LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
TITOLO V
AGENZIA REGIONALE PER L'ENERGIA
E STRUTTURE TECNICHE
Art. 29
Funzioni di osservatorio dell'energia
1. La Regione esercita le funzioni di osservatorio regionale
dell'energia curando in particolare:
a) la raccolta e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni che
attengono alla produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e
uso finale dell'energia e la loro elaborazione su base provinciale e
regionale;
b) lo sviluppo di previsioni sugli scenari evolutivi;
c) la valutazione dello stato dei servizi di pubblica utilita' anche
in riferimento agli obiettivi generali di carattere sociale, di
tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
d) lo studio dell'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare
nonche' degli ostacoli normativi e di altra natura che si frappongono
al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
2. Fino all'istituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 26 le
funzioni di osservatorio vengono esercitate dal Servizio politiche
energetiche della Regione.
3. La Regione, d'intesa con le Province, specifica e articola i
compiti e gli obiettivi della funzione di osservatorio, individuando
forme di coordinamento e di integrazione con le funzioni
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas e le attivita' di
altri osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla
legislazione vigente, al fine di costituire un idoneo strumento per
la programmazione energetica territoriale.
4. Gli enti locali e i soggetti cui e' affidata la gestione degli
interventi di iniziativa diretta della Regione sono tenuti a fornire
alla Regione le informazioni sull'attuazione dei programmi e progetti
di competenza. L'adempimento di tale compito informativo costituisce
requisito per l'ammissione ai contributi regionali previsti dalla
presente legge. La Regione provvede nell'ambito delle attivita' di
osservatorio alla definizione degli standard tecnici volti a rendere
omogenee, compatibili e integrabili le basi informative dei vari
livelli istituzionali.
5. La Regione promuove la stipulazione di accordi con i soggetti
pubblici e privati detentori di informazioni che possono contribuire
all'attivita' di osservatorio, avendo garantiti l'accesso e la
possibilita' di utilizzo delle informazioni raccolte. I dati raccolti
nell'ambito delle funzioni di osservatorio sono resi pubblici nei
limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
6. Sulla base degli elementi raccolti nell'ambito delle funzioni di
osservatorio, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione
periodica sul grado di conseguimento degli obiettivi fissati dal PER,
sui fattori di maggiore criticita' che hanno condizionato il completo
raggiungimento di detti obiettivi, sugli elementi di coerenza ed
efficacia delle misure adottate.