REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 26                                                               
Disposizioni particolari                                                        
per la gestione delle attivita' giornalistiche                                  
1. Fino a diversa disciplina contrattuale, al personale regionale,              
iscritto all'Ordine dei giornalisti, che svolga le funzioni in                  
materia di rapporti con il sistema dei mass media di competenza del             
Gabinetto del Presidente ovvero della struttura organizzativa                   
preposta nella direzione generale del Consiglio regionale si                    
applicano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal            
Contratto nazionale lavoro giornalistico. La decorrenza, le modalita'           
di applicazione, la tabella di equiparazione ed il regime di                    
incompatibilita' sono definiti dalla Giunta regionale d'intesa con              
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Al personale assegnato alla              
struttura prevista all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre             
2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti             
di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), non si applicano le                    
disposizioni dell'articolo 9, commi 6, 7, 8 e 9 della legge regionale           
n. 43 del 2001.                                                                 
2. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente            
della Giunta individua con proprio decreto, previo assenso degli                
interessati, il personale regionale di cui al comma 1 da assegnare              
alla struttura prevista all'articolo 5 della legge regionale n. 43              
del 2001, attribuendo la qualifica spettante secondo la tabella di              
equiparazione prevista al comma 1. Per quanto di competenza provvede,           
con proprio atto, il direttore generale del Consiglio regionale                 
previa individuazione del personale interessato tra quello assegnato            
alla struttura preposta. I posti ricoperti dal personale con                    
contratto a tempo indeterminato, anche assegnato successivamente alle           
strutture preposte, sono resi indisponibili nelle dotazioni del                 
personale rispettivamente della Giunta e del Consiglio regionale.               
3. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di                
personale per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene           
tramite procedure selettive pubbliche indette nel rispetto della                
normativa regionale, avuto a riferimento la tabella di equiparazione            
definita ai sensi del comma 1. L'assunzione di personale con                    
contratto a tempo determinato da assegnare al Gabinetto del                     
Presidente della Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni             
di cui al comma 1 avviene ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto. La           
Giunta regionale definisce l'organizzazione della struttura                     
competente ed in particolare il trattamento economico e le specifiche           
competenze del dirigente responsabile. La Giunta regionale e',                  
altresi', autorizzata ad adeguare le risorse finanziarie rese                   
disponibili per il Gabinetto del Presidente al fine di consentire la            
riorganizzazione della funzione.                                                
4. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 che venga              
successivamente assegnato ad altra funzione e' disciplinato dal                 
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto                           
Regione-Autonomie locali, secondo la tabella prevista al medesimo               
comma e fatto salvo il mantenimento della retribuzione fissa e                  
continuativa in essere, assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.            
5. Oltre ai casi previsti dall'articolo 15 della legge regionale 25             
febbraio 2000, n. 9 (Disposizioni in materia di forniture e servizi)            
il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di servizi                 
editoriali, di informazione e di comunicazione, e' ammesso qualora              
l'affidamento abbia ad oggetto servizi di importo non superiore a               
150.000,00 Euro. In tale caso non si applica l'articolo 15, comma 6             
della legge regionale n. 9 del 2000.                                            
NOTE ALL'ART. 26                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43           
concernente Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di           
lavoro nella Regione Emilia-Romagna e' il seguente:                             
"Art. 5 - Gabinetto del Presidente della Giunta                                 
1. Il Gabinetto del Presidente della Giunta e' preposto allo                    
svolgimento delle attivita' di supporto necessarie per l'esercizio              
delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuite al              
Presidente della Giunta regionale dallo Statuto e dalle leggi.                  
2. Il Gabinetto del Presidente e' costituito dalle strutture preposte           
in particolare all'esercizio delle funzioni di supporto alla                    
direzione delle attivita' politico-amministrative della Giunta, ai              
rapporti con gli organismi statali e sovranazionali, al coordinamento           
della programmazione e dell'utilizzo delle risorse comunitarie,                 
nonche' al coordinamento dell'attivita' di comunicazione                        
istituzionale.                                                                  
3. La direzione del Gabinetto del Presidente e' affidata al Capo di             
Gabinetto.".                                                                    
2) Il testo dell'art. 9, commi 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 26             
novembre 2001, n. 43 concernente Testo unico in materia di                      
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 9 - Personale delle strutture speciali                                    
(omissis)                                                                       
6. La retribuzione base dei collaboratori assunti ai sensi del comma            
4, lettera a) corrisponde a quella prevista per il personale                    
regionale di categoria e posizione economica corrispondente al                  
livello delle funzioni assegnate. Il trattamento economico accessorio           
e' invece definito ai sensi del comma 7.                                        
7. Per il personale di qualifica non dirigenziale assegnato alle                
strutture speciali tutte le voci del trattamento economico accessorio           
previste dai contratti collettivi di lavoro, compresa qualsiasi                 
indennita' connessa a particolari funzioni e il compenso per il                 
lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento. La                
Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio determinano            
congiuntamente i criteri di individuazione dell'ammontare                       
dell'emolumento tenendo anche conto del complessivo trattamento                 
economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di            
lavoro per il comparto e per l'area dirigenziale nonche' della                  
differenza tra la retribuzione di categoria e posizione economica di            
inquadramento e quella della posizione economica iniziale del profilo           
professionale corrispondente alla funzione assegnata. L'atto di                 
nomina o di conferimento dell'incarico provvede anche al                        
riconoscimento dell'emolumento spettante.                                       
8. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato alle                    
strutture speciali si applicano le disposizioni relative al                     
trattamento economico, alla valutazione e alla responsabilita'                  
dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i              
dirigenti regionali delle strutture ordinarie.                                  
9. All'atto della cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi             
che hanno formulato le richieste nominative, le nomine e gli                    
incarichi dei componenti del Gabinetto, della struttura di controllo            
strategico e delle segreterie, sono prorogati per l'adempimento dei             
compiti connessi al passaggio delle consegne fino al conferimento               
delle nuove nomine e dei nuovi incarichi. In ogni caso, decorso un              
mese dall'insediamento dei nuovi organi, le nomine e gli incarichi              
prorogati sono risolti di diritto.                                              
(omissis)".                                                                     
Comma 2                                                                         
3) Il testo dell'art.5 della legge regionale 26 novembre 2001, n.43             
concernente Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di           
lavoro nella Regione Emilia-Romagna e' citato alla nota 1 del                   
presente articolo.                                                              
Comma 5                                                                         
4) Il testo dell'art.15 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 9            
concernente Disposizioni in materia di forniture e servizi e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 15 - Trattativa privata                                                   
1. All'affidamento di forniture o di servizi mediante trattativa                
privata puo' procedersi, rispettivamente, nei casi previsti dalle               
lettere a), b), c) ed e) del comma 3 dell'art. 6 della Dir. 93/36 CEE           
e dalle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 3 dell'art. 11 della             
Dir. 92/50 CEE.                                                                 
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la mancanza di offerte                
appropriate si ha quando nessuna offerta presenti elementi tecnici,             
prestazionali, qualitativi ed economici essenziali a qualificarla               
come idonea per l'aggiudicazione ai sensi del capitolato speciale o             
della lettera di invito in relazione agli interessi perseguiti                  
dall'amministrazione aggiudicatrice. L'affidamento di nuovi servizi             
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi e' ammesso alle               
condizioni di cui alla lett. f) del comma 3 dell'art. 11 della Dir.             
92/50 CEE anche qualora il primo appalto sia stato aggiudicato                  
secondo le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1                    
dell'art. 14 e alla lett. a) del comma 2 del medesimo articolo.                 
3. Il ricorso alla trattativa privata e' inoltre consentito nel caso            
in cui l'impossibilita' di espletare altre procedure di gara sia                
dovuta:                                                                         
a) all'urgenza di provvedere, determinata da eventi imprevedibili e             
non imputabili all'amministrazione aggiudicatrice, anche in caso di             
necessita' di fare eseguire le prestazioni a spese ed a rischio dei             
contraenti inadempienti;                                                        
b) all'impossibilita' di predeterminare le specifiche dell'appalto              
tramite un capitolato speciale, o di fissare preliminarmente un                 
prezzo, purche' la trattativa privata sia preceduta dalla                       
pubblicazione di un bando di gara.                                              
4. Il ricorso alla trattativa privata e' altresi' ammesso qualora               
l'affidamento abbia ad oggetto:                                                 
a) locazioni di immobili che, a causa di particolari necessita',                
caratteristiche e destinazione, non possono essere affidate con altre           
procedure;                                                                      
b) le componenti ideativo-progettuali dei servizi di programmazione e           
pianificazione del territorio, editoriali, di informazione e                    
promozione pubblicitaria, qualora tali componenti siano scindibili              
dalle attivita' strumentali e connesse, anche propedeutiche;                    
c) forniture e servizi di importo non superiore a 100.000 Euro.                 
5. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno comunque la facolta' di              
far precedere la trattativa privata dalla pubblicazione di un bando             
di gara e devono individuare i casi, fra quelli previsti dal presente           
articolo, nonche' precisare le condizioni e le tipologie di beni e              
servizi che rendono necessaria tale pubblicazione.                              
6. Nei casi previsti dalla lett. a) del comma 3 e dalla lett. c) del            
comma 4 vengono interpellati almeno cinque soggetti, normalmente                
scelti tra gli iscritti all'elenco dei fornitori e con il criterio              
della rotazione; negli altri casi si puo' procedere senza                       
interpellare alcun numero minimo di soggetti.                                   
7. L'affidamento ad un partecipante che abbia offerto di eseguire               
forniture o servizi a condizioni o con soluzioni parzialmente                   
migliorative rispetto a quelle richieste dall'amministrazione                   
aggiudicatrice, puo' essere disposto dopo aver invitato anche gli               
altri partecipanti a fare un'offerta sull'oggetto come ridefinito.".            

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