REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 30                                                               
Interventi volti alla tutela e al controllo                                     
della popolazione canina e felina                                               
1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la                
perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali            
predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7                
aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della             
popolazione canina e felina), e' disposta, per l'esercizio 2005,                
un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 123.949,70 a valere sul                 
Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi              
alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.                   
2. Per il finanziamento di contributi alle Province finalizzati alla            
costruzione e alla ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti                
volti alla prevenzione del randagismo in attuazione dell'articolo 5,            
comma 3 e dell'articolo 31, comma 2 della legge regionale n. 27 del             
2000 e' disposta per l'esercizio 2005, un'autorizzazione di spesa               
pari ad Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 64400 nell'ambito della           
U.P.B. 1.5.1.3.19100 - Costruzione e ristrutturazione di ricoveri per           
animali.                                                                        
NOTE ALL'ART. 30                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27             
concernente Nuove norme per la tutela ed il controllo della                     
popolazione canina e felina e' il seguente:                                     
"Art. 26 - Contributi                                                           
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione                     
indennizzera' gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di               
bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali           
predatori, se accertate dalla Azienda Unita' sanitaria locale                   
competente per territorio.                                                      
2. La misura del contributo e le modalita' per l'erogazione sono                
definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio             
regionale.".                                                                    
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 5, comma 3, della legge regionale 7 aprile                
2000, n. 27 concernente Nuove norme per la tutela ed il controllo               
della popolazione canina e felina e' il seguente:                               
"Art. 5 - Competenze della Regione                                              
omissis                                                                         
2. Nell'esercizio delle proprie competenze, la Regione consulta i               
Comitati provinciali, di cui al comma 2 dell'art. 3, con cadenza                
almeno annuale.                                                                 
3. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione                 
trasferisce alle Province, sulla base di specifici piani attuativi,             
le risorse definite dal bilancio regionale e quelle ad essa                     
attribuite dallo Stato.".                                                       
3) Il testo dell'art. 31, comma 2, legge regionale 7 aprile 2000, n.            
27 concernente Nuove norme per la tutela ed il controllo della                  
popolazione canina e felina e' il seguente:                                     
"Art. 31 - Norma finanziaria                                                    
omissis                                                                         
2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero            
per cani e gatti, al servizio di piu' Comuni, la Giunta regionale e'            
autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del                   
cinquanta per cento della spesa sostenuta.                                      
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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