REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
           CAPO II                                                              
     Disposizioni in materia di occupazione                                     
     ed uso del territorio                                                      
Sezione I                                                                       
Disposizioni per la gestione delle aree                                         
del demanio idrico                                                              
          Art. 24                                                               
Accordi con i privati                                                           
per le aree destinate alle attivita' estrattive                                 
1. Gli Enti locali possono concludere accordi con soggetti privati              
allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di                  
recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti               
dalle attivita' estrattive. Tali accordi sono obbligatori nelle aree            
interessate dai poli estrattivi previsti dalla pianificazione di                
settore e sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11 della            
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento             
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).            
NOTE ALL'ART. 24                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241                      
concernente Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e             
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e' il seguente:               
"Art. 11                                                                        
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma                
dell'articolo 10, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza           
pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento             
del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di                  
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale                 
ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.               
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al               
comma 1, il responsabile del procedimento puo' predisporre un                   
calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente,             
il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati .              
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati,            
a pena di nullita', per atto scritto, salvo che la legge disponga               
altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i              
princi'pi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in           
quanto compatibili.                                                             
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi           
controlli previsti per questi ultimi.                                           
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione              
recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere              
alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali                  
pregiudizi verificatisi in danno del privato.                                   
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed                     
esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate             
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.".                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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