REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

         TITOLO II                                                              
       SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI                                           
            CAPO V                                                              
       Forme di conoscenza, monitoraggio                                        
       e supporto al sistema delle Autonomie locali                             
          Art. 28                                                               
Attivita' di valutazione tecnica                                                
per il sistema delle Autonomie locali                                           
1. Fino all'istituzione dei meccanismi di garanzia a favore del                 
sistema delle Autonomie locali, individuati dal nuovo statuto                   
regionale, e' istituita una commissione di cinque esperti, designati            
dalla Conferenza Regione-Autonomie locali tra soggetti di comprovata            
esperienza in materia di diritto e finanza degli Enti locali. La                
commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta                 
regionale.                                                                      
2. La commissione esprime, su richiesta degli Enti locali,                      
valutazioni su questioni giuridiche e finanziarie.                              
3. Gli statuti degli Enti locali possono disciplinare modalita'                 
dell'attivazione della commissione e gli effetti delle valutazioni              
espresse.                                                                       
4. Le modalita' di funzionamento e convocazione della commissione ed            
i suoi rapporti con la struttura regionale competente in materia sono           
regolati da apposito atto del direttore generale competente.                    
5. I componenti della commissione percepiscono, per la partecipazione           
alle sedute, un gettone di presenza dell'importo di 250,00 Euro,                
comprensivo del rimborso spese, per un massimo di quattro sedute                
mensili. Il gettone e' annualmente rivalutato secondo la variazione             
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.                                        
6. Il responsabile della struttura regionale competente fornisce                
annualmente alla Conferenza Regione-Autonomie locali puntuale quadro            
riassuntivo dell'attivita' svolta.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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