REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

         TITOLO II                                                              
       SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI                                           
            CAPO V                                                              
       Forme di conoscenza, monitoraggio                                        
       e supporto al sistema delle Autonomie locali                             
          Art. 27                                                               
Monitoraggio                                                                    
1. Il presente Capo, in conformita' alle finalita' ed ai principi               
previsti dall'articolo 15 della legge regionale n. 3 del 1999,                  
persegue l'obiettivo di predisporre strumenti di conoscenza e di                
circolazione delle informazioni volte a consentire alla Regione e               
all'intero sistema delle autonomie di esercitare le proprie funzioni,           
tenendo conto dei dati e dei risultati emergenti dalla prassi, nella            
attuazione delle politiche e nella applicazione delle norme                     
regionali.                                                                      
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali individua indicatori,                 
criteri di rilevazione e metodologie per l'analisi degli effetti                
delle politiche regionali sul sistema delle autonomie territoriali.             
Indicatori, criteri e metodologie si riferiscono in particolare alla            
elaborazione, analisi e pubblicazione dei dati relativi alla finanza            
regionale e locale, nonche' alle indagini finalizzate alla                      
valutazione dell'impatto organizzativo, economico e finanziario delle           
funzioni conferite.                                                             
3. Sulla base di tali indicazioni e per le finalita' di cui al comma            
1, la Regione raccoglie ed elabora dati e informazioni di carattere             
generale che riguardano le attivita' delle Autonomie locali, anche              
tramite i protocolli d'intesa di cui al comma 7.                                
4. Gli Enti locali trasmettono alla Regione copia, su supporto                  
informatico, del bilancio di previsione con relativi allegati e copia           
del conto consuntivo entro trenta giorni dalla approvazione dei                 
competenti organi, nonche' copia su supporto informatico del                    
certificato al bilancio e del certificato al conto di bilancio, entro           
la stessa scadenza a loro imposta dai provvedimenti statali. Gli Enti           
locali sono altresi' tenuti ad inviare ogni altra documentazione                
richiesta, utile all'attivita' di analisi di cui al comma 3.                    
5. Le modalita' e il protocollo di comunicazione per la trasmissione            
dei dati sono stabiliti dalla Regione in conformita' con quanto                 
richiesto per la trasmissione di analoghi documenti alla Corte dei              
Conti, Sezione Autonomie locali.                                                
6. Le risultanze delle attivita' di monitoraggio costituiscono                  
oggetto di relazione periodica che la Giunta presenta alla Conferenza           
Regione-Autonomie locali. Sulla base di queste, inoltre, la Giunta              
elabora proposte per l'adeguamento della normativa, il riordino                 
dell'apparato amministrativo e la revisione delle procedure                     
amministrative della Regione, verificando che i conferimenti di                 
funzioni agli Enti locali siano sorretti da adeguate risorse                    
finanziarie, strumentali ed umane.                                              
7. Analisi sulla attuazione di discipline regionali possono essere              
svolte anche in collaborazione con le associazioni delle Autonomie              
locali, sulla base di specifici protocolli d'intesa.                            
8. La Giunta regionale promuove la realizzazione di un sistema                  
informativo sui servizi pubblici, anche mediante la stipula di                  
accordi con gli Enti locali, le agenzie d'ambito ed i soggetti                  
erogatori. Le amministrazioni competenti comunicano alla Regione i              
provvedimenti relativi all'assunzione, alla organizzazione,                     
all'affidamento, all'autorizzazione o all'accreditamento dei servizi            
pubblici, nonche' le relative relazioni presentate periodicamente dai           
soggetti erogatori.                                                             
NOTA ALL'ART. 27                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 21 aprile 1999, n.           
3 concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:            
"Art. 15 - Controllo sull'efficacia della gestione delle funzioni               
conferite                                                                       
1. La Regione, al fine di realizzare il massimo grado di efficacia              
dell'azione complessiva del sistema amministrativo regionale e                  
locale, dispone gli interventi necessari a garantire il coordinamento           
tra i diversi soggetti istituzionali.                                           
2. A tale fine la Regione adotta misure per la verifica dell'efficace           
esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, sulla base di              
indicatori definiti d'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie                 
locali.                                                                         
3. Qualora, sulla base degli indicatori di cui al comma 2, si                   
rilevino significativi elementi di inefficace esercizio di                      
determinate funzioni conferite, la Regione e gli enti interessati               
concordano gli appositi correttivi e il termine entro cui essi devono           
essere attuati.".                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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