REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

               TITOLO V                                                         
        AGENZIA REGIONALE PER L'ENERGIA                                         
            E STRUTTURE TECNICHE                                                
          Art. 29                                                               
Funzioni di osservatorio dell'energia                                           
1. La Regione esercita le funzioni di osservatorio regionale                    
dell'energia curando in particolare:                                            
a) la raccolta e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni che              
attengono alla produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e           
uso finale dell'energia e la loro elaborazione su base provinciale e            
regionale;                                                                      
b) lo sviluppo di previsioni sugli scenari evolutivi;                           
c) la valutazione dello stato dei servizi di pubblica utilita' anche            
in riferimento agli obiettivi generali di carattere sociale, di                 
tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;                            
d) lo studio dell'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare             
nonche' degli ostacoli normativi e di altra natura che si frappongono           
al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.                         
2. Fino all'istituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 26 le                  
funzioni di osservatorio vengono esercitate dal Servizio politiche              
energetiche della Regione.                                                      
3. La Regione, d'intesa con le Province, specifica e articola i                 
compiti e gli obiettivi della funzione di osservatorio, individuando            
forme di coordinamento e di integrazione con le funzioni                        
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas e le attivita' di              
altri osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla                    
legislazione vigente, al fine di costituire un idoneo strumento per             
la programmazione energetica territoriale.                                      
4. Gli enti locali e i soggetti cui e' affidata la gestione degli               
interventi di iniziativa diretta della Regione sono tenuti a fornire            
alla Regione le informazioni sull'attuazione dei programmi e progetti           
di competenza. L'adempimento di tale compito informativo costituisce            
requisito per l'ammissione ai contributi regionali previsti dalla               
presente legge. La Regione provvede nell'ambito delle attivita' di              
osservatorio alla definizione degli standard tecnici volti a rendere            
omogenee, compatibili e integrabili le basi informative dei vari                
livelli istituzionali.                                                          
5. La Regione promuove la stipulazione di accordi con i soggetti                
pubblici e privati detentori di informazioni che possono contribuire            
all'attivita' di osservatorio, avendo garantiti l'accesso e la                  
possibilita' di utilizzo delle informazioni raccolte. I dati raccolti           
nell'ambito delle funzioni di osservatorio sono resi pubblici nei               
limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.            
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).                       
6. Sulla base degli elementi raccolti nell'ambito delle funzioni di             
osservatorio, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione           
periodica sul grado di conseguimento degli obiettivi fissati dal PER,           
sui fattori di maggiore criticita' che hanno condizionato il completo           
raggiungimento di detti obiettivi, sugli elementi di coerenza ed                
efficacia delle misure adottate.                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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