REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
          CAPO III                                                              
     Modificazioni di leggi regionali                                           
          Art. 29                                                               
Modifiche all'articolo 3                                                        
della legge regionale n. 44 del 1995                                            
1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995 e'           
abrogato.                                                                       
2. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995,             
dopo le parole: "tra i rappresentanti delle Province, delle                     
Aziende-USL e dell'ARPA" sono aggiunte le parole "e i tre Sindaci               
componenti il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8.".                    
NOTA ALL'ART. 29                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 19 aprile               
1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e             
istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente              
(ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:                                      
"Art. 3 - Rapporti con gli Enti istituzionali                                   
omissis                                                                         
3. La Regione stipula convenzioni con le Province nelle quali vengono           
stabiliti i criteri e le modalita', previsti dall'art. 2, comma 2,              
del  DL 4/12/1993, n. 496 convertito con modificazione in Legge                 
21/1/1994, n. 61, di utilizzo delle strutture provinciali dell'ARPA             
per il supporto all'espletamento delle funzioni amministrative, in              
particolare di quelle autorizzative e di controllo, attribuite e                
delegate alle Province stesse in materia ambientale.                            
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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