REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

               TITOLO V                                                         
        AGENZIA REGIONALE PER L'ENERGIA                                         
            E STRUTTURE TECNICHE                                                
          Art. 27                                                               
Gestione associata delle funzioni                                               
1. La Regione promuove ed agevola la gestione associata delle                   
funzioni e dei servizi attinenti alla materia energia, anche                    
attraverso lo sviluppo delle Agenzie energetiche territoriali e degli           
Sportelli unici per le attivita' produttive e per l'edilizia                    
intercomunali, di cui all'articolo 70 della legge regionale n. 3 del            
1999 e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6             
giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e               
regolamentari in materia edilizia), ovvero tramite l'avvalimento                
dell'Agenzia regionale per l'energia.                                           
NOTE ALL'ART. 27                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 70 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3             
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:              
"Art. 70 - Sportello unico per le attivita' produttive                          
1. I comuni istituiscono, singolarmente o in forma associata secondo            
le modalita' di cui all'art. 23, lo sportello unico per le attivita'            
produttive ai fini dello svolgimento del procedimento autorizzativo.            
2. La Regione attua la razionalizzazione della distribuzione delle              
funzioni e delle competenze fra gli Enti locali e provvede, nelle               
materie di propria competenza, alla ridisciplina dei procedimenti               
amministrativi.                                                                 
3. Lo sportello unico cura, avendo riguardo in particolare ai profili           
urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo            
svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione,             
realizzazione, ampliamento, cessazione e riattivazione di impianti              
produttivi, nonche' all'esecuzione di opere interne ai fabbricati               
adibiti ad uso di impresa, incluso il rilascio della concessione o              
della autorizzazione edilizia, nel rispetto dei regolamenti emanati             
ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della Legge n. 59 del 1997, fermo             
restando che la concessione o autorizzazione edilizia e' rilasciata             
dal Comune in cui ha sede l'impianto. Nel caso di progetti di opere             
da sottoporre a valutazione di impatto ambientale di competenza                 
regionale lo sportello unico attiva, altresi', la procedura di                  
valutazione di impatto ambientale come disciplinata dalla legge                 
regionale prevista dal DPR 12 aprile 1996.                                      
4. Lo sportello unico, per assicurare efficacia e tempestivita'                 
nell'azione amministrativa, sviluppa le necessarie forme di                     
integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni              
coinvolte nel procedimento, tramite, in particolare, la conferenza di           
servizi di cui all'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.                   
5. Ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del DLgs n. 112 del 1998, per la           
realizzazione dello sportello unico i comuni possono stipulare                  
convenzioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e                
agricoltura.                                                                    
6. La Giunta regionale puo' concedere contributi ai comuni, singoli o           
associati, per l'istituzione degli sportelli unici, stabilendo le               
modalita' e i criteri per la concessione.                                       
7. Nell'ambito delle attivita' di cui alla L.R. 24/7/1979, n. 19, la            
Regione promuove la realizzazione di iniziative formative rivolte al            
personale addetto agli sportelli unici.".                                       
2) Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6           
giugno 2001, n. 380 concernente Testo unico delle disposizioni                  
legislative e regolamentari in materia edilizia e' il seguente:                 
"Art. 5 - Sportello unico per l'edilizia                                        
(decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e            
6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n.               
493; art. 220, regio decreto 27 luglio 1934, n.1265)                            
1. Le amministrazioni comunali, nell'a'mbito della propria autonomia            
organizzativa, provvedono, anche mediante, esercizio in forma                   
associata delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II del decreto            
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento,                        
disarticolazione, soppressione di uffici o organi gia' esistenti, a             
costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che            
cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove                  
occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine               
all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di                
denuncia di inizio attivita'.                                                   
2. Tale ufficio provvede in particolare:                                        
a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' e delle domande             
per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di                
assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia, ivi               
compreso il certificato di agibilita', nonche' dei progetti approvati           
dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38           
e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;                           
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche               
mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i                
necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse             
l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli            
adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal           
presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato           
del loro iter procedurale, nonche' a tutte le possibili informazioni            
utili disponibili;                                                              
d) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di           
accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia              
interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della Legge 7/8/1990,            
n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione;                             
e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di                    
agibilita', nonche' delle certificazioni attestanti le prescrizioni             
normative e le determinazioni provvedimentali a carattere                       
urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro            
tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione              
edilizia del territorio;                                                        
f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato            
e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine                    
all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con                    
particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione              
della parte seconda del testo unico.                                            
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato             
di agibilita', l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente,             
ove questi non siano stati gia' allegati dal richiedente:                       
a) il parere dell'ASL nel caso in cui non possa essere sostituito da            
una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;                      
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al                 
rispetto della normativa antincendio.                                           
4. L'ufficio cura altresi' gli incombenti necessari ai fini                     
dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi                
degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della Legge 7 agosto               
1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari             
ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di             
detti assensi rientrano, in particolare:                                        
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico            
della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli                  
articoli 61, 94 e 62;                                                           
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle             
zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a                
stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della Legge 24 dicembre           
1976, n. 898;                                                                   
c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in              
caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di            
salvaguardia in prossimita' della linea doganale e nel mare                     
territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto           
legislativo 8 novembre 1990, n. 374;                                            
d) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni su             
terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli                 
effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;                          
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli                   
interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21,            
23, 24, e 151 del decreto legislativo 29/10/1999, n. 490, fermo                 
restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione              
preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi                    
dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;               
f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di                
Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della Legge 16              
aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui            
vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto                     
dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attivita' edilizia nella              
laguna veneta, nonche' nel territorio dei centri storici di Chioggia            
e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;              
g) il parere dell'autorita' competente in tema di assetti e vincoli             
idrogeologici;                                                                  
h) gli assensi in materia di servitu' viarie, ferroviarie, portuali             
ed aeroportuali;                                                                
i) il nulla-osta dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 13            
della Legge 6/12/1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.".             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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