REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

              CAPO VII                                                          
       Disposizioni finali                                                      
          Art. 26                                                               
Direttive tecniche di attuazione                                                
1. La Giunta regionale emana direttive tecniche agli enti pubblici in           
ordine:                                                                         
a) alle modalita' di acquisizione e scambio di dati tra enti pubblici           
e di acquisizione di dati da parte dei soggetti privati contenenti,             
in particolare, l'individuazione degli enti di riferimento per                  
ciascuna base-dati inclusa nel sistema informativo regionale, le                
specifiche tecniche comuni, le regole di standardizzazione dei dati             
necessarie per la gestione integrata dei sistemi in rete, le                    
modalita' di riorganizzazione dei flussi informativi su base                    
regionale;                                                                      
b) alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dove                     
stabilisce, in particolare, le condizioni per l'inserimento degli               
enti nel sistema comune di gestione delle reti, nonche' le norme                
tecniche ed organizzative per la gestione sicura delle reti e per               
l'accesso ai servizi forniti.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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