LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO II
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
CAPO V
Forme di conoscenza, monitoraggio
e supporto al sistema delle Autonomie locali
Art. 28
Attivita' di valutazione tecnica
per il sistema delle Autonomie locali
1. Fino all'istituzione dei meccanismi di garanzia a favore del
sistema delle Autonomie locali, individuati dal nuovo statuto
regionale, e' istituita una commissione di cinque esperti, designati
dalla Conferenza Regione-Autonomie locali tra soggetti di comprovata
esperienza in materia di diritto e finanza degli Enti locali. La
commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
2. La commissione esprime, su richiesta degli Enti locali,
valutazioni su questioni giuridiche e finanziarie.
3. Gli statuti degli Enti locali possono disciplinare modalita'
dell'attivazione della commissione e gli effetti delle valutazioni
espresse.
4. Le modalita' di funzionamento e convocazione della commissione ed
i suoi rapporti con la struttura regionale competente in materia sono
regolati da apposito atto del direttore generale competente.
5. I componenti della commissione percepiscono, per la partecipazione
alle sedute, un gettone di presenza dell'importo di 250,00 Euro,
comprensivo del rimborso spese, per un massimo di quattro sedute
mensili. Il gettone e' annualmente rivalutato secondo la variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
6. Il responsabile della struttura regionale competente fornisce
annualmente alla Conferenza Regione-Autonomie locali puntuale quadro
riassuntivo dell'attivita' svolta.