LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO III
Modificazioni di leggi regionali
Art. 27
Modifica all'articolo 12
della legge regionale n. 17 del 1991
1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 12 della legge
regionale n. 17 del 1991 e' sostituito dal seguente: "Tali somme sono
utilizzate per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione
e rinaturalizzazione ambientale e paesistica prioritariamente delle
aree interessate e per attivita' di pianificazione, controllo,
studio, ricerca e sperimentazione, secondo le modalita' ed i fini di
cui all'articolo 27, in materia di attivita' estrattive nonche' in
materia di difesa del suolo e della costa, per quanto in connessione
con le attivita' estrattive.".
NOTE ALL'ART. 27
Comma 1
1) Il testo dell'art. 12, comma 3, della legge regionale 18 luglio
1991, n. 17 concernente Disciplina delle attivita' estrattive e' il
seguente:
"Art. 12 - Convenzione
1. La convenzione, predisposta secondo uno schema tipo approvato
dalla Giunta regionale, e' lo strumento in base al quale il soggetto
che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:
a) all'esecuzione delle opere di collegamento della cava con le
strade pubbliche;
b) all'esecuzione delle opere che si rendano necessarie per evitare
danni ad altri beni ed attivita';
c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione;
d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione
finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei
termini indicati nell'atto di autorizzazione;
e) alla costituzione di congrue garanzie finanziarie per
l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima.
2. Con la medesima convenzione il titolare dell'autorizzazione si
impegna a versare annualmente al Comune in un'unica soluzione, entro
il 31 dicembre, una somma commisurata al tipo e alla quantita' di
materiale estratto nell'anno, in conformita' alle tariffe stabilite
dalla Giunta regionale, a titolo di contributo alle spese necessarie
per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi di cui
al comma 1.
3. Le somme versate al Comune ai sensi del comma 2 sono introitate
dal Comune medesimo e sono devolute nella misura del venti per cento
alla Provincia territorialmente competente e nella misura del cinque
per cento alla Regione. Tali somme sono utilizzate, sulla base di un
programma, per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione
e rinaturalizzazione ambientale e P.A.E.sistica prioritariamente
delle aree interessate e per attivita' di pianificazione, controllo,
studio, ricerca e sperimentazione in materia di attivita'
estrattive.
4. La proposta di convenzione e' approvata dalla Giunta comunale. Il
Sindaco provvede alla stipula della convenzione e al rilascio
dell'autorizzazione.
5. La convenzione si perfeziona con la sottoscrizione del
proprietario dell'area.
6. La convenzione e' efficace ed impegnativa dopo il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art.11.".