REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

              TITOLO II                                                         
         NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO                                   
               CAPO I                                                           
         Disposizioni generali                                                  
          Art. 28                                                               
Contributo di costruzione                                                       
e opere di urbanizzazione                                                       
1. Il rilascio del titolo in sanatoria e' subordinato al pagamento              
del contributo di costruzione, di cui all'articolo 27 della legge               
regionale n.  31 del 2002, da calcolarsi:                                       
a) nelle ipotesi di interventi di nuova costruzione e di interventi             
di ristrutturazione  edilizia, in misura doppia rispetto a quella               
prevista dalla normativa regionale e comunale ovvero in misura pari             
alla stessa in caso di esonero dal contributo di costruzione;                   
b) nelle ipotesi di opere di restauro scientifico e di interventi di            
restauro e risanamento conservativo, in misura pari a quella prevista           
dalla normativa regionale e comunale per gli interventi di                      
ristrutturazione edilizia, con aumento del carico urbanistico ovvero            
senza aumento di carico urbanistico;                                            
c) nelle ipotesi di mutamento di destinazione d'uso senza opere, con            
aumento del carico urbanistico, e di aumento delle superfici utili              
senza opere, in misura doppia rispetto a quella definita                        
dall'articolo 26, comma 4, della legge regionale n. 31 del 2002.                
2. Il calcolo del contributo dovuto e' effettuato dal professionista            
abilitato, con riferimento alla data di entrata in vigore della                 
presente legge, scomputando l'eventuale anticipazione degli oneri di            
concessione, versati ai sensi dell'articolo 32, commi 32 e 34, del              
decreto-legge n. 269 del 2003.                                                  
3. La quota aggiuntiva del contributo di costruzione e' destinata               
prioritariamente a finanziare gli interventi e le attivita' di cui              
all'articolo 21, comma 1.                                                       
4. Nei casi di interventi di nuova costruzione, nonche' nei casi di             
aumento del carico urbanistico a seguito di interventi di                       
ristrutturazione edilizia, restauro scientifico, restauro e                     
risanamento conservativo, mutamento di destinazione d'uso senza opere           
e aumento di superfici utili senza opere, il rilascio del titolo in             
sanatoria, secondo quanto disposto dagli articoli 33, 34, 35, 37 e              
38, e' subordinato, in assenza dei parcheggi pertinenziali e delle              
opere di urbanizzazione richieste dalla legge e dal piano urbanistico           
nella zona omogenea o nell'ambito interessato dall'intervento, al               
pagamento della somma corrispondente alla monetizzazione delle aree             
per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei parcheggi              
pertinenziali.                                                                  
5. L'Amministrazione comunale puo' stabilire che gli interessati                
debbano provvedere direttamente alla realizzazione di spazi per                 
parcheggi nella misura prevista dall'articolo 41-sexies della Legge             
17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e delle opere di                    
urbanizzazione, a scomputo degli oneri di urbanizzazione ed in luogo            
della monetizzazione delle aree dovuti ai sensi dei commi 1 e 4, nei            
seguenti casi:                                                                  
a) qualora le opere siano state realizzate in lotti edificabili che             
non risultino pienamente urbanizzati, secondo le previsioni dello               
strumento urbanistico vigente al 31 marzo 2003;                                 
b) qualora la zona omogenea o l'ambito territoriale interessato                 
dall'intervento presenti una significativa carenza pregressa di opere           
di urbanizzazione, rispetto alla quota di standard urbanistici                  
previsti dalla legge regionale o dal piano urbanistico.                         
6. Nei casi disciplinati dal comma 5, l'Amministrazione comunale                
comunica agli interessati, entro tre mesi dalla scadenza del termine            
per la presentazione delle domande, che il rilascio del titolo in               
sanatoria, secondo quanto disposto dagli articoli 33, 34, 35, 37 e              
38, e' subordinato all'impegno del richiedente di provvedere entro il           
31 dicembre 2006 alla realizzazione di spazi per parcheggi nella                
misura prevista dall'articolo 41-sexies della legge n. 1150 del 1942            
e delle opere di urbanizzazione. A tale scopo i richiedenti sono                
altresi' invitati a sottoscrivere e trasmettere al Comune un apposito           
atto unilaterale d'obbligo, entro il termine perentorio di sessanta             
giorni dal ricevimento, a pena di decadenza della domanda.                      
7. Per gli immobili abusivi destinati ad usi commerciali, il rilascio           
del titolo in sanatoria e' subordinato al versamento del contributo             
di costruzione e all'osservanza della disciplina delle opere di                 
urbanizzazione stabilita dalla normativa regionale in materia di                
urbanistica commerciale, di cui alla legge regionale 5 luglio 1999,             
n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in                   
attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114) e alle deliberazioni del             
Consiglio regionale n. 1253 del 23 settembre 1999 e n. 1410 del 29              
febbraio 2000.                                                                  
NOTE ALL'ART. 28                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 27 della legge regionale 25 novembre 2002, n.             
31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' citato alla nota            
4 all'articolo 14.                                                              
2) Il testo dell'art. 26, comma 4, della legge regionale 25 novembre            
2002, n. 31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 26 - Mutamento di destinazione d'uso                                      
(omissis)                                                                       
4. Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico                
urbanistico, come definito all'art. 28, comma 1, il mutamento d'uso             
e' subordinato all'effettivo reperimento delle dotazioni territoriali           
richieste e comporta il versamento della differenza tra gli oneri di            
urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti,            
nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto.                     
(omissis)".                                                                     
Comma 2                                                                         
3) Il testo dell'art. 32, commi 32 e 34, del decreto-legge 30                   
settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24                 
novembre 2003, n. 326 concernente Disposizioni urgenti per favorire             
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici e'            
citato alla nota 1 all'articolo 25.                                             
Commi 5 e 6                                                                     
4) Il testo dell'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150             
concernente Legge urbanistica e' il seguente:                                   
"Art. 41-sexies                                                                 
Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle                 
costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per                 
parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10              
metri cubi di costruzione.".                                                    
Comma 7                                                                         
5) La legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 concerne Norme per la                
disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del DLgs 31                
marzo 1998, n. 114.                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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