REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
           CAPO II                                                              
     Disposizioni in materia di occupazione                                     
     ed uso del territorio                                                      
Sezione I                                                                       
Disposizioni per la gestione delle aree                                         
del demanio idrico                                                              
          Art. 23                                                               
Attivita' estrattive                                                            
1. Il piano infraregionale delle attivita' estrattive (PIAE)                    
costituisce parte del piano territoriale di coordinamento provinciale           
di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 20 del 2000 e ne                
rappresenta la specificazione per il settore delle attivita'                    
estrattive.                                                                     
2. Il PIAE puo' assumere, previa intesa con i Comuni interessati, il            
valore e gli effetti del piano comunale delle attivita' estrattive              
(PAE). L'intesa si perfeziona secondo le procedure previste                     
dall'articolo 21, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 20 del 2000           
e con la definizione delle modalita' di attuazione al fine di                   
assicurare una maggiore flessibilita' del sistema. In tal caso il               
PIAE individua, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della legge                    
regionale n. 17 del 1991, sia per i poli estrattivi di valenza                  
sovracomunale, sia per le ulteriori aree oggetto dell'attivita'                 
estrattiva:                                                                     
a) l'esatta perimetrazione delle aree e le relative quantita'                   
estraibili;                                                                     
b) la localizzazione degli impianti connessi;                                   
c) le destinazioni finali delle aree oggetto di attivita'                       
estrattiva;                                                                     
d) le modalita' di coltivazione e sistemazione finale delle stesse,             
anche con riguardo a quelle abbandonate;                                        
e) le modalita' di gestione e le azioni per ridurre al minimo gli               
impatti prevedibili;                                                            
f) le relative norme tecniche.                                                  
3. I quantitativi di materiali utilizzabili commercialmente,                    
derivanti dalla realizzazione di invasi finalizzati alla laminazione            
delle piene o al risparmio della risorsa idrica per usi plurimi,                
indicati nei piani di bacino e nei piani di tutela delle acque, sono            
pianificati e localizzati direttamente nel PAE, attraverso una                  
specifica variante di adeguamento, e sono soggetti ad autorizzazione            
ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 17 del                 
1991.                                                                           
NOTE ALL'ART. 23                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 26 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20             
concernente Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 26 - Piano territoriale di coordinamento provinciale                      
(P.T.C.P.)                                                                      
1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.)                
considera la totalita' del territorio provinciale ed e' lo strumento            
di pianificazione che definisce l'assetto del territorio con                    
riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio            
le linee di azione della programmazione regionale.                              
2. Il P.T.C.P. e' sede di raccordo e verifica delle politiche                   
settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento             
per la pianificazione urbanistica comunale. A tal fine il piano:                
a) recepisce gli interventi definiti a livello nazionale e regionale,           
relativamente al sistema infrastrutturale primario e alle opere                 
rilevanti per estensione e natura;                                              
b) individua, anche in attuazione degli obiettivi della                         
pianificazione regionale, ipotesi di sviluppo dell'area provinciale,            
prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del             
territorio;                                                                     
c) definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di            
strutture e servizi di interesse provinciale e sovracomunale;                   
d) definisce le caratteristiche di vulnerabilita', criticita' e                 
potenzialita' delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici           
del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico-ambientali;                
e) definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i               
criteri e le soglie del loro uso, stabilendo le condizioni e i limiti           
di sostenibilita' territoriale e ambientale delle previsioni                    
urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano              
dai confini amministrativi di ciascun ente.                                     
3. Il P.T.C.P. specifica ed articola la disciplina delle dotazioni              
territoriali di cui al Capo A-V dell'allegato, indicando a tal fine i           
diversi ruoli dei centri abitati nel sistema insediativo.                       
4. Per coordinare un'efficace attuazione delle proprie previsioni, il           
P.T.C.P. definisce con i comuni modalita' e termini per l'adeguamento           
dei piani comunali. Il P.T.C.P. coordina l'attuazione delle                     
previsioni dei piani urbanistici vigenti con la realizzazione delle             
infrastrutture, opere e servizi di rilievo sovracomunale, da inserire           
prioritariamente nel programma triennale delle opere pubbliche della            
Provincia.".                                                                    
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 21, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 24              
marzo 2000, n. 20 concernente Disciplina generale sulla tutela e                
l'uso del territorio e' il seguente:                                            
"Art. 21 - P.T.C.P. con effetti di piani di altre amministrazioni               
omissis                                                                         
2. Il P.T.C.P. puo' inoltre assumere, ai sensi dell'art. 57 del DLgs            
31 marzo 1998, n. 112, il valore e gli effetti dei piani settoriali             
di tutela e uso del territorio di competenza di altre                           
amministrazioni, qualora le sue previsioni siano predisposte d'intesa           
con le amministrazioni interessate.                                             
3. In tali casi, il Presidente della Provincia provvede in via                  
preliminare a stipulare un accordo con il Comune o con le                       
amministrazioni interessate, in merito ai tempi e alle forme di                 
partecipazione all'attivita' tecnica di predisposizione del piano e             
alla ripartizione delle relative spese.                                         
4. Le amministrazioni interessate esprimono il proprio assenso                  
all'intesa, ai fini della definizione delle previsioni del P.T.C.P.,            
nell'ambito delle procedure di concertazione stabilite dal comma 9              
dell'art. 27.".                                                                 
3) Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 18 luglio               
1991, n. 17 concernente Disciplina delle attivita' estrattive e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 7 - Piano comunale delle attivita' estrattive (P.A.E.)                    
omissis                                                                         
2. Il P.A.E., corredato da una relazione illustrativa, adeguata                 
cartografia e relative norme tecniche di attuazione, individua:                 
a) le aree - ulteriori rispetto ai poli individuati dal P.I.A.E. - da           
destinare ad attivita' estrattive, entro i limiti definiti dall'art.            
6, le relative quantita' estraibili, nonche' la localizzazione degli            
impianti connessi;                                                              
b) le aree da sottoporre a disciplina di piano particolareggiato ai             
sensi dell'art. 8;                                                              
c) le destinazioni finali delle aree oggetto delle attivita'                    
estrattive;                                                                     
d) le modalita' di coltivazione delle cave e di sistemazione finale             
delle stesse anche con riguardo a quelle abbandonate;                           
e) le modalita' di gestione;                                                    
f) le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali                       
prevedibili.                                                                    
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
4) Il testo dell'art. 11 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17            
concernente Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 11 - Autorizzazione convenzionata all'attivita' estrattiva                
1. L'esercizio dell'attivita' estrattiva e' consentito con                      
provvedimento autorizzativo del Sindaco, esclusivamente nelle aree              
previste dal Piano delle attivita' estrattive, su parere della                  
Commissione tecnica infraregionale per le attivita' estrattive e                
previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 12.                       
2. L'autorizzazione e' altresi' subordinata al possesso dei necessari           
requisiti imprenditoriali; tecnici ed organizzativi da parte del                
richiedente, da documentarsi secondo le modalita' indicate nell'art.            
13.                                                                             
3. Qualora l'attivita' estrattiva debba svolgersi in zone soggette a            
tutela particolare, l'autorizzazione viene rilasciata previa                    
acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle                 
autorita' preposte a tale tutela.                                               
4. L'autorizzazione determina:                                                  
a) il tipo e la quantita' di materiali di cava di cui e' consentita             
la coltivazione, con riferimento ai singoli anni di durata                      
dell'autorizzazione stessa;                                                     
b) l'estensione e la profondita' massima consentite riferite a                  
specifici punti fissi di misurazione;                                           
c) le modalita' di sistemazione finale delle aree;                              
d) la data di scadenza;                                                         
e) ogni altra prescrizione e modalita' da osservarsi nell'esercizio             
dell'attivita' estrattiva, anche a salvaguardia delle esigenze di               
tutela ambientale, idrogeologica ed igienica.                                   
5. L'autorizzazione di coltivazione e' personale. Ogni mutamento                
soggettivo e' subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione a             
norma del presente articolo.".                                                  
5) Il testo dell'art. 12 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17            
concernente Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 12 - Convenzione                                                          
1. La convenzione, predisposta secondo uno schema tipo approvato                
dalla Giunta regionale, e' lo strumento in base al quale il soggetto            
che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:                   
a) all'esecuzione delle opere di collegamento della cava con le                 
strade pubbliche;                                                               
b) all'esecuzione delle opere che si rendano necessarie per evitare             
danni ad altri beni ed attivita';                                               
c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione;                          
d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione             
finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei               
termini indicati nell'atto di autorizzazione;                                   
e) alla costituzione di congrue garanzie finanziarie per                        
l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima.              
2. Con la medesima convenzione il titolare dell'autorizzazione si               
impegna a versare annualmente al Comune in un'unica soluzione, entro            
il 31 dicembre, una somma commisurata al tipo e alla quantita' di               
materiale estratto nell'anno, in conformita' alle tariffe stabilite             
dalla Giunta regionale, a titolo di contributo alle spese necessarie            
per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi di cui             
al comma 1.                                                                     
3. Le somme versate al Comune ai sensi del comma 2 sono introitate              
dal Comune medesimo e sono devolute nella misura del venti per cento            
alla Provincia territorialmente competente e nella misura del cinque            
per cento alla Regione. Tali somme sono utilizzate, sulla base di un            
programma, per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione            
e rinaturalizzazione ambientale e P.A.E.sistica prioritariamente                
delle aree interessate e per attivita' di pianificazione, controllo,            
studio, ricerca e sperimentazione in materia di attivita' estrattive            
4. La proposta di convenzione e' approvata dalla Giunta comunale. Il            
Sindaco provvede alla stipula della convenzione e al rilascio                   
dell'autorizzazione.                                                            
5. La convenzione si perfeziona con la sottoscrizione del                       
proprietario dell'area.                                                         
6. La convenzione e' efficace ed impegnativa dopo il rilascio                   
dell'autorizzazione di cui all'art. 11.".                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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