REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

              TITOLO II                                                         
         NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO                                   
               CAPO I                                                           
         Disposizioni generali                                                  
          Art. 30                                                               
Parere della Commissione                                                        
per la qualita' architettonica e il paesaggio                                   
1. Ai fini del rilascio del titolo in sanatoria e' acquisito il                 
parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per la                 
qualita' architettonica e il paesaggio, qualora l'opera sia stata               
realizzata:                                                                     
a) su immobili di interesse storico architettonico, vincolati in base           
alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali;                           
b) all'interno della zona omogenea A ovvero, nei comuni provvisti dei           
piani elaborati ai sensi della L.R. n. 20 del 2000, del centro                  
storico o degli insediamenti storici;                                           
c) in aree soggette a vincolo paesaggistico o ambientale, stabilito             
dalla legge statale o regionale o dalle prescrizioni di piano                   
regolatore, qualora il Comune stesso sia l'Amministrazione preposta             
alla tutela del vincolo.                                                        
2. L'Amministrazione comunale puo' individuare, entro il termine                
perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente               
legge, le ulteriori tipologie di interventi sulle quali acquisire il            
parere della Commissione per la qualita' architettonica e il                    
paesaggio.                                                                      
3. Il parere della Commissione e' formulato nei termini stabiliti dal           
programma speciale previsto dall'articolo 27, comma 7, ovvero entro             
novanta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento.               
Trascorso tale termine, lo Sportello unico per l'edilizia puo'                  
provvedere sulle domande di sanatoria prescindendo dal parere della             
Commissione.                                                                    
NOTA ALL'ART. 30                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 concerne Disciplina                  
generale sulla tutela e l'uso del territorio.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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