consiglio
d'amministrazione, secondo quanto previsto dall'attuale statuto della
Fondazione.
3. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti
inerenti alla qualita' di fondatore originario della Regione
Emilia-Romagna, in particolare in seno all'Assemblea dei Fondatori.
La Giunta regionale nomina i componenti degli organi della Fondazione
di competenza della Regione, secondo quanto previsto dallo statuto
della Fondazione medesima.
4. La Giunta presenta ogni due anni al Consiglio regionale una
relazione sulle attivita' svolte dalla Fondazione, ai fini di una
verifica del perseguimento delle finalita' statutarie.
5. La Regione Emilia-Romagna contribuisce al fondo di dotazione della
Fondazione "Istituto sui trasporti e la logistica" con un importo
pari a 50.000,00 Euro.
6. La Regione concede alla Fondazione, per il triennio 2005-2007, un
contributo straordinario per il funzionamento pari a 50.000,00 Euro
annui.
7. La Regione puo' inoltre concedere alla Fondazione un contributo
per specifiche attivita', il cui importo e' stabilito dalla legge
annuale di bilancio. La Giunta regionale definisce criteri e
modalita' per la concessione e l'erogazione di tale contributo.
8. E' abrogato l'articolo 20 della legge regionale n. 30 del 1998.
NOTA ALL'ART. 31
Comma 8
1) Il testo dell'art. 20 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30
concernente Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e
locale e' il seguente:
"Art. 20 - Istituto sul trasporto e la logistica
1. La Regione promuove la costituzione e sostiene il funzionamento di
un istituto per lo studio e la formazione in materia di trasporto e
logistica, anche attraverso la stipula di convenzioni con istituzioni
gia' operanti nel settore. Per la realizzazione dell'istituto la
Regione puo' partecipare ad accordi di programma con Ministero dei
Trasporti, Universita', enti di ricerca, nonche' altri soggetti.
2. L'istituto realizza e promuove in particolare:
a) lo studio dei fenomeni e delle problematiche relative alla
mobilita' dei passeggeri e delle merci e diffusione dei risultati;
b) l'elaborazione di ricerche sui metodi per l'evoluzione
ambientalmente ed economicamente sostenibile dei sistemi di
mobilita';
c) la formazione degli operatori che intervengono a tutti i livelli
nel sistema dei trasporti e della logistica;
d) le modalita' di calcolo dei costi interni ed esterni della
mobilita' e le procedure per la valutazione dei costi e dei benefici
di ogni ipotesi modale ed intermodale di mobilita' per favorire il
confronto tra diverse soluzioni.
3. Per il funzionamento dell'istituto e le sue attivita' la Regione
puo' concedere contributi all'istituto medesimo. La Giunta regionale
stabilisce le modalita' per la concessione e la rendicontazione dei
contributi.".