REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
          CAPO III                                                              
     Modificazioni di leggi regionali                                           
          Art. 27                                                               
Modifica all'articolo 12                                                        
della legge regionale n. 17 del 1991                                            
1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 12 della legge                  
regionale n. 17 del 1991 e' sostituito dal seguente: "Tali somme sono           
utilizzate per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione            
e rinaturalizzazione ambientale e paesistica prioritariamente delle             
aree interessate e per attivita' di pianificazione, controllo,                  
studio, ricerca e sperimentazione, secondo le modalita' ed i fini di            
cui all'articolo 27, in materia di attivita' estrattive nonche' in              
materia di difesa del suolo e della costa, per quanto in connessione            
con le attivita' estrattive.".                                                  
NOTE ALL'ART. 27                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 12, comma 3, della legge regionale 18 luglio              
1991, n. 17 concernente Disciplina delle attivita' estrattive e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 12 - Convenzione                                                          
1. La convenzione, predisposta secondo uno schema tipo approvato                
dalla Giunta regionale, e' lo strumento in base al quale il soggetto            
che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:                   
a) all'esecuzione delle opere di collegamento della cava con le                 
strade pubbliche;                                                               
b) all'esecuzione delle opere che si rendano necessarie per evitare             
danni ad altri beni ed attivita';                                               
c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione;                          
d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione             
finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei               
termini indicati nell'atto di autorizzazione;                                   
e) alla costituzione di congrue garanzie finanziarie per                        
l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima.              
2. Con la medesima convenzione il titolare dell'autorizzazione si               
impegna a versare annualmente al Comune in un'unica soluzione, entro            
il 31 dicembre, una somma commisurata al tipo e alla quantita' di               
materiale estratto nell'anno, in conformita' alle tariffe stabilite             
dalla Giunta regionale, a titolo di contributo alle spese necessarie            
per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi di cui             
al comma 1.                                                                     
3. Le somme versate al Comune ai sensi del comma 2 sono introitate              
dal Comune medesimo e sono devolute nella misura del venti per cento            
alla Provincia territorialmente competente e nella misura del cinque            
per cento alla Regione. Tali somme sono utilizzate, sulla base di un            
programma, per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione            
e rinaturalizzazione ambientale e P.A.E.sistica prioritariamente                
delle aree interessate e per attivita' di pianificazione, controllo,            
studio, ricerca e sperimentazione in materia di attivita'                       
estrattive.                                                                     
4. La proposta di convenzione e' approvata dalla Giunta comunale. Il            
Sindaco provvede alla stipula della convenzione e al rilascio                   
dell'autorizzazione.                                                            
5. La convenzione si perfeziona con la sottoscrizione del                       
proprietario dell'area.                                                         
6. La convenzione e' efficace ed impegnativa dopo il rilascio                   
dell'autorizzazione di cui all'art.11.".                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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