LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO II
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
CAPO IV
Area metropolitana di Bologna
e nuovo Circondario imolese
Art. 26
Statuto
1. Lo statuto del nuovo Circondario e' approvato con deliberazione di
tutti i Consigli comunali con le stesse modalita' previste per
l'approvazione degli statuti comunali.
2. Prima dell'approvazione da parte dei Consigli comunali, lo schema
di deliberazione e' trasmesso alla Provincia ed alla Comunita'
Montana Valle del Santerno che possono formulare un parere entro
trenta giorni dalla trasmissione.
3. Lo statuto, approvato da tutti i Consigli comunali, viene affisso
all'albo del Comune ove ha sede l'ente ed entra in vigore decorsi
trenta giorni dall'affissione; esso viene inoltre pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Lo statuto disciplina gli organi, composti da sindaci e da
componenti delle Giunte e dei Consigli degli Enti locali interessati,
prevedendo in ogni caso un organo assembleare nel quale deve essere
assicurata la rappresentanza delle minoranze cosi' come previsto
all'articolo 19, individua le funzioni dell'ente, disciplina i
rapporti con gli altri enti operanti nel territorio, e regola le
modalita' per l'effettivo conferimento delle competenze. Al fine di
assicurare la massima trasparenza sulle attivita' del Circondario lo
statuto prevede forme di informazione e consultazione delle
popolazioni interessate.