REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 25                                                               
Investimenti nel settore dei trasporti                                          
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi              
tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2               
ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico                 
regionale e locale), nell'ambito della seguente U.P.B. 1.4.3.3.16010            
- Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualita'                
della mobilita' urbana, e' disposta la seguente autorizzazione di               
spesa:                                                                          
a) Cap. 43270 "Contributi agli enti locali per investimenti in                  
infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (articolo              
31, comma 2, lettera c), articolo 34, comma 1, lettera a) e comma 6,            
lettera a), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)" Esercizio 2005: Euro                   
10.023.153,83.                                                                  
2. Contestualmente alla autorizzazione di spesa disposta al comma 1             
e' apportata la riduzione di Euro 6.023.153,83 disposta da precedenti           
leggi regionali a valere sul Capitolo 43260.                                    
NOTE ALL'ART. 25                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 concerne Disciplina                 
generale del trasporto pubblico regionale e locale.                             
2) Il testo dell'art. 31, comma 2, lett.c) della legge regionale 2              
ottobre 1998, n. 30 concernente Disciplina generale del trasporto               
pubblico regionale e locale e' il seguente:                                     
"Art. 31 - Tipologia degli interventi finanziari                                
omissis                                                                         
2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri                  
soggetti pubblici o privati, al sostegno del sistema del trasporto              
pubblico regionale e locale, della mobilita' urbana e                           
dell'intermodalita' mediante:                                                   
omissis                                                                         
c) contributi per gli investimenti in infrastrutture, sistemi                   
tecnologici e mezzi di trasporto, con priorita' per i mezzi a basso             
livello di emissione;                                                           
omissis".                                                                       
3) Il testo dell'art. 34, comma 1, lett.a) e comma 6, lettera a),               
della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 concernente Disciplina              
generale del trasporto pubblico regionale e locale e' il seguente:              
"Art. 34 - Contributi sugli investimenti                                        
1. La Regione partecipa al finanziamento degli investimenti previsti            
dall'art. 31, comma 2, lettera c) nella misura massima del 70% degli            
importi ritenuti finanziabili, attraverso:                                      
a) contributi in conto capitale;                                                
omissis                                                                         
6. I soggetti beneficiari dei contributi sono:                                  
a) gli enti locali e le loro agenzie;                                           
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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