LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO II
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
CAPO IV
Area metropolitana di Bologna
e nuovo Circondario imolese
Art. 25
Concorso del nuovo Circondario
nelle funzioni di programmazione
e pianificazione della Provincia
1. Nelle materie conferitegli dalla Provincia, il nuovo Circondario
concorre alla formazione degli atti di programmazione e
pianificazione in rappresentanza degli interessi del proprio livello
territoriale, attraverso l'elaborazione di progetti che confluiscono
negli atti di competenza provinciale.
2. Le modalita' del concorso del nuovo Circondario alla formazione
dei suddetti atti sono definite d'intesa con la Provincia, nel
rispetto dei termini e della disciplina dei procedimenti previsti
dalle leggi regionali di settore. Le intese sono comunicate alla
Regione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano in particolare
al procedimento di formazione del piano territoriale di coordinamento
provinciale e dei piani in materia di trasporti, tutela ed uso del
territorio, parchi, riserve naturali e piano faunistico. In tal caso
l'intesa regola, altresi', le forme e gli strumenti di raccordo tra
il nuovo Circondario ed i Comuni in esso ricompresi.
4. I provvedimenti della Provincia in materia di programmazione
generale e settoriale, di programmi pluriennali e di piani attuativi
devono comunque essere corredati dal parere del nuovo Circondario.
5. Il nuovo Circondario rientra fra gli Enti locali previsti
dall'articolo 25, comma 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20
(Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).
6. Nei casi in cui la legge preveda conferenze ed organismi di
programmazione e coordinamento a livello provinciale, la Provincia
puo' prevedere la costituzione di conferenze od organismi di
programmazione e coordinamento presso il nuovo Circondario con
compiti di consultazione e di proposta. Il presidente della
conferenza o dell'organismo a livello di nuovo Circondario, o un suo
delegato, partecipa di diritto alla conferenza o all'organismo
provinciale.
7. Il nuovo Circondario partecipa alle conferenze e agli accordi di
pianificazione e agli accordi territoriali della Provincia
relativamente agli atti riferiti al proprio territorio.
8. Ai fini di una maggiore omogeneita' e semplificazione i Comuni del
nuovo Circondario possono con propria delibera assegnare al nuovo
Circondario il compito di coordinare l'elaborazione dei piani
strutturali comunali, dei regolamenti urbanistici ed edilizi. Con la
delibera sono definiti anche criteri e modalita' operative.
9. Il nuovo Circondario partecipa ai procedimenti di approvazione del
piano strutturale comunale (PSC), del regolamento urbanistico ed
edilizio (RUE), dei piani operativi comunali (POC), dei piani
urbanistici attuativi (PUA) nelle forme previste dagli articoli 32,
33, 34 e 35 della legge regionale n. 20 del 2000.
10. Il nuovo Circondario partecipa alle conferenze in materia di
accordi di programma previste dall'articolo 40 della legge regionale
n. 20 del 2000.
NOTE ALL'ART. 25
Comma 5
1) Il testo dell'art. 25, comma 3, della legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 concernente Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio e' il seguente:
"Art. 25 - Procedimento di approvazione
omissis
3. Per un esame congiunto del documento preliminare, ciascuna
Provincia convoca, entro trenta giorni dal ricevimento del documento
preliminare, una conferenza di pianificazione, ai sensi dell'art. 14,
chiamando a parteciparvi, assieme alla Regione, i Comuni, le
Comunita' Montane e gli altri Enti locali del proprio territorio.
Entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza, la Provincia
esprime le proprie osservazioni e proposte rispetto al documento
preliminare e riferisce in merito a quelle formulate dagli enti
partecipanti alla conferenza e dalle associazioni economiche e
sociali.
omissis".
Comma 9
2) Il testo degli articoli 32, 33, 34 e 35 della legge regionale 24
marzo 2000, n. 20 concernente Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' il seguente:
"Art. 32 - Procedimento di approvazione del PSC
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova
applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PSC e delle sue
varianti.
2. La Giunta comunale elabora un documento preliminare del piano. Per
l'esame congiunto del documento preliminare il Sindaco convoca una
conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 14, alla quale
partecipano:
a) la Provincia;
b) i Comuni contermini ovvero quelli individuati dal PTCP ai sensi
del comma 3 dell'art. 13;
c) la Comunita' montana e gli enti di gestione delle aree naturali
protette territorialmente interessati.
3. Alla conclusione della conferenza di pianificazione la Provincia
ed il Comune possono stipulare un accordo di pianificazione ai sensi
del comma 7 dell'art. 14. L'accordo attiene in particolare ai dati
conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali e ambientali, ai
limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio
comunale, nonche' alle indicazioni in merito alle scelte strategiche
di assetto dello stesso. La stipula dell'accordo di pianificazione
comporta la riduzione della meta' dei termini di cui ai commi 7 e 10
e la semplificazione procedurale di cui al comma 9.
4. A seguito della conclusione della fase di concertazione, il
Consiglio comunale adotta il piano. Copia del piano e' trasmessa alla
Giunta provinciale e agli enti di cui al comma 2.
5. Il piano adottato e' depositato presso la sede del Comune per
sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene
l'indicazione della sede presso la quale il piano e' depositato e dei
termini entro i quali chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e'
pubblicato altresi' su almeno un quotidiano a diffusione locale e il
Comune puo' attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta
opportuna.
6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5
possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti:
a) gli Enti e organismi pubblici;
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la
tutela di interessi diffusi;
c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del
piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.
7. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento
del piano, la Giunta provinciale puo' sollevare riserve in merito
alla conformita' del PSC al PTCP e agli altri strumenti della
pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti
delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonche' alle eventuali
determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione di cui al
comma 3. Le riserve non formulate nella presente fase non possono
essere sollevate in sede di espressione dell'intesa di cui al comma
10.
8. Il Comune, in sede di approvazione del PSC, e' tenuto ad adeguarsi
alle riserve ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni
puntuali e circostanziate.
9. Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state
accolte integralmente le eventuali riserve provinciali di cui al
comma 7 e non siano introdotte modifiche sostanziali al piano in
accoglimento delle osservazioni presentate, il Consiglio comunale
decide sulle osservazioni e approva il piano, dichiarandone la
conformita' agli strumenti di pianificazione di livello
sovraordinato.
10. Fuori dal caso di cui al comma 9, l'approvazione del PSC e'
subordinata all'acquisizione dell'intesa della Provincia in merito
alla conformita' del piano agli strumenti della pianificazione di
livello sovraordinato. La Giunta provinciale esprime l'intesa entro
il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. Trascorso
inutilmente tale termine l'intesa si intende espressa nel senso
dell'accertata conformita' del P.S.C. agli strumenti di
pianificazione provinciali e regionali. L'intesa puo' essere
subordinata all'inserimento nel piano delle modifiche necessarie per
soddisfare le riserve di cui al comma 7, ove le stesse non risultino
superate, ovvero per rendere il piano controdedotto conforme agli
strumenti della pianificazione di livello sovraordinato, nonche' alle
determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione di cui al
comma 3, ove stipulato.
11. In assenza dell'intesa della Provincia per talune previsioni del
P.S.C., il Consiglio comunale puo' approvare il piano per tutte le
altre parti sulle quali abbia acquisito l'intesa stessa.
12. Copia integrale del piano approvato e' trasmessa alla Provincia e
alla Regione ed e' depositata presso il Comune per la libera
consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.
Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a cura
dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a
diffusione locale.
13. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai
sensi del comma 12.
Art. 33 - Procedimento di approvazione del RUE
1. Il Comune adotta il RUE e procede al suo deposito presso la
propria sede per sessanta giorni, dandone avviso su almeno un
quotidiano a diffusione locale. Entro la scadenza del termine di
deposito chiunque puo' formulare osservazioni. Il Comune decide sulle
osservazioni presentate ed approva il RUE. Il medesimo procedimento
si applica anche per le modifiche al RUE.
2. Copia integrale del RUE approvato e' trasmessa alla Provincia e
alla Regione ed e' depositata presso il Comune per la libera
consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.
Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a cura
dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a
diffusione locale.
3. Il RUE entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell'avviso di cui al comma 2.
4. Ogni modifica del RUE comporta l'obbligo della sua redazione in
forma di testo coordinato.
Art. 34 - Procedimento di approvazione del POC
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova
applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del POC e delle sue
modifiche. La medesima disciplina si applica altresi' al Piano
comunale delle attivita' estrattive (P.A.E.) e ai piani settoriali
comunali con valenza territoriale per i quali la legge non detti una
specifica disciplina in materia.
2. Nella predisposizione del P.O.C., il Comune attua le forme di
consultazione e partecipazione nonche' di concertazione con le
associazioni economiche e sociali previste dallo statuto o da
appositi regolamenti.
3. I pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla
legislazione vigente in ordine ai piani regolatori generali sono
rilasciati dalle amministrazioni competenti in sede di formazione del
POC, in coerenza con le valutazioni espresse ai sensi del comma 3
dell'art. 14.
4. Il POC e' adottato dal Consiglio ed e' depositato presso la sede
del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso
contiene l'indicazione della sede presso la quale il piano e'
depositato e dei termini entro i quali chiunque puo' prenderne
visione. L'avviso e' pubblicato altresi' su almeno un quotidiano a
diffusione locale e il Comune puo' attuare ogni altra forma di
divulgazione ritenuta opportuna.
5. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 4
chiunque puo' formulare osservazioni.
6. Contemporaneamente al deposito, il P.O.C. viene trasmesso alla
Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla data di ricevimento, puo' formulare riserve relativamente a
previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le
prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.
Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una
valutazione positiva.
7. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma 4, il Consiglio comunale decide in merito alle osservazioni
presentate, adegua il piano alle riserve formulate ovvero si esprime
sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate ed approva il
piano.
8. Copia integrale del piano approvato e' trasmessa alla Provincia e
alla Regione ed e' depositata presso il Comune per la libera
consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.
Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a cura
dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a
diffusione locale.
9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai
sensi del comma 8.
Art. 35 - Procedimento di approvazione dei PUA
1. Per i PUA che non apportino variante al POC il Comune procede,
dopo l'adozione, al loro deposito presso la propria sede per sessanta
giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.
Per i PUA d'iniziativa privata non si procede ad adozione e gli
stessi sono presentati per la pubblicazione nei modi definiti dal
Comune.
2. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma
precedente chiunque puo' formulare osservazioni.
3. Il Comune decide in merito alle osservazioni presentate ed approva
il PUA.
4. Qualora apporti variante al POC, il PUA contestualmente al
deposito viene trasmesso alla Provincia, la quale, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, puo'
formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che
contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani
sopravvenuti di livello superiore. Trascorso inutilmente tale termine
si considera espressa una valutazione positiva. Il Comune e' tenuto,
in sede di approvazione, ad adeguare, il piano alle osservazioni
formulate ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali
e circostanziate.
4-bis. Copia integrale del piano approvato e' depositata presso il
Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta
approvazione del piano e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Dell'approvazione e' data altresi' notizia con avviso su
almeno un quotidiano a diffusione locale.
4-ter. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai
sensi del comma 4-bis.".
Comma 10
3) Il testo dell'art. 40 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20
concernente Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio
e' il seguente:
"Art. 40 - Accordi di programma in variante alla pianificazione
territoriale e urbanistica
1. Le disposizioni dettate dall'art. 27 della legge n. 142 del 1990,
in merito al procedimento di formazione ed approvazione ed
all'efficacia degli accordi di programma per la realizzazione di
opere, interventi o programmi di intervento, di iniziativa pubblica o
privata aventi rilevante interesse regionale, provinciale o comunale,
che comportino la variazione di uno o piu' strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, sono specificate ed
integrate da quanto previsto dai seguenti commi.
2. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il
Sindaco che intenda promuovere un accordo di programma che comporti
variazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
provvede a convocare la conferenza preliminare prevista dal comma 3
dell'art. 27 della Legge n. 142 del 1990. Ai fini dell'esame e
dell'approvazione del progetto delle opere, degli interventi o dei
programmi di intervento e delle varianti che gli stessi comportano,
l'Amministrazione competente predispone, assieme al progetto, uno
specifico studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale
e delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio, nonche'
gli elaborati relativi alla variazione degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica.
3. Qualora in sede della conferenza preliminare, prevista dal comma
2, sia verificata la possibilita' di un consenso unanime delle
Amministrazioni interessate, la proposta di accordo di programma,
corredata dal progetto, dallo studio e dagli elaborati di cui al
comma 2, sono depositati presso le sedi degli enti partecipanti
all'accordo, per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta conclusione
dell'accordo preliminare. L'avviso contiene l'indicazione degli enti
presso i quali il piano, e' depositato e determina entro i quali
chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e' pubblicato altresi' su
almeno un quotidiano a diffusione regionale.
4. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 3
possono formulare osservazioni e proposte:
a) gli Enti e organismi pubblici;
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la
tutela di interessi diffusi;
c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni
dell'accordo sono destinate a produrre effetti diretti.
5. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni, di cui al comma 4, il Presidente
della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca
tutti i soggetti pubblici e privati interessati per la conclusione
dell'accordo. I soggetti interessati esprimono le loro
determinazioni, tenendo conto anche delle osservazioni o proposte
presentate.
6. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma produce gli
effetti dell'approvazione delle variazioni agli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica previste, purche' l'assenso
di ciascun ente territoriale alla conclusione dell'accordo e alla
variante sia ratificato dal relativo organismo consiliare entro
trenta giorni. Il decreto di approvazione e' emanato dal Presidente
della Provincia per gli accordi in variante a strumenti urbanistici
comunali, dal Presidente della Regione nei restanti casi.
7. Il decreto di cui al comma 6 comporta la dichiarazione di pubblica
utilita' delle opere e l'urgenza ed indifferibilita' dei lavori ed e'
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Il Consiglio comunale puo' attribuire alla deliberazione di cui al
comma 6 il valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli
interventi previsti dall'accordo, a condizione che sussistano tutti i
requisiti delle opere e sia stato raccolto il consenso di tutte le
Amministrazioni cui e' subordinato il rilascio della concessione
edilizia.
9. Qualora l'accordo di programma abbia ad oggetto la realizzazione
di un'opera pubblica e non si raggiunga il consenso unanime di tutte
le Amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato
ratificato dagli organi consiliari, l'Amministrazione procedente puo'
richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al
Consiglio regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque
giorni. Tale approvazione produce gli effetti della variante agli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e costituisce
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle
opere.
10. Ogni rinvio, disposto dalla legislazione regionale, alla
disciplina degli accordi in variante agli strumenti urbanistici
dettata dal previgente art. 14 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 e'
sostituito dal rinvio al presente articolo.".