REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

         TITOLO II                                                              
       SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI                                           
            CAPO IV                                                             
     Area metropolitana di Bologna                                              
     e nuovo Circondario imolese                                                
          Art. 24                                                               
Funzioni ed ambito di operativita'                                              
1. Il nuovo Circondario esercita:                                               
a) le funzioni ad esso conferite da tutti i Comuni del Circondario;             
b) le funzioni conferite dalla Provincia, da essa a qualsiasi titolo            
esercitate;                                                                     
c) le funzioni ad esso eventualmente conferite dalla Regione.                   
2. Nel caso in cui siano conferite al nuovo Circondario funzioni                
provinciali che, per il territorio ricompreso nella Comunita' montana           
Valle del Santerno, sono di competenza di quest'ultima, essa ne                 
disciplina il conferimento al nuovo Circondario mediante apposite               
convenzioni.                                                                    
3. I Comuni ricompresi nel nuovo Circondario e la Comunita' montana             
possono stipulare, anche singolarmente, convenzioni finalizzate ad              
affidare al nuovo Circondario l'esercizio di proprie competenze.                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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