LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 30
Interventi volti alla tutela e al controllo
della popolazione canina e felina
1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la
perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali
predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7
aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina), e' disposta, per l'esercizio 2005,
un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 123.949,70 a valere sul
Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi
alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.
2. Per il finanziamento di contributi alle Province finalizzati alla
costruzione e alla ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti
volti alla prevenzione del randagismo in attuazione dell'articolo 5,
comma 3 e dell'articolo 31, comma 2 della legge regionale n. 27 del
2000 e' disposta per l'esercizio 2005, un'autorizzazione di spesa
pari ad Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 64400 nell'ambito della
U.P.B. 1.5.1.3.19100 - Costruzione e ristrutturazione di ricoveri per
animali.
NOTE ALL'ART. 30
Comma 1
1) Il testo dell'art. 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27
concernente Nuove norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina e' il seguente:
"Art. 26 - Contributi
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione
indennizzera' gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di
bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali
predatori, se accertate dalla Azienda Unita' sanitaria locale
competente per territorio.
2. La misura del contributo e le modalita' per l'erogazione sono
definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio
regionale.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 5, comma 3, della legge regionale 7 aprile
2000, n. 27 concernente Nuove norme per la tutela ed il controllo
della popolazione canina e felina e' il seguente:
"Art. 5 - Competenze della Regione
omissis
2. Nell'esercizio delle proprie competenze, la Regione consulta i
Comitati provinciali, di cui al comma 2 dell'art. 3, con cadenza
almeno annuale.
3. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione
trasferisce alle Province, sulla base di specifici piani attuativi,
le risorse definite dal bilancio regionale e quelle ad essa
attribuite dallo Stato.".
3) Il testo dell'art. 31, comma 2, legge regionale 7 aprile 2000, n.
27 concernente Nuove norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina e' il seguente:
"Art. 31 - Norma finanziaria
omissis
2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero
per cani e gatti, al servizio di piu' Comuni, la Giunta regionale e'
autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del
cinquanta per cento della spesa sostenuta.
omissis".