LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 27
Valorizzazione della comunita' professionale regionale
1. Per valorizzare le professionalita', nel quadro delle nuove
prospettive istituzionali, assicurando il necessario sviluppo di
idonee e coerenti competenze e di innovative modalita' di lavoro e
per sostenere il consolidamento dei processi di riorganizzazione e
innovazione organizzativa, avvenuti in applicazione della legge
regionale n. 43 del 2001 e in attuazione dell'Agenda per la
modernizzazione, sono autorizzati i seguenti importi:
a) Euro 5.005.817,00 per l'anno 2004;
b) Euro 6.960.298,00 per l'anno 2005.
2. Gli importi di cui al comma 1 vanno ad incrementare le risorse
previste dall'articolo 31, comma 2, del Contratto collettivo
nazionale di lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004 del personale del comparto
delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo
2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 e sono destinati a
finanziare gli istituti previsti dall'articolo 17 del CCNL 1 aprile
1999 (CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico
1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie
locali).
3. Per assicurare il conseguimento delle finalita' e degli obiettivi
delineati all'articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6
(Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione
Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione.
Rapporti con l'Universita'), sono autorizzati i seguenti importi:
a) Euro 1.012.395,00 per l'anno 2004;
b) Euro 1.017.795,00 per l'anno 2005.
4. Gli importi di cui al comma 3, con particolare riferimento a
quanto previsto dall'articolo 15, comma 5 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro dell'1 aprile 1999, vanno ad integrare le risorse
previste dall'articolo 31, comma 3, del CCNL 22 gennaio 2004 del
personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il
quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 e
sono destinati a finanziare gli istituti previsti dall'articolo 17
del CCNL 1 aprile 1999.
5. Gli importi indicati nei commi di cui al presente articolo
afferiscono al Capitolo 04080 (Trattamento economico del personale
dipendente - Spese obbligatorie) U.P.B. 1.2.1.1.110 - Spese per il
personale.
NOTE ALL'ART. 27
Comma 1
1) La legge regionale 26 novembre 2001 concerne Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna.
Comma 3
2) Il testo dell'art.1 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6
concernente Riforma del sistema amministrativo regionale e locale.
Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e
semplificazione. Rapporti con l'Universita' e' il seguente:
"Art. 1 - Finalita' e obiettivi
1. La presente legge adegua l'ordinamento della Regione
Emilia-Romagna alla Legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al
Titolo V della Parte seconda della Costituzione), perseguendo il
grado piu' elevato di valorizzazione delle autonomie e, al tempo
stesso, di raccordo e armonia del sistema.
2. In particolare, persegue i seguenti obiettivi:
a) adeguare l'ordinamento della Regione alle esigenze di adempimento
delle funzioni che la Costituzione le riconosce in ambito europeo e
internazionale;
b) valorizzare l'autonomia degli Enti locali, con particolare
riferimento a quella normativa chiarendone i rapporti con le fonti
regionali;
c) adeguare la disciplina della Conferenza Regione-Autonomie locali
alla prospettiva della costituzione del Consiglio previsto
dall'articolo 123, comma quarto della Costituzione;
d) rafforzare gli strumenti di integrazione e concertazione tra
diverse istituzioni e diverse politiche, al fine di offrire ai
cittadini prestazioni e interventi organicamente coordinati;
e) attuare i principi costituzionali di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, valorizzando particolarmente le forme
associative tra Comuni, tenendo conto delle specificita' delle
realta' montane, nonche' considerando le peculiarita' dell'Area
metropolitana bolognese e del Circondario di Imola;
f) favorire la cooperazione in ambito interregionale;
g) superare i controlli preventivi di legittimita' ed introdurre
forme di comunicazione, supporto e monitoraggio condiviso tra Regione
ed Enti locali;
h) favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure,
l'innovazione e la trasparenza dell'attivita' normativa e
amministrativa, anche mediante l'utilizzazione di strumenti
informatici;
i) stabilire nuovi criteri di organizzazione regionale con
particolare riferimento al sistema delle agenzie e alle nomine;
l) prevedere uno stabile sistema di raccordo con le Universita' e
stabilire criteri per la valutazione dei titoli universitari ai fini
delle assunzioni nelle amministrazioni regionale e locali.".