REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

         TITOLO II                                                              
       SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI                                           
            CAPO IV                                                             
     Area metropolitana di Bologna                                              
     e nuovo Circondario imolese                                                
          Art. 25                                                               
Concorso del nuovo Circondario                                                  
nelle funzioni di programmazione                                                
e pianificazione della Provincia                                                
1. Nelle materie conferitegli dalla Provincia, il nuovo Circondario             
concorre alla formazione degli atti di programmazione e                         
pianificazione in rappresentanza degli interessi del proprio livello            
territoriale, attraverso l'elaborazione di progetti che confluiscono            
negli atti di competenza provinciale.                                           
2. Le modalita' del concorso del nuovo Circondario alla formazione              
dei suddetti atti sono definite d'intesa con la Provincia, nel                  
rispetto dei termini e della disciplina dei procedimenti previsti               
dalle leggi regionali di settore. Le intese sono comunicate alla                
Regione.                                                                        
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano in particolare            
al procedimento di formazione del piano territoriale di coordinamento           
provinciale e dei piani in materia di trasporti, tutela ed uso del              
territorio, parchi, riserve naturali e piano faunistico. In tal caso            
l'intesa regola, altresi', le forme e gli strumenti di raccordo tra             
il nuovo Circondario ed i Comuni in esso ricompresi.                            
4. I provvedimenti della Provincia in materia di programmazione                 
generale e settoriale, di programmi pluriennali e di piani attuativi            
devono comunque essere corredati dal parere del nuovo Circondario.              
5. Il nuovo Circondario rientra fra gli Enti locali previsti                    
dall'articolo 25, comma 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20            
(Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).                      
6. Nei casi in cui la legge preveda conferenze ed organismi di                  
programmazione e coordinamento a livello provinciale, la Provincia              
puo' prevedere la costituzione di conferenze od organismi di                    
programmazione e coordinamento presso il nuovo Circondario con                  
compiti di consultazione e di proposta. Il presidente della                     
conferenza o dell'organismo a livello di nuovo Circondario, o un suo            
delegato, partecipa di diritto alla conferenza o all'organismo                  
provinciale.                                                                    
7. Il nuovo Circondario partecipa alle conferenze e agli accordi di             
pianificazione e agli accordi territoriali della Provincia                      
relativamente agli atti riferiti al proprio territorio.                         
8. Ai fini di una maggiore omogeneita' e semplificazione i Comuni del           
nuovo Circondario possono con propria delibera assegnare al nuovo               
Circondario il compito di coordinare l'elaborazione dei piani                   
strutturali comunali, dei regolamenti urbanistici ed edilizi. Con la            
delibera sono definiti anche criteri e modalita' operative.                     
9. Il nuovo Circondario partecipa ai procedimenti di approvazione del           
piano strutturale comunale (PSC), del regolamento urbanistico ed                
edilizio (RUE), dei piani operativi comunali (POC), dei piani                   
urbanistici attuativi (PUA) nelle forme previste dagli articoli 32,             
33, 34 e 35 della legge regionale n. 20 del 2000.                               
10. Il nuovo Circondario partecipa alle conferenze in materia di                
accordi di programma previste dall'articolo 40 della legge regionale            
n. 20 del 2000.                                                                 
NOTE ALL'ART. 25                                                                
Comma 5                                                                         
1) Il testo dell'art. 25, comma 3, della legge regionale 24 marzo               
2000, n. 20 concernente Disciplina generale sulla tutela e l'uso del            
territorio e' il seguente:                                                      
"Art. 25 - Procedimento di approvazione                                         
omissis                                                                         
3. Per un esame congiunto del documento preliminare, ciascuna                   
Provincia convoca, entro trenta giorni dal ricevimento del documento            
preliminare, una conferenza di pianificazione, ai sensi dell'art. 14,           
chiamando a parteciparvi, assieme alla Regione, i Comuni, le                    
Comunita' Montane e gli altri Enti locali del proprio territorio.               
Entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza, la Provincia            
esprime le proprie osservazioni e proposte rispetto al documento                
preliminare e riferisce in merito a quelle formulate dagli enti                 
partecipanti alla conferenza e dalle associazioni economiche e                  
sociali.                                                                        
omissis".                                                                       
Comma 9                                                                         
2) Il testo degli articoli 32, 33, 34 e 35 della legge regionale 24             
marzo 2000, n. 20 concernente Disciplina generale sulla tutela e                
l'uso del territorio e' il seguente:                                            
"Art. 32 - Procedimento di approvazione del PSC                                 
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova                     
applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PSC e delle sue            
varianti.                                                                       
2. La Giunta comunale elabora un documento preliminare del piano. Per           
l'esame congiunto del documento preliminare il Sindaco convoca una              
conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 14, alla quale                  
partecipano:                                                                    
a) la Provincia;                                                                
b) i Comuni contermini ovvero quelli individuati dal PTCP ai sensi              
del comma 3 dell'art. 13;                                                       
c) la Comunita' montana e gli enti di gestione delle aree naturali              
protette territorialmente interessati.                                          
3. Alla conclusione della conferenza di pianificazione la Provincia             
ed il Comune possono stipulare un accordo di pianificazione ai sensi            
del comma 7 dell'art. 14. L'accordo attiene in particolare ai dati              
conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali e ambientali, ai              
limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio                  
comunale, nonche' alle indicazioni in merito alle scelte strategiche            
di assetto dello stesso. La stipula dell'accordo di pianificazione              
comporta la riduzione della meta' dei termini di cui ai commi 7 e 10            
e la semplificazione procedurale di cui al comma 9.                             
4. A seguito della conclusione della fase di concertazione, il                  
Consiglio comunale adotta il piano. Copia del piano e' trasmessa alla           
Giunta provinciale e agli enti di cui al comma 2.                               
5. Il piano adottato e' depositato presso la sede del Comune per                
sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della              
Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene                   
l'indicazione della sede presso la quale il piano e' depositato e dei           
termini entro i quali chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e'              
pubblicato altresi' su almeno un quotidiano a diffusione locale e il            
Comune puo' attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta                   
opportuna.                                                                      
6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5                  
possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti:                  
a) gli Enti e organismi pubblici;                                               
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la              
tutela di interessi diffusi;                                                    
c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del                
piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.                       
7. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento             
del piano, la Giunta provinciale puo' sollevare riserve in merito               
alla conformita' del PSC al PTCP e agli altri strumenti della                   
pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti               
delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonche' alle eventuali            
determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione di cui al           
comma 3. Le riserve non formulate nella presente fase non possono               
essere sollevate in sede di espressione dell'intesa di cui al comma             
10.                                                                             
8. Il Comune, in sede di approvazione del PSC, e' tenuto ad adeguarsi           
alle riserve ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni                  
puntuali e circostanziate.                                                      
9. Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state             
accolte integralmente le eventuali riserve provinciali di cui al                
comma 7 e non siano introdotte modifiche sostanziali al piano in                
accoglimento delle osservazioni presentate, il Consiglio comunale               
decide sulle osservazioni e approva il piano, dichiarandone la                  
conformita' agli strumenti di pianificazione di livello                         
sovraordinato.                                                                  
10. Fuori dal caso di cui al comma 9, l'approvazione del PSC e'                 
subordinata all'acquisizione dell'intesa della Provincia in merito              
alla conformita' del piano agli strumenti della pianificazione di               
livello sovraordinato. La Giunta provinciale esprime l'intesa entro             
il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. Trascorso              
inutilmente tale termine l'intesa si intende espressa nel senso                 
dell'accertata conformita' del P.S.C. agli strumenti di                         
pianificazione provinciali e regionali. L'intesa puo' essere                    
subordinata all'inserimento nel piano delle modifiche necessarie per            
soddisfare le riserve di cui al comma 7, ove le stesse non risultino            
superate, ovvero per rendere il piano controdedotto conforme agli               
strumenti della pianificazione di livello sovraordinato, nonche' alle           
determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione di cui al           
comma 3, ove stipulato.                                                         
11. In assenza dell'intesa della Provincia per talune previsioni del            
P.S.C., il Consiglio comunale puo' approvare il piano per tutte le              
altre parti sulle quali abbia acquisito l'intesa stessa.                        
12. Copia integrale del piano approvato e' trasmessa alla Provincia e           
alla Regione ed e' depositata presso il Comune per la libera                    
consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino            
Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.                     
Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a cura                              
dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a             
diffusione locale.                                                              
13. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai            
sensi del comma 12.                                                             
          Art. 33 - Procedimento di approvazione del RUE                        
1. Il Comune adotta il RUE e procede al suo deposito presso la                  
propria sede per sessanta giorni, dandone avviso su almeno un                   
quotidiano a diffusione locale. Entro la scadenza del termine di                
deposito chiunque puo' formulare osservazioni. Il Comune decide sulle           
osservazioni presentate ed approva il RUE. Il medesimo procedimento             
si applica anche per le modifiche al RUE.                                       
2. Copia integrale del RUE approvato e' trasmessa alla Provincia e              
alla Regione ed e' depositata presso il Comune per la libera                    
consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino            
Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.                     
Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a cura                              
dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a             
diffusione locale.                                                              
3. Il RUE entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino            
Ufficiale della Regione dell'avviso di cui al comma 2.                          
4. Ogni modifica del RUE comporta l'obbligo della sua redazione in              
forma di testo coordinato.                                                      
          Art. 34 - Procedimento di approvazione del POC                        
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova                     
applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del POC e delle sue            
modifiche. La medesima disciplina si applica altresi' al Piano                  
comunale delle attivita' estrattive (P.A.E.) e ai piani settoriali              
comunali con valenza territoriale per i quali la legge non detti una            
specifica disciplina in materia.                                                
2. Nella predisposizione del P.O.C., il Comune attua le forme di                
consultazione e partecipazione nonche' di concertazione con le                  
associazioni economiche e sociali previste dallo statuto o da                   
appositi regolamenti.                                                           
3. I pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla            
legislazione vigente in ordine ai piani regolatori generali sono                
rilasciati dalle amministrazioni competenti in sede di formazione del           
POC, in coerenza con le valutazioni espresse ai sensi del comma 3               
dell'art. 14.                                                                   
4. Il POC e' adottato dal Consiglio ed e' depositato presso la sede             
del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino               
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso            
contiene l'indicazione della sede presso la quale il piano e'                   
depositato e dei termini entro i quali chiunque puo' prenderne                  
visione. L'avviso e' pubblicato altresi' su almeno un quotidiano a              
diffusione locale e il Comune puo' attuare ogni altra forma di                  
divulgazione ritenuta opportuna.                                                
5. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 4                  
chiunque puo' formulare osservazioni.                                           
6. Contemporaneamente al deposito, il P.O.C. viene trasmesso alla               
Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni              
dalla data di ricevimento, puo' formulare riserve relativamente a               
previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le            
prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.           
Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una                    
valutazione positiva.                                                           
7. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al           
comma 4, il Consiglio comunale decide in merito alle osservazioni               
presentate, adegua il piano alle riserve formulate ovvero si esprime            
sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate ed approva il            
piano.                                                                          
8. Copia integrale del piano approvato e' trasmessa alla Provincia e            
alla Regione ed e' depositata presso il Comune per la libera                    
consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino            
Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.                     
Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a cura                              
dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a             
diffusione locale.                                                              
9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai            
sensi del comma 8.                                                              
          Art. 35 - Procedimento di approvazione dei PUA                        
1. Per i PUA che non apportino variante al POC il Comune procede,               
dopo l'adozione, al loro deposito presso la propria sede per sessanta           
giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.             
Per i PUA d'iniziativa privata non si procede ad adozione e gli                 
stessi sono presentati per la pubblicazione nei modi definiti dal               
Comune.                                                                         
2. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma                    
precedente chiunque puo' formulare osservazioni.                                
3. Il Comune decide in merito alle osservazioni presentate ed approva           
il PUA.                                                                         
4. Qualora apporti variante al POC, il PUA contestualmente al                   
deposito viene trasmesso alla Provincia, la quale, entro il termine             
perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, puo'                   
formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che                  
contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani              
sopravvenuti di livello superiore. Trascorso inutilmente tale termine           
si considera espressa una valutazione positiva. Il Comune e' tenuto,            
in sede di approvazione, ad adeguare, il piano alle osservazioni                
formulate ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali            
e circostanziate.                                                               
4-bis. Copia integrale del piano approvato e' depositata presso il              
Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta                      
approvazione del piano e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della             
Regione. Dell'approvazione e' data altresi' notizia con avviso su               
almeno un quotidiano a diffusione locale.                                       
4-ter. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai            
sensi del comma 4-bis.".                                                        
Comma 10                                                                        
3) Il testo dell'art. 40 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20             
concernente Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 40 - Accordi di programma in variante alla pianificazione                 
territoriale e urbanistica                                                      
1. Le disposizioni dettate dall'art. 27 della legge n. 142 del 1990,            
in merito al procedimento di formazione ed approvazione ed                      
all'efficacia degli accordi di programma per la realizzazione di                
opere, interventi o programmi di intervento, di iniziativa pubblica o           
privata aventi rilevante interesse regionale, provinciale o comunale,           
che comportino la variazione di uno o piu' strumenti di                         
pianificazione territoriale e urbanistica, sono specificate ed                  
integrate da quanto previsto dai seguenti commi.                                
2. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il             
Sindaco che intenda promuovere un accordo di programma che comporti             
variazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica            
provvede a convocare la conferenza preliminare prevista dal comma 3             
dell'art. 27 della Legge n. 142 del 1990. Ai fini dell'esame e                  
dell'approvazione del progetto delle opere, degli interventi o dei              
programmi di intervento e delle varianti che gli stessi comportano,             
l'Amministrazione competente predispone, assieme al progetto, uno               
specifico studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale            
e delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio, nonche'             
gli elaborati relativi alla variazione degli strumenti di                       
pianificazione territoriale e urbanistica.                                      
3. Qualora in sede della conferenza preliminare, prevista dal comma             
2, sia verificata la possibilita' di un consenso unanime delle                  
Amministrazioni interessate, la proposta di accordo di programma,               
corredata dal progetto, dallo studio e dagli elaborati di cui al                
comma 2, sono depositati presso le sedi degli enti partecipanti                 
all'accordo, per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino             
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta conclusione                   
dell'accordo preliminare. L'avviso contiene l'indicazione degli enti            
presso i quali il piano, e' depositato e determina entro i quali                
chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e' pubblicato altresi' su             
almeno un quotidiano a diffusione regionale.                                    
4. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 3                  
possono formulare osservazioni e proposte:                                      
a) gli Enti e organismi pubblici;                                               
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la              
tutela di interessi diffusi;                                                    
c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni                    
dell'accordo sono destinate a produrre effetti diretti.                         
5. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la              
presentazione delle osservazioni, di cui al comma 4, il Presidente              
della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca              
tutti i soggetti pubblici e privati interessati per la conclusione              
dell'accordo. I soggetti interessati esprimono le loro                          
determinazioni, tenendo conto anche delle osservazioni o proposte               
presentate.                                                                     
6. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma produce gli             
effetti dell'approvazione delle variazioni agli strumenti di                    
pianificazione territoriale e urbanistica previste, purche' l'assenso           
di ciascun ente territoriale alla conclusione dell'accordo e alla               
variante sia ratificato dal relativo organismo consiliare entro                 
trenta giorni. Il decreto di approvazione e' emanato dal Presidente             
della Provincia per gli accordi in variante a strumenti urbanistici             
comunali, dal Presidente della Regione nei restanti casi.                       
7. Il decreto di cui al comma 6 comporta la dichiarazione di pubblica           
utilita' delle opere e l'urgenza ed indifferibilita' dei lavori ed e'           
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.                              
8. Il Consiglio comunale puo' attribuire alla deliberazione di cui al           
comma 6 il valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli              
interventi previsti dall'accordo, a condizione che sussistano tutti i           
requisiti delle opere e sia stato raccolto il consenso di tutte le              
Amministrazioni cui e' subordinato il rilascio della concessione                
edilizia.                                                                       
9. Qualora l'accordo di programma abbia ad oggetto la realizzazione             
di un'opera pubblica e non si raggiunga il consenso unanime di tutte            
le Amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato                   
ratificato dagli organi consiliari, l'Amministrazione procedente puo'           
richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al                
Consiglio regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque            
giorni. Tale approvazione produce gli effetti della variante agli               
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e costituisce            
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle            
opere.                                                                          
10. Ogni rinvio, disposto dalla legislazione regionale, alla                    
disciplina degli accordi in variante agli strumenti urbanistici                 
dettata dal previgente art. 14 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 e'              
sostituito dal rinvio al presente articolo.".                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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