REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

              TITOLO II                                                         
         NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO                                   
               CAPO I                                                           
         Disposizioni generali                                                  
          Art. 27                                                               
Modalita' procedurali                                                           
per il rilascio del titolo in sanatoria                                         
1. Le domande relative alla definizione degli illeciti edilizi sono             
presentate al Comune  fino al 10 dicembre 2004.                                 
2. Le domande presentate in data antecedente all'entrata in vigore              
della Legge 30 luglio 2004, n. 191 di conversione del decreto-legge             
12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della            
spesa pubblica), restano salve e sono esaminate dai Comuni                      
nell'osservanza della presente legge. E' fatta salva la facolta' per            
gli interessati di procedere al ritiro, alla modifica e alla                    
integrazione delle stesse, entro la data del 10 dicembre 2004.                  
3. Alla domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi sono           
allegati:                                                                       
a) gli elaborati grafici attinenti alle opere per le quali si                   
richiede il titolo in sanatoria, con allegata documentazione                    
fotografica dalla quale risulti la descrizione delle opere medesime e           
lo stato dei relativi lavori;                                                   
b) l'asseverazione del professionista di cui all'articolo 29;                   
c) le attestazioni del versamento, oltre che della oblazione definita           
dall'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003: 1) dei diritti di           
segreteria per il rilascio dei titoli in sanatoria, di cui al comma 8           
del presente articolo; 2) del contributo di costruzione e delle                 
eventuali monetizzazioni, di cui all'articolo 28; 3) della quota                
integrativa dell'oblazione, di cui all'articolo 31.                             
4. La mancata presentazione entro il 10 dicembre 2004 della                     
documentazione di cui alle lettere a) e c) del comma 3 e della                  
asseverazione del professionista, prevista dall'articolo 29, comma 1,           
lettera a), unitamente alla domanda relativa alla definizione                   
dell'illecito, comporta la irricevibilita' della domanda stessa.                
L'interessato, all'atto della presentazione della domanda, puo' fare            
riserva di presentare l'asseverazione del professionista abilitato,             
di cui all'articolo 29, comma 1, lettere b) e c), entro il 10 giugno            
2005, a pena di decadenza.                                                      
5. Il contributo di costruzione e le eventuali monetizzazioni, di cui           
all'articolo 28, possono essere rateizzate, a richiesta                         
dell'interessato, secondo le modalita' stabilite dal Comune.                    
6. Il procedimento per il rilascio del titolo in sanatoria e'                   
definito dall'Amministrazione comunale nel rispetto delle seguenti              
disposizioni:                                                                   
a) i titoli in sanatoria sono rilasciati dallo Sportello unico per              
l'edilizia entro il 31 dicembre 2006, previa verifica: 1) della                 
completezza della documentazione presentata; 2) della completezza di            
quanto asseverato dal professionista abilitato, ai sensi                        
dell'articolo 29, comma 1, rispetto sia  alle condizioni previste per           
la sanabilita' delle diverse tipologie di opere sia ai requisiti                
igienico sanitari, di sicurezza statica  e di prevenzione degli                 
incendi e degli infortuni, fatti salvi gli effetti degli eventuali              
esiti negativi dei controlli attuati dallo Sportello unico per                  
l'edilizia; 3) della correttezza del calcolo e dell'avvenuto                    
versamento del contributo di costruzione, dei diritti e oneri di                
segreteria, della quota aggiuntiva dell'oblazione e dell'eventuale              
monetizzazione delle aree per la realizzazione delle opere di                   
urbanizzazione; 4) dell'osservanza degli adempimenti in materia                 
fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003;            
b) in caso di mancata definizione del procedimento entro il termine             
di cui alla lettera a), l'interessato puo' richiedere allo Sportello            
unico per l'edilizia di pronunciarsi entro quindici giorni dalla                
ricezione dell'istanza. Decorso inutilmente anche tale termine,                 
l'interessato puo' fare richiesta di intervento sostitutivo alla                
Giunta provinciale, la quale, nei successivi quindici giorni, nomina            
un commissario ad acta, che provvede nel termine di sessanta giorni;            
c) lo Sportello unico svolge controlli di merito sui contenuti                  
dell'asseverazione del professionista abilitato. Il controllo e'                
effettuato su un campione di almeno il 20 per cento dei titoli in               
sanatoria rilasciati nonche' in modo sistematico sugli interventi di            
ristrutturazione che abbiano interessato elementi strutturali                   
dell'edificio e, per i Comuni classificati sismici, sugli interventi            
di soprelevazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera d);              
d) nel corso dell'istruttoria della domanda, per una sola volta, lo             
Sportello unico per l'edilizia richiede agli interessati, anche                 
convocandoli per una audizione, i chiarimenti necessari e                       
l'integrazione della documentazione presentata, provvedendo altresi'            
a rimuovere le irregolarita' e i vizi formali riscontrati;                      
e) lo Sportello unico per l'edilizia provvede direttamente ad                   
acquisire dall'Amministrazione competente ogni atto di assenso,                 
comunque denominato, richiesto per il rilascio del titolo in                    
sanatoria;                                                                      
f) il titolo in sanatoria ha il valore e gli effetti del certificato            
di conformita' edilizia e agibilita', secondo quanto dichiarato dal             
professionista abilitato ai sensi dell'articolo 29, comma 1.                    
7. Per assicurare un tempestivo esame delle domande di sanatoria,               
l'Amministrazione comunale puo' predisporre un programma speciale di            
attivita'. Nel programma sono stabiliti le modalita' di esame delle             
domande di sanatoria presentate e i termini massimi per la                      
formulazione dei pareri della Commissione per la qualita'                       
architettonica e il paesaggio. Il programma puo' prevedere la                   
corresponsione di incentivi straordinari ai collaboratori                       
dell'Amministrazione comunale nell'ambito di progetti finalizzati da            
svolgere oltre l'orario di lavoro. L'Amministrazione comunale puo'              
richiedere il contributo conoscitivo e valutativo dell'Istituto per i           
Beni artistici, culturali e naturali.                                           
8. Al fine di assicurare il finanziamento del programma speciale di             
cui al comma 7, all'istruttoria della domanda si applicano i diritti            
di segreteria previsti per il rilascio dei titoli abilitativi                   
edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le                
medesime tipologie di opere edilizie, aumentati del 20 per cento.               
L'Amministrazione comunale puo' stabilire, entro il termine                     
perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente               
legge, la non applicazione della presente maggiorazione, definendo le           
modalita' di rimborso delle somme versate.                                      
NOTE ALL'ART. 27                                                                
Comma 2                                                                         
1) La legge 30 luglio 2004, n.191 di conversione del decreto-legge 12           
luglio 2004, n. 168 concerne Interventi urgenti per il contenimento             
della spesa pubblica.                                                           
Commi 3 e 6                                                                     
2) Il testo dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,           
convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326                   
concernente Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la              
correzione dell'andamento dei conti pubblici e' citato alla nota 1              
all'articolo 25.                                                                

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina