LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 28
Trasferimento del personale
del Corpo forestale dello Stato
1. Il personale del Corpo forestale dello Stato che presenti domanda
di trasferimento ai sensi dell'articolo 4, comma 7 della legge 6
febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello
Stato), puo' essere acquisito negli organici regionali o degli enti
strumentali della Regione nonche', previa intesa, negli organici
delle Province, dei Comuni, delle Comunita' Montane o degli Enti
Parco del territorio regionale.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalita' di
acquisizione di unita' di personale di cui al comma 1, a seguito
dell'adozione da parte del Capo del Corpo forestale dello Stato del
provvedimento previsto all'articolo 4, comma 7 della Legge n. 36 del
2004.
3. Il trasferimento del personale di cui al comma 1 e' subordinato al
trasferimento delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4, comma
8 della Legge n. 36 del 2004, per l'anno 2004 e successivi ed e'
effettuato fino a concorrenza delle risorse attribuite da parte dello
Stato.
NOTA ALL'ART. 28
Commi 1, 2 e 3
1) Il testo dell'art. 4, commi 7 e 8, della Legge 6 febbraio 2004, n.
36 concernente Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato e'
il seguente:
"Art. 4 - Rapporti con le Regioni e con gli Enti locali
(omissis)
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il personale del Corpo forestale dello Stato puo' chiedere di
transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative
regionali e nei limiti delle unita' di personale corrispondenti ad
una spesa massima, a decorrere dall'anno 2004, di 9 milioni di euro,
nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta
servizio. I criteri per disciplinare i trasferimenti di cui al
presente comma sono determinati con provvedimento del Capo del Corpo
forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano. Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del
Corpo forestale dello Stato di cui alle Tabelle A e B allegate al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alle Tabelle A, B e C
allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si provvede
nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unita' di
personale che esercitano la facolta' prevista dal presente comma e
comunque entro il limite di 9 milioni di Euro a decorrere dall'anno
2004. Al relativo onere si provvede, quanto a 5,76 milioni di Euro,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e, quanto a 3,24
milioni di Euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. Il trasferimento alle Regioni dei beni di cui al comma 3 e delle
relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al
personale trasferito in attuazione dei commi 6 e 7, e' effettuato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
con il decreto di cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica.
(omissis)".