REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 29                                                               
Interventi ed opere di difesa della costa                                       
1. La Regione promuove con propri indirizzi la gestione integrata               
della zona costiera e provvede al finanziamento, progettazione e                
realizzazione degli interventi e delle opere di difesa della costa              
aventi le seguenti finalita':                                                   
a) difesa dei centri abitati costieri e delle infrastrutture dai                
fenomeni di ingressione ed erosione marina;                                     
b) contenimento dei processi erosivi del litorale;                              
c) tutela e valorizzazione dei tratti costieri con elementi di                  
naturalita' e ricostruzione delle dune litorali;                                
d) riqualificazione dei tratti costieri protetti da scogliera.                  
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati con mezzi statali           
e regionali, nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle                   
disposizioni recate dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40               
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione                
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). I medesimi              
interventi possono essere realizzati anche attraverso i Comuni quali            
soggetti attuatori.                                                             
3. I Comuni costieri possono partecipare alla manutenzione delle                
opere di difesa della costa e dell'arenile previo nulla osta tecnico            
sul progetto rilasciato dal Servizio regionale competente per materia           
sul territorio. La Regione puo' concorrere al finanziamento di tali             
interventi mediante la concessione di contributi, sulla base dei                
criteri e con le modalita' che saranno stabiliti dalla Giunta                   
regionale e nei limiti delle disponibilita' di bilancio.                        
4. Per l'esercizio 2004 e' autorizzata la spesa di Euro 3.000.000,00            
per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sul Cap.               
39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di               
difesa della costa.                                                             
NOTA ALL'ART. 29                                                                
Comma 2                                                                         
1) La legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 concerne Ordinamento              
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6                
luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4.                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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