REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

             TITOLO V                                                           
        NORME FINALI                                                            
          Art. 24                                                               
Copertura finanziaria                                                           
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma regionale per             
la montagna, di cui all'articolo 8, la Regione fa fronte con le                 
disponibilita' dei capitoli ordinari di spesa e delle correlate                 
unita' previsionali di base, nell'ambito degli stanziamenti                     
annualmente autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge                   
finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.            
2. Ulteriori risorse regionali che si rendessero disponibili in sede            
di approvazione della legge annuale di bilancio verranno allocate in            
apposito specifico accantonamento, nell'ambito dei fondi speciali di            
cui all'articolo 28 della legge regionale n. 40 del 2001 e nel                  
rispetto della natura economica delle spese da finanziare.                      
3. La Giunta regionale, ove necessario, e' autorizzata ad effettuare            
con propri provvedimenti amministrativi le conseguenti variazioni al            
bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto previsto                    
dall'articolo 31, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del           
2001.                                                                           
4. Agli oneri finanziari derivanti dalla gestione dei fondi di cui              
all'articolo 11, la Regione fa fronte:                                          
a) per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo regionale per           
la montagna, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), mediante              
l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul Capitolo 03455                
(risorse regionali) afferente alla unita' previsionale di base (UPB)            
1.2.2.3.3100 - Sviluppo della montagna, e sul Capitolo 03444                    
afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna - Risorse             
statali, del bilancio annuale di previsione;                                    
b) per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo per le                  
piccole opere ed attivita' di risanamento idrogeologico, di cui                 
all'articolo 11, comma 1, lettera b), mediante l'utilizzo delle                 
risorse allocate annualmente sul Capitolo 03446 afferente alla UPB              
1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna - Risorse statali, del                   
bilancio annuale di previsione;                                                 
c) per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo per le opere            
pubbliche montane, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c),                 
mediante l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul Capitolo             
03448 afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna -               
Risorse statali, del bilancio annuale di previsione, sulla base delle           
assegnazioni del fondo nazionale ordinario per gli investimenti,                
destinate alle Comunita' montane, disposte annualmente dallo Stato ai           
sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n.           
244 del 1997.                                                                   
5. Per gli esercizi finanziari successivi all'esercizio 2003 sara' la           
legge annuale di bilancio ad autorizzare l'iscrizione degli oneri               
relativi nonche' l'eventuale aggiornamento della denominazione e                
della numerazione dei capitoli di spesa  e delle correlate unita'               
previsionali di base, nel rispetto delle assegnazioni statali                   
destinate alla Regione stessa e degli equilibri economico-finanziari            
del bilancio regionale.                                                         
NOTE ALL'ART. 24                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 28 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40                     
concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,                 
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo               
1972, n. 4 e' il seguente:                                                      
"Art. 28 - Fondi speciali                                                       
1. Nel bilancio di competenza e di cassa sono iscritti uno o piu'               
fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da                  
provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionino dopo                
l'approvazione del bilancio.                                                    
2. I fondi speciali sono iscritti nella misura ritenuta necessaria              
per far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio           
di competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi in           
corso di approvazione.                                                          
3. I fondi speciali non sono utilizzabili per l'imputazione di atti             
di spesa, ma esclusivamente ai fini del prelievo di somme da                    
iscrivere in aumento alle assegnazioni delle unita' previsionali di             
base esistenti oppure in nuove unita' previsionali di base nonche'              
dei corrispondenti capitoli di spesa ovvero di nuovi capitoli di                
spesa, dopo l'entrata in vigore ed in applicazione dei provvedimenti            
legislativi che autorizzano gli interventi di spesa.                            
4. Sono tenuti distinti i fondi speciali destinati al finanziamento             
di spese correnti e di spese in conto capitale.                                 
5. Al bilancio e' allegato un elenco indicativo dei provvedimenti               
legislativi che si prevede di finanziare con ciascun fondo speciale,            
con l'indicazione del relativo oggetto e dell'importo dei relativi              
previsti stanziamenti di competenza.                                            
6. Le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine                        
dell'esercizio di competenza costituiscono economie di spese".                  
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 31, comma 2, lettera b) della L.R. 15 novembre            
2000, n. 40 concernente Ordinamento contabile della Regione                     
Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della             
L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:                                        
"Art. 31 - Variazioni di bilancio                                               
omissis                                                                         
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti              
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad           
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti                  
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:                   
omissis                                                                         
b) variazioni compensative fra le unita' previsionali di base della             
parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica,              
qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione degli            
interventi previsti da specifiche intese istituzionali o da altri               
strumenti di programmazione negoziata, anche per quote di                       
finanziamento specificatamente individuate;                                     
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
2) Il testo dell'art. 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo            
30 giugno 1997, n. 244 concernente Riordino del sistema dei                     
trasferimenti erariali agli enti locali e' citato alla nota 4                   
all'art. 11.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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