REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

               TITOLO V                                                         
        AGENZIA REGIONALE PER L'ENERGIA                                         
            E STRUTTURE TECNICHE                                                
          Art. 28                                                               
Collaborazione tra le strutture tecniche                                        
1. Le strutture tecniche della Regione e degli enti locali preposte             
alla elaborazione e attuazione delle politiche energetiche                      
territoriali operano in un rapporto di stretta collaborazione e di              
sinergia, ai fini di migliorare la qualita' tecnica degli atti e dei            
servizi resi ai cittadini e di favorire la omogeneita' dei criteri              
metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa.                          
2. La Regione, le Province e i Comuni assumono gli opportuni accordi            
per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1.                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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