LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 25
Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2
ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale), nell'ambito della seguente U.P.B. 1.4.3.3.16010
- Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualita'
della mobilita' urbana, e' disposta la seguente autorizzazione di
spesa:
a) Cap. 43270 "Contributi agli enti locali per investimenti in
infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (articolo
31, comma 2, lettera c), articolo 34, comma 1, lettera a) e comma 6,
lettera a), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)" Esercizio 2005: Euro
10.023.153,83.
2. Contestualmente alla autorizzazione di spesa disposta al comma 1
e' apportata la riduzione di Euro 6.023.153,83 disposta da precedenti
leggi regionali a valere sul Capitolo 43260.
NOTE ALL'ART. 25
Comma 1
1) La legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 concerne Disciplina
generale del trasporto pubblico regionale e locale.
2) Il testo dell'art. 31, comma 2, lett.c) della legge regionale 2
ottobre 1998, n. 30 concernente Disciplina generale del trasporto
pubblico regionale e locale e' il seguente:
"Art. 31 - Tipologia degli interventi finanziari
omissis
2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri
soggetti pubblici o privati, al sostegno del sistema del trasporto
pubblico regionale e locale, della mobilita' urbana e
dell'intermodalita' mediante:
omissis
c) contributi per gli investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto, con priorita' per i mezzi a basso
livello di emissione;
omissis".
3) Il testo dell'art. 34, comma 1, lett.a) e comma 6, lettera a),
della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 concernente Disciplina
generale del trasporto pubblico regionale e locale e' il seguente:
"Art. 34 - Contributi sugli investimenti
1. La Regione partecipa al finanziamento degli investimenti previsti
dall'art. 31, comma 2, lettera c) nella misura massima del 70% degli
importi ritenuti finanziabili, attraverso:
a) contributi in conto capitale;
omissis
6. I soggetti beneficiari dei contributi sono:
a) gli enti locali e le loro agenzie;
omissis".