LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 24
Contributi all'Azienda regionale
per la navigazione interna (ARNI)
1. Per l'espletamento di specifiche attivita', a norma di quanto
disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale
14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la
navigazione interna (ARNI)), e' disposta a favore dell'ARNI, per
l'esercizio 2005, un'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo
41995, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali, di Euro
400.000,00.
NOTA ALL'ART. 24
Comma 1
1) Il testo dell'art. 13, comma 1, lettera b), della legge regionale
14 gennaio 1989, n. 1 concernente Istituzione dell'Azienda regionale
per la navigazione interna (A.R.N.I.) e' il seguente:
"Art. 13 - Entrate e patrimonio
1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:
a) omissis;
b) contributi assegnati dalla Regione per l'espletamento di
specifiche attivita';
omissis".