REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

              CAPO VII                                                          
       Disposizioni finali                                                      
          Art. 25                                                               
Copertura finanziaria                                                           
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la                 
Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unita' previsionali             
di base o nell'ambito di quelle esistenti e relativi capitoli del               
bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria                        
disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della               
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della            
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e           
27 marzo 1972, n. 4).                                                           
2. Per quanto concerne la concessione di incentivi e contributi,                
comunque definiti, previsti dalla presente legge, la Giunta regionale           
stabilisce con propri atti entita', criteri e modalita' per                     
l'attribuzione degli stessi.                                                    
NOTA ALL'ART. 25                                                                
Comma 1                                                                         
1) il testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n.             
40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,              
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo               
1972, n. 4 e' il seguente:                                                      
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a                   
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli               
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla              
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa                 
spesa.                                                                          
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative               
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli                 
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione            
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in             
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia                      
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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