LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO II
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
CAPO V
Forme di conoscenza, monitoraggio
e supporto al sistema delle Autonomie locali
Art. 27
Monitoraggio
1. Il presente Capo, in conformita' alle finalita' ed ai principi
previsti dall'articolo 15 della legge regionale n. 3 del 1999,
persegue l'obiettivo di predisporre strumenti di conoscenza e di
circolazione delle informazioni volte a consentire alla Regione e
all'intero sistema delle autonomie di esercitare le proprie funzioni,
tenendo conto dei dati e dei risultati emergenti dalla prassi, nella
attuazione delle politiche e nella applicazione delle norme
regionali.
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali individua indicatori,
criteri di rilevazione e metodologie per l'analisi degli effetti
delle politiche regionali sul sistema delle autonomie territoriali.
Indicatori, criteri e metodologie si riferiscono in particolare alla
elaborazione, analisi e pubblicazione dei dati relativi alla finanza
regionale e locale, nonche' alle indagini finalizzate alla
valutazione dell'impatto organizzativo, economico e finanziario delle
funzioni conferite.
3. Sulla base di tali indicazioni e per le finalita' di cui al comma
1, la Regione raccoglie ed elabora dati e informazioni di carattere
generale che riguardano le attivita' delle Autonomie locali, anche
tramite i protocolli d'intesa di cui al comma 7.
4. Gli Enti locali trasmettono alla Regione copia, su supporto
informatico, del bilancio di previsione con relativi allegati e copia
del conto consuntivo entro trenta giorni dalla approvazione dei
competenti organi, nonche' copia su supporto informatico del
certificato al bilancio e del certificato al conto di bilancio, entro
la stessa scadenza a loro imposta dai provvedimenti statali. Gli Enti
locali sono altresi' tenuti ad inviare ogni altra documentazione
richiesta, utile all'attivita' di analisi di cui al comma 3.
5. Le modalita' e il protocollo di comunicazione per la trasmissione
dei dati sono stabiliti dalla Regione in conformita' con quanto
richiesto per la trasmissione di analoghi documenti alla Corte dei
Conti, Sezione Autonomie locali.
6. Le risultanze delle attivita' di monitoraggio costituiscono
oggetto di relazione periodica che la Giunta presenta alla Conferenza
Regione-Autonomie locali. Sulla base di queste, inoltre, la Giunta
elabora proposte per l'adeguamento della normativa, il riordino
dell'apparato amministrativo e la revisione delle procedure
amministrative della Regione, verificando che i conferimenti di
funzioni agli Enti locali siano sorretti da adeguate risorse
finanziarie, strumentali ed umane.
7. Analisi sulla attuazione di discipline regionali possono essere
svolte anche in collaborazione con le associazioni delle Autonomie
locali, sulla base di specifici protocolli d'intesa.
8. La Giunta regionale promuove la realizzazione di un sistema
informativo sui servizi pubblici, anche mediante la stipula di
accordi con gli Enti locali, le agenzie d'ambito ed i soggetti
erogatori. Le amministrazioni competenti comunicano alla Regione i
provvedimenti relativi all'assunzione, alla organizzazione,
all'affidamento, all'autorizzazione o all'accreditamento dei servizi
pubblici, nonche' le relative relazioni presentate periodicamente dai
soggetti erogatori.
NOTA ALL'ART. 27
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 21 aprile 1999, n.
3 concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 15 - Controllo sull'efficacia della gestione delle funzioni
conferite
1. La Regione, al fine di realizzare il massimo grado di efficacia
dell'azione complessiva del sistema amministrativo regionale e
locale, dispone gli interventi necessari a garantire il coordinamento
tra i diversi soggetti istituzionali.
2. A tale fine la Regione adotta misure per la verifica dell'efficace
esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, sulla base di
indicatori definiti d'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie
locali.
3. Qualora, sulla base degli indicatori di cui al comma 2, si
rilevino significativi elementi di inefficace esercizio di
determinate funzioni conferite, la Regione e gli enti interessati
concordano gli appositi correttivi e il termine entro cui essi devono
essere attuati.".