REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

         TITOLO II                                                              
       SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI                                           
            CAPO IV                                                             
     Area metropolitana di Bologna                                              
     e nuovo Circondario imolese                                                
          Art. 23                                                               
Nuovo Circondario imolese                                                       
1. I Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio,                
Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola,              
Medicina e Mordano, gia'  facenti parte del Circondario di Imola                
istituito ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Provincia di             
Bologna, possono istituire, entro un anno dall'entrata in vigore                
della presente legge e ai sensi del presente Titolo, una forma                  
speciale di cooperazione, finalizzata all'esercizio associato di                
funzioni comunali ed al decentramento di funzioni provinciali, di               
seguito denominato nuovo Circondario imolese.                                   
2. Il nuovo Circondario e' ente pubblico con personalita' giuridica,            
dotato di autonomia organizzativa e funzionale, di autonomia                    
normativa in relazione alle funzioni ad esso conferite, di autonomia            
contabile e di bilancio nell'ambito delle risorse ad esso attribuite            
dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione. A tale ente si                     
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di                 
ordinamento degli Enti locali, ivi comprese quelle di cui al Titolo V           
della Parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo             
unico sull'ordinamento degli Enti locali).                                      
3. L'istituzione del nuovo Circondario e' subordinata allo                      
scioglimento del Circondario gia' istituito ai sensi dell'articolo 6            
dello statuto della Provincia di Bologna e del Consorzio del                    
Circondario imolese costituitosi nel frattempo.                                 
4. All'ambito territoriale del nuovo Circondario imolese si applicano           
le disposizioni dell'articolo 11.                                               
NOTA ALL'ART. 23                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il Titolo V della Parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000,            
n. 267 concernente Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli               
Enti locali e' il seguente:                                                     
"TITOLO V - SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI".                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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