REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 28                                                               
Trasferimento del personale                                                     
del Corpo forestale dello Stato                                                 
1. Il personale del Corpo forestale dello Stato che presenti domanda            
di trasferimento ai sensi dell'articolo 4, comma 7 della legge 6                
febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello               
Stato), puo' essere acquisito negli organici regionali o degli enti             
strumentali della Regione nonche', previa intesa, negli organici                
delle Province, dei Comuni, delle Comunita' Montane o degli Enti                
Parco del territorio regionale.                                                 
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalita' di                    
acquisizione di unita' di personale di cui al comma 1, a seguito                
dell'adozione da parte del Capo del Corpo forestale dello Stato del             
provvedimento previsto all'articolo 4, comma 7 della Legge n. 36 del            
2004.                                                                           
3. Il trasferimento del personale di cui al comma 1 e' subordinato al           
trasferimento delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4, comma            
8 della Legge n. 36 del 2004, per l'anno 2004 e successivi ed e'                
effettuato fino a concorrenza delle risorse attribuite da parte dello           
Stato.                                                                          
NOTA ALL'ART. 28                                                                
Commi 1, 2 e 3                                                                  
1) Il testo dell'art. 4, commi 7 e 8, della Legge 6 febbraio 2004, n.           
36 concernente Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato  e'            
il seguente:                                                                    
"Art. 4 - Rapporti con le Regioni e con gli Enti locali                         
(omissis)                                                                       
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente                
legge, il personale del Corpo forestale dello Stato puo' chiedere di            
transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative                   
regionali e nei limiti delle unita' di personale corrispondenti ad              
una spesa massima, a decorrere dall'anno 2004, di 9 milioni di euro,            
nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta                
servizio. I criteri per disciplinare i trasferimenti di cui al                  
presente comma sono determinati con provvedimento del Capo del Corpo            
forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e             
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti             
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di                  
Bolzano. Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del              
Corpo forestale dello Stato di cui alle Tabelle A e B allegate al               
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alle Tabelle A, B e C             
allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si provvede              
nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unita' di                  
personale che esercitano la facolta' prevista dal presente comma e              
comunque entro il limite di 9 milioni di Euro a decorrere dall'anno             
2004. Al relativo onere si provvede, quanto a 5,76 milioni di Euro,             
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui           
al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e, quanto a 3,24                 
milioni di Euro, mediante corrispondente riduzione                              
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio            
2001, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'                      
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti                     
variazioni di bilancio.                                                         
8. Il trasferimento alle Regioni dei beni di cui al comma 3 e delle             
relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al                   
personale trasferito in attuazione dei commi 6 e 7, e' effettuato               
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge             
con il decreto di cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la                
finanza pubblica.                                                               
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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