REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 27                                                               
Valorizzazione della comunita' professionale regionale                          
1. Per valorizzare le professionalita', nel quadro delle nuove                  
prospettive istituzionali, assicurando il necessario sviluppo di                
idonee e coerenti competenze e di innovative modalita' di lavoro e              
per sostenere il consolidamento dei processi di riorganizzazione e              
innovazione organizzativa, avvenuti in applicazione della legge                 
regionale n. 43 del 2001 e in attuazione dell'Agenda per la                     
modernizzazione, sono autorizzati i seguenti importi:                           
a) Euro 5.005.817,00 per l'anno 2004;                                           
b) Euro 6.960.298,00 per l'anno 2005.                                           
2. Gli importi di cui al comma 1 vanno ad incrementare le risorse               
previste dall'articolo 31, comma 2, del Contratto collettivo                    
nazionale di lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004 del personale del comparto           
delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo             
2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 e sono destinati a               
finanziare gli istituti previsti dall'articolo 17 del CCNL 1 aprile             
1999 (CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico           
1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie            
locali).                                                                        
3. Per assicurare il conseguimento delle finalita' e degli obiettivi            
delineati all'articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6              
(Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione                  
Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione.              
Rapporti con l'Universita'), sono autorizzati i seguenti importi:               
a) Euro 1.012.395,00 per l'anno 2004;                                           
b) Euro 1.017.795,00 per l'anno 2005.                                           
4. Gli importi di cui al comma 3, con particolare riferimento a                 
quanto previsto dall'articolo 15, comma 5 del Contratto collettivo              
nazionale di lavoro dell'1 aprile 1999, vanno ad integrare le risorse           
previste dall'articolo 31, comma 3, del CCNL 22 gennaio 2004 del                
personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il            
quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 e              
sono destinati a finanziare gli istituti previsti dall'articolo 17              
del CCNL 1 aprile 1999.                                                         
5. Gli importi indicati nei commi di cui al presente articolo                   
afferiscono al Capitolo 04080 (Trattamento economico del personale              
dipendente - Spese obbligatorie) U.P.B. 1.2.1.1.110 - Spese per il              
personale.                                                                      
NOTE ALL'ART. 27                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 26 novembre 2001 concerne Testo unico in                  
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione                 
Emilia-Romagna.                                                                 
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art.1 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6                
concernente Riforma del sistema amministrativo regionale e locale.              
Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e                        
semplificazione. Rapporti con l'Universita' e' il seguente:                     
"Art. 1 - Finalita' e obiettivi                                                 
1. La presente legge adegua l'ordinamento della Regione                         
Emilia-Romagna alla Legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al             
Titolo V della Parte seconda della Costituzione), perseguendo il                
grado piu' elevato di valorizzazione delle autonomie e, al tempo                
stesso, di raccordo e armonia del sistema.                                      
2. In particolare, persegue i seguenti obiettivi:                               
a) adeguare l'ordinamento della Regione alle esigenze di adempimento            
delle funzioni che la Costituzione le riconosce in ambito europeo e             
internazionale;                                                                 
b) valorizzare l'autonomia degli Enti locali, con particolare                   
riferimento a quella normativa chiarendone i rapporti con le fonti              
regionali;                                                                      
c) adeguare la disciplina della Conferenza Regione-Autonomie locali             
alla prospettiva della costituzione del Consiglio previsto                      
dall'articolo 123, comma quarto della Costituzione;                             
d) rafforzare gli strumenti di integrazione e concertazione tra                 
diverse istituzioni e diverse politiche, al fine di offrire ai                  
cittadini prestazioni e interventi organicamente coordinati;                    
e) attuare i principi costituzionali di sussidiarieta',                         
differenziazione e adeguatezza, valorizzando particolarmente le forme           
associative tra Comuni, tenendo conto delle specificita' delle                  
realta' montane, nonche' considerando le peculiarita' dell'Area                 
metropolitana bolognese e del Circondario di Imola;                             
f) favorire la cooperazione in ambito interregionale;                           
g) superare i controlli preventivi di legittimita' ed introdurre                
forme di comunicazione, supporto e monitoraggio condiviso tra Regione           
ed Enti locali;                                                                 
h) favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure,               
l'innovazione e la trasparenza dell'attivita' normativa e                       
amministrativa, anche mediante l'utilizzazione di strumenti                     
informatici;                                                                    
i) stabilire nuovi criteri di organizzazione regionale con                      
particolare riferimento al sistema delle agenzie e alle nomine;                 
l) prevedere uno stabile sistema di raccordo con le Universita' e               
stabilire criteri per la valutazione dei titoli universitari ai fini            
delle assunzioni nelle amministrazioni regionale e locali.".                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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