REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

            CAPO V                                                              
       Disposizioni finali                                                      
          Art. 25                                                               
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge,                   
ascrivibili alle singole leggi di settore, si fa fronte con i fondi             
stanziati nelle unita' previsionali di base e nei relativi capitoli             
del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che             
si rendessero necessarie od istituendo apposite unita' previsionali             
di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria               
disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della               
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della            
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e           
27 marzo 1972, n. 4).                                                           
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 24 marzo 2004  VASCO ERRANI                                            
NOTA ALL'ART. 25                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n.             
40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,              
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo               
1972, n. 4 e' il seguente:                                                      
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a                   
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli               
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla              
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa                 
spesa.                                                                          
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative               
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli                 
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione            
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in             
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia                      
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetti di legge d'iniziativa:                                                 
- della Giunta regionale, deliberazione n. 1617 del 3 ottobre 2000;             
oggetto consiliare n. 525 (VII legislatura), con richiesta di                   
dichiarazione d'ugenza, approvata dal Consiglio regionale nella                 
seduta dell'11 ottobre 2000;                                                    
- dei consiglieri Garagnani e Bertolini, presentato in data 13                  
febbraio 2001; oggetto consiliare n. 1214 (VII legislatura), con                
richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal Consiglio                   
regionale nella seduta del 28 febbraio 2001;                                    
- della Giunta regionale: deliberazione n. 1236 del 30 giugno 2003,             
oggetto consiliare n. 4593 (VII legislatura);                                   
- pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione rispettivamente, nel n. 41 in data 26 ottobre 2000, n. 82 in            
data 7 marzo 2001 e nel n. 250 del 9 luglio 2003;                               
- assegnati alla IV Commissione consiliare permanente "Sanita' e                
Politiche sociali", in sede referente e in sede consultiva alla V               
Commissione consiliare "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro";              
l'oggetto consiliare n. 4593 e' stato assegnato in sede consultiva              
anche alla III Commissione consliare "Terrtorio Ambiente                        
Infrastrutture".                                                                
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1 del 17               
febbraio 2004, con relazione scritta del consigliere Graziano Del               
Rio;                                                                            
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 17            
marzo 2004, atto n. 128/2004.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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