LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
TITOLO V
AGENZIA REGIONALE PER L'ENERGIA
E STRUTTURE TECNICHE
Art. 28
Collaborazione tra le strutture tecniche
1. Le strutture tecniche della Regione e degli enti locali preposte
alla elaborazione e attuazione delle politiche energetiche
territoriali operano in un rapporto di stretta collaborazione e di
sinergia, ai fini di migliorare la qualita' tecnica degli atti e dei
servizi resi ai cittadini e di favorire la omogeneita' dei criteri
metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. La Regione, le Province e i Comuni assumono gli opportuni accordi
per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1.