LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
CAPO II
Sanzioni
Art. 25
Fondo regionale di rotazione
per le spese di demolizione
1. E' istituito il fondo regionale di rotazione per le spese di
demolizione, per concedere ai Comuni anticipazioni senza interessi
sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive
e di ripristino dello stato dei luoghi. Le anticipazioni sono
rimborsate al fondo stesso utilizzando le somme ricevute dai
responsabili degli abusi ovvero le somme riscosse coattivamente.
Qualora le somme anticipate non siano rimborsate entro cinque anni,
la Regione, al fine di reintegrare il fondo di rotazione, trattiene
la corrispondente somma dai fondi dei capitoli del bilancio regionale
che prevedono a qualsiasi titolo trasferimenti ai Comuni
inadempienti.
2. Il fondo e' finanziato con le risorse regionali stabilite
annualmente dalla legge di bilancio.
3. La Regione provvede alla gestione del fondo e stabilisce i criteri
di riparto tra i Comuni e le Province delle risorse del fondo e le
modalita' di conferimento delle stesse.