LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO II
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
CAPO IV
Area metropolitana di Bologna
e nuovo Circondario imolese
Art. 24
Funzioni ed ambito di operativita'
1. Il nuovo Circondario esercita:
a) le funzioni ad esso conferite da tutti i Comuni del Circondario;
b) le funzioni conferite dalla Provincia, da essa a qualsiasi titolo
esercitate;
c) le funzioni ad esso eventualmente conferite dalla Regione.
2. Nel caso in cui siano conferite al nuovo Circondario funzioni
provinciali che, per il territorio ricompreso nella Comunita' montana
Valle del Santerno, sono di competenza di quest'ultima, essa ne
disciplina il conferimento al nuovo Circondario mediante apposite
convenzioni.
3. I Comuni ricompresi nel nuovo Circondario e la Comunita' montana
possono stipulare, anche singolarmente, convenzioni finalizzate ad
affidare al nuovo Circondario l'esercizio di proprie competenze.