REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

         TITOLO II                                                              
       SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI                                           
            CAPO V                                                              
       Forme di conoscenza, monitoraggio                                        
       e supporto al sistema delle Autonomie locali                             
          Art. 30                                                               
Potere sostitutivo -                                                            
Abrogazione dell'articolo 16                                                    
della legge regionale n. 3 del 1999                                             
1. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel             
rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere              
sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e            
persistente inattivita' nell'esercizio obbligatorio di funzioni                 
amministrative e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del sistema             
regionale e locale.                                                             
2. A tal fine, la Giunta regionale, sentita la commissione di esperti           
designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui                     
all'articolo 28, chiamata ad esprimersi in merito alla sussistenza              
dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, assegna                 
all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a                 
trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza.                      
3. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli           
atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche               
attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla              
Conferenza Regione-Autonomie locali.                                            
4. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di            
potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che           
si intendono modificati.                                                        
5. L'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999 e' abrogato.               
NOTA ALL'ART. 30                                                                
Comma 5                                                                         
1) Il testo dell'art. 16 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3             
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:              
"Art. 16 - Potere sostitutivo                                                   
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del DLgs n. 112 del              
1998 e dal comma 45 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997, la                
Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in            
cui vi sia una accertata e persistente inattivita' nell'esercizio di            
funzioni conferite e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del                 
sistema regionale e locale, nelle forme stabilite d'intesa nella                
Conferenza Regione-Autonomie locali.                                            
2. A tal fine, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un             
termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga              
motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e               
sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via                
sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un                     
commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie            
locali.                                                                         
3. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di            
potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che           
si intendono modificati.".                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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