REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

              TITOLO II                                                         
         NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO                                   
               CAPO I                                                           
         Disposizioni generali                                                  
          Art. 26                                                               
Ambito di applicazione                                                          
1. Le disposizioni del presente Titolo trovano applicazione per tutte           
le domande presentate ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 30            
settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24                 
novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo            
e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), comprese                
quelle riferite ad opere eseguite da terzi su aree di proprieta'                
dello Stato o facenti parte del demanio statale e su aree di                    
proprieta' degli enti pubblici territoriali.                                    
2. Fermi restando gli effetti estintivi del reato conseguenti alla              
corresponsione della oblazione, secondo quanto disposto dall'articolo           
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, il rilascio da parte dei Comuni           
del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, di seguito denominato             
titolo in sanatoria, e' subordinato alle condizioni, ai limiti e alle           
modalita' disposte dal presente Titolo.                                         
3. Le opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate dagli enti             
territoriali o dagli enti pubblici istituzionalmente competenti sono            
sanabili con le modalita', alle condizioni e nei limiti indicati dal            
presente Titolo nonche' nei casi di cui all'articolo 15, comma 2,               
della legge regionale n. 31 del 2002, con esonero dal pagamento dei             
diritti di segreteria, della quota integrativa dell'oblazione e del             
contributo di costruzione e delle eventuali monetizzazioni.                     
4. Le opere edilizie autorizzate e realizzate in data antecedente               
all'entrata in vigore della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sulla           
edificabilita' dei suoli), che presentino difformita' eseguite nel              
corso dell'attuazione del titolo edilizio originario, si ritengono              
sanate, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e            
di sicurezza.                                                                   
NOTE ALL'ART. 26                                                                
Commi 1 e 2                                                                     
1) Il testo dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,           
convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326                   
concernente Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la              
correzione dell'andamento dei conti pubblici e' il seguente:                    
"Art. 32 - Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e             
paesaggistica, per l'incentivazione dell'attivita' di repressione               
dell'abusivismo edilizio, nonche' per la definizione degli illeciti             
edilizi e delle occupazioni di aree demaniali                                   
1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore e'                    
consentito, in conseguenza del condono di cui al presente articolo,             
il rilascio del titolo abilitativo edilizia in sanatoria delle opere            
esistenti non conformi alla disciplina vigente.                                 
2. La normativa e' disposta nelle more dell'adeguamento della                   
disciplina regionale ai princi'pi contenuti nel testo unico delle               
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,                   
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,            
n. 380, in conformita' al Titolo V della Costituzione come modificato           
dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte              
salve le competenze delle Autonomie locali sul governo del                      
territorio.                                                                     
3. Le condizioni, i limiti e le modalita' del rilascio del predetto             
titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle                 
normative regionali.                                                            
4. Sono in ogni caso fatte Salve le competenze delle Regioni a                  
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.              
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce,                  
d'intesa con le Regioni interessate, il supporto alle Amministrazioni           
comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il            
coordinamento con la Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive                
modifiche e integrazioni, e con l'articolo 39 della Legge 23 dicembre           
1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.                            
6. Abrogato.                                                                    
7.                                                                              
8.                                                                              
9. (Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la             
partecipazione di risorse private, rivolto alla riqualificazione di             
ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e           
sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare            
anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali, e'           
destinata una somma di 20 milioni di Euro per l'anno 2004 e di 40               
milioni di Euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del            
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i                 
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e             
le attivita' culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data            
di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza           
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto               
1997, n. 281, sono individuati gli ambiti di rilevanza e interesse              
nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e                 
culturale, attribuendo priorita' alle aree oggetto di programmi di              
riqualificazione gia' approvati di cui al decreto Ministro dei lavori           
pubblici dell'8 ottobre 1998, pubblicato nel Supplemento ordinario              
alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, e di cui                   
all'articolo 120 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18               
agosto 2000, n. 267. Su tali aree, il Ministero delle infrastrutture            
e dei trasporti, d'intesa con i soggetti pubblici interessati,                  
predispone un programma di interventi, anche in riferimento a quanto            
previsto dall'articolo 29, comma 4, della Legge 28 febbraio 1985, n.            
47, come sostituito dal comma 42 del presente articolo).                        
10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in              
sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico e'                
destinata una somma di 20 milioni di Euro per l'anno 2004 e di 40               
milioni di Euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del            
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare               
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente              
decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8             
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le             
aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente           
e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici                 
interessati, predispone un programma operativo di interventi e le               
relative modalita' di attuazione.                                               
11. (Allo scopo di attuare un programma di interventi per il                    
ripristino e la riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle            
disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999,             
n. 490, e' destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004            
e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con                
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali di concerto            
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da                 
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del              
presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui                   
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tale             
somma e' assegnata alla Soprintendenza per i beni architettonici e              
ambientali, per l'esecuzione di interventi di ripristino e                      
riqualificazione paesaggistica, dopo avere individuato, d'intesa con            
le Regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma).                  
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto            
la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a mettere a disposizione            
l'importo massimo di 50 milioni di Euro per la costituzione, presso             
la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le              
demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai Comuni e ai              
soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del               
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche            
avvalendosi delle modalita' di cui all'articolo 2, comma 55, della              
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del Testo           
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno                
2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi             
agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti               
dall'autorita' giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e               
amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della                    
corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono                    
restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni,                
secondo modalita' e condizioni stabilite con decreto del Ministro               
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle                
infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a                 
carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento                
spontaneo del credito, l'Amministrazione comunale provvede alla                 
riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26                  
febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano                     
rimborsate nei tempi e nelle modalita' stabilite, il Ministro                   
dell'interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti,              
trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da           
trasferire a qualsiasi titolo ai Comuni.                                        
13. Le attivita' di monitoraggio e di raccolta delle informazioni               
relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del                 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo                      
all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero               
collabora con le Regioni al fine di costituire un sistema informativo           
nazionale necessario anche per la redazione della relazione al                  
Parlamento di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n.           
146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 1985, n.              
298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,             
d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalita'             
di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle                  
informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7,            
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.              
Per le suddette attivita' e' destinata una somma di 0,2 milioni di              
Euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di Euro per ciascuno degli anni           
2005 e 2006.                                                                    
14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' dello Stato            
o facenti parte del demanio statale ad esclusione del demanio                   
marittimo, lacuale e fluviale, nonche' dei terreni gravati da diritti           
di uso civico, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in                   
sanatoria da parte dell'Ente locale competente e' subordinato al                
rilascio della disponibilita' da parte dello Stato proprietario, per            
il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a                
titolo oneroso la proprieta' dell'area appartenente al patrimonio               
disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire               
onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo                    
appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.              
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la                    
disponibilita' dello Stato alla cessione dell'area appartenente al              
patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al                   
mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al                  
patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, tra l'11           
novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, alla filiale dell'Agenzia del              
demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione del            
pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennita' per              
l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i                    
parametri di cui alla allegata Tabella A, per anno di occupazione,              
per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale.           
A tale domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione                
relativa all'illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30             
aprile 2005, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in              
catasto dell'immobile e del relativo frazionamento.                             
16. La disponibilita' alla cessione dell'area appartenente al                   
patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere              
l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio                       
indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia             
del demanio territorialmente competente entro il 31 maggio 2005.                
Resta ferma la necessita' di assicurare, anche mediante specifiche              
clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento            
del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare,              
con il conseguente diritto pubblico di passaggio.                               
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della           
Legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilita' alla cessione                  
dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere           
il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al           
patrimonio indisponibile dello Stato e' subordinata al parere                   
favorevole da parte dell'Autorita' preposta alla tutela del vincolo.            
18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio               
disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31                  
dicembre 2006, a cura della filiale dell'Agenzia del demanio                    
territorialmente competente previa presentazione da parte                       
dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria                   
rilasciato dall'Ente locale competente, ovvero della documentazione             
attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il                 
rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale e' intervenuto            
il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della            
connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.             
19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio                 
disponibile e' determinato applicando i parametri di cui alla Tabella           
B allegata al presente decreto ed e' corrisposto in due rate di pari            
importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre           
2005.                                                                           
19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio           
disponibile dello Stato, per le quali e' stato rilasciato il titolo             
abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'Ente locale                     
competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla               
data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle             
quali insistono le opere medesime.                                              
20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al                   
mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del                
patrimonio indisponibile e' rilasciato a cura della filiale                     
dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31                
dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al              
comma 18. Il diritto e' riconosciuto per una durata massima di anni             
venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.                  
21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di           
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare             
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente              
decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all'articolo 3 del            
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,            
dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494.                                            
22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno                
2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di           
Euro, a decorrere dall'1 gennaio 2004. In caso di mancata adozione              
entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al              
primo periodo, i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati,            
con effetto dall'1 gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle            
allegate al DM 5 agosto 1998, n. 342 del Ministro dei trasporti e               
della navigazione, rivalutate del trecento per cento.                           
23. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto              
del Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle            
aree da parte delle Regioni, in base alla valenza turistica delle               
stesse.                                                                         
24. (Ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione             
delle aree demaniali e' autorizzata una spesa fino ad un importo                
massimo di 20 milioni di Euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di Euro           
per ciascuno degli anni 2005 e 2006. L'Agenzia del demanio, di                  
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con            
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro            
per i beni e le attivita' culturali, sentita la Conferenza permanente           
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di               
Trento e di Bolzano predispone un programma di interventi volti alla            
riqualificazione delle aree demaniali. Il programma e' approvato con            
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di                   
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).                        
25. Le disposizioni di cui ai Capi IV e V della Legge 28 febbraio               
1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come                    
ulteriormente modificate dall'articolo 39 della Legge 23 dicembre               
1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal            
presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino                
ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato                    
ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria            
della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento                  
superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresi'           
applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra             
relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri             
cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in                    
sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi                     
complessivamente i 3.000 metri cubi.                                            
26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito            
di cui all'Allegato 1:                                                          
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale,               
fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del                 
presente articolo, nonche' 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili                  
soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della Legge 28 febbraio               
1985, n. 47;                                                                    
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui                   
all'articolo 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di           
legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di                
entrata in vigore del presente decreto, con la quale e' determinata             
la possibilita', le condizioni e le modalita' per l'ammissibilita' a            
sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.                                  
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della Legge           
28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque                     
suscettibili di sanatoria, qualora:                                             
a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato              
con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis,            
648-bis e 648-ter del Codice penale o da terzi per suo conto;                   
b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento                    
antisismico, rispetto alle categorie previste per i Comuni secondo              
quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei                
Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel Supplemento ordinario           
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;                              
c) non sia data la disponibilita' di concessione onerosa dell'area di           
proprieta' dello Stato o degli Enti pubblici territoriali, con le               
modalita' e condizioni di cui all'articolo 32 della Legge 28 febbraio           
1985, n. 47, ed al presente decreto;                                            
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti                
sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi                
idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e                    
paesistici, nonche' dei parchi e delle aree protette nazionali,                 
regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di             
dette opere, in assenza o in difformita' del titolo abilitativo                 
edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni             
degli strumenti urbanistici;                                                    
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale            
con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse               
particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto             
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;                                            
f) fermo restando quanto previsto dalla Legge 21 novembre 2000, n.              
353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui           
al comma 1 dell'articolo 3 della citata Legge n. 353 del 2000, il               
Comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in                 
sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o            
su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli               
effetti dell'esclusione dalla sanatoria e' sufficiente l'acquisizione           
di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del            
Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio             
siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o piu' incendi               
boschivi;                                                                       
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al                
demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonche' nei terreni gravati da           
diritti di uso civico.                                                          
28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e                    
decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della               
Legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e                    
integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come            
riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per               
quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove                      
compatibili, le disposizioni di cui alla Legge 28 febbraio 1985, n.             
47, e al predetto articolo 39.                                                  
29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere            
dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli                  
416-bis, 648-bis e 648-ter del Codice penale, o da terzi per suo                
conto, e' sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a                  
procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non puo' essere                
conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi              
edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i                  
delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in              
ordine alle condanne riportate nel certificato generale del                     
casellario giudiziale ad opera del Comune, il richiedente deve                  
attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui articolo           
46 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica            
28 dicembre 2000, n. 445, di non avere carichi pendenti in relazione            
ai delitti di cui agli 416-bis, 648-bis e 648-ter del Codice penale.            
30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o            
di confisca ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato            
dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, puo' essere            
autorizzato, altresi', dal medesimo giudice, sentito il pubblico                
ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal            
caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo                    
acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in            
sanatoria di cui al comma 29.                                                   
31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non                
comporta limitazione ai diritti dei terzi.                                      
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con            
l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione                
degli oneri concessori, e' presentata al Comune competente, a pena di           
decadenza, tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente             
alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione             
di cui al comma 35.                                                             
33. Le Regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore           
del presente decreto, emanano norme per la definizione del                      
procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo                     
abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne, tra l'altro,            
un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della             
misura determinata nella Tabella C allegata al presente decreto, ai             
fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi           
e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei                
interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonche' per                     
l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della Legge 28                 
febbraio 1985, n. 47.                                                           
34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica              
quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della Legge 28 febbraio              
1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi              
alle opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati             
fino al massimo del 100 per cento. Le Amministrazioni comunali                  
perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri                    
concessori sono determinati nella misura dei costi per la                       
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria               
necessarie, nonche' per gli interventi di riqualificazione                      
igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli Enti locali. Coloro che           
in proprio o in forme consortili, nell'ambito delle zone perimetrate,           
intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione               
primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della Legge 11                 
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni,               
secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali,                 
possono detrarre dall'importo complessivo quanto gia' versato, a                
titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla Tabella D           
allegata al presente decreto. Con legge regionale, ai sensi                     
dell'articolo 29 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato           
dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalita' di               
attuazione.                                                                     
35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla                   
seguente documentazione:                                                        
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 47,                
comma 1, del Testo unico di cui al decreto del Presidente della                 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione                
fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le              
quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo                
stato dei lavori relativo;                                                      
b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia              
giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una                        
certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della              
professione attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite;                
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma                  
regionale.                                                                      
36. La presentazione nei termini della domanda di definizione                   
dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonche'             
il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto              
pagamento, producono gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2,               
della Legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di           
trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso              
spettante.                                                                      
37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della             
documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della             
denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al                 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche', ove dovute,              
delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti                
solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30               
giugno 2005, nonche' il decorso del termine di ventiquattro mesi da             
tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del Comune,             
equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei                  
termini previsti l'oblazione dovuta non e' stata interamente                    
corrisposta o e' stata determinata in forma dolosamente inesatta, le            
costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono                   
assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della Legge 28            
febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 48 del decreto del Presidente              
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.                                         
38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri                   
concessori, nonche' le relative modalita' di versamento, sono                   
disciplinate nell'allegato 1 al presente decreto.                               
39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto           
previsto dai commi 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 39 della Legge 23              
dicembre 1994, n. 724.                                                          
40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i                  
medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli                    
abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali           
per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della                    
istruttoria delle domande di sanatoria edilizia puo' essere                     
determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti            
diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con           
le modalita' di cui all'articolo 2, comma 46, della Legge 23 dicembre           
1996, n. 662. Per l'attivita' istruttoria connessa al rilascio delle            
concessioni in sanatoria i Comuni possono utilizzare i diritti e                
oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da                 
svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.                                    
41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria            
presentate ai sensi del presente articolo, nonche' ai sensi del Capo            
IV della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e           
dell'articolo 39 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive             
modificazioni, il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di                 
conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della           
citata Legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, e' devoluto            
al Comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero            
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e            
delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione del                   
presente comma.                                                                 
42.                                                                             
43.                                                                             
43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti             
l'applicazione delle Leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre               
1994, n. 724, non si applicano alle domande gia' presentate ai sensi            
delle predette leggi.                                                           
44. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6               
giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: l'inizio sono inserite            
le seguenti: o l'esecuzione.                                                    
45. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6               
giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: 18 aprile 1962, n. 167            
e successive modificazioni e integrazioni sono inserite le seguenti:            
, nonche' in tutti i casi di difformita' dalle norme urbanistiche e             
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.                                  
46.                                                                             
47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del decreto del               
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate            
del cento per cento.                                                            
48. (All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 6              
giugno 2001, n. 380, comma 2, le parole: terzo mese sono sostituite             
dalle seguenti: trenta giorni).                                                 
49. All'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6               
giugno 2001, n. 380, comma 1, dopo le parole: atti tra vivi sono                
inserite le seguenti : ,nonche' mortis causa).                                  
49-bis.                                                                         
49-ter.                                                                         
49-quater.                                                                      
50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede,            
nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e,             
quanto a 82 milioni di Euro, per l'anno 2006, mediante quota parte              
delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme              
sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del                   
bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unita'               
previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri                 
interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006           
si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente                   
decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad            
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di                      
bilancio.".                                                                     
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 15, comma 2, della legge regionale 25 novembre            
2002, n. 31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 15 - Permesso di costruire in deroga                                      
(omissis)                                                                       
2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di                
sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni                
statali e regionali, puo' riguardare esclusivamente le destinazioni             
d'uso ammissibili, la densita' edilizia, l'altezza e la distanza tra            
i fabbricati e dai confini, stabilite dalle norme di attuazione del             
POC e del PUA ovvero previste dal PRG e dai relativi strumenti                  
attuativi.                                                                      
(omissis)".                                                                     
Comma 4                                                                         
3) La legge 28 gennaio 1977, n. 10 concerne Norme sulla                         
edificabilita' dei suoli.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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