REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 25                                                               
Proroga degli organi amministrativi                                             
dei Consorzi di bonifica                                                        
1. La durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e                 
straordinari dei Consorzi di bonifica di primo e secondo grado, gia'            
prorogata con la legge regionale n. 15 del 2003 e' ulteriormente                
prorogata fino al 31 dicembre 2005.                                             
NOTA ALL'ART. 25                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 concerne Legge                      
finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge             
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione             
della legge di assestamento del Bilancio di previsione per                      
l'esercizio finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005.              
Primo provvedimento generale di variazione.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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