LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5
NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2
CAPO V
Disposizioni finali
Art. 24
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n.
2 del 2003 e' sostituita dalla seguente:
"c) gli stranieri, gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi
della normativa statale, nonche' i minori stranieri o apolidi.".
NOTA ALL'ART. 24
Comma 1
1) Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge regionale
12 marzo 2003, n. 2 concernente Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali e' il seguente:
"Art. 4 - Diritto alle prestazioni
1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni ed ai servizi del
sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale
e familiare, indipendentemente dalle condizioni economiche:
omissis
c) gli stranieri, i minori stranieri ed i soggetti di cui agli
articoli 18 e 41 del DLgs 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), nonche' gli apolidi.
omissis".