REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

           CAPO VI                                                              
       Sistema regionale di negoziazione telematica                             
       per le pubbliche amministrazioni                                         
          Art. 23                                                               
Rapporti di servizio                                                            
1. I rapporti di servizio tra la Regione e la struttura regionale di            
acquisto sono regolati da apposite convenzioni operative.                       
2. Le convenzioni operative hanno una durata massima di trentasei               
mesi, sono attuate tramite accordi di servizio, specificano gli                 
obiettivi di sviluppo del sistema, anche con riferimento ai diversi             
settori merceologici e di spesa, gli indicatori di risultato e gli              
incentivi per il conseguimento degli stessi, nonche' il sistema di              
finanziamento della gestione, con modalita' che garantiscano, anche             
attraverso appropriate forme di partecipazione degli utenti agli                
oneri di gestione, l'equilibrio di bilancio della struttura stessa.             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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