REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

            CAPO V                                                              
       Disposizioni finali                                                      
          Art. 23                                                               
Abrogazioni di disposizioni                                                     
della legge regionale n. 14 del 1990                                            
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni contenute nella legge                 
regionale n. 14 del 1990:                                                       
a) gli articoli 6, 14 e 23 bis;                                                 
b) il comma 8 dell'articolo 3, il comma 4 dell'articolo 7, i commi 2            
e 3 dell'articolo 22, il comma 10 dell'articolo 24;                             
c) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1, la lettera c) del comma           
1 dell'articolo 3, la lettera l) del comma 1 dell'articolo 20.                  
NOTE ALL'ART. 23                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 6 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14           
concernente Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e                   
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta                
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il seguente:                  
"Art. 6 - Assistenza sanitaria                                                  
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla lett. a) dell'art.           
7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio                
sanitario nazionale", la Giunta regionale emana direttive per la                
fruizione da parte degli immigrati delle prestazioni sanitarie presso           
i presidi del Servizio sanitario nazionale della regione                        
Emilia-Romagna, nei limiti e con le modalita' previsti per i                    
cittadini residenti.".                                                          
2) Il testo dell'art.14 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14           
concernente Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e                   
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta                
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il seguente:                  
"Art. 14 - Interventi per lo sviluppo dell'occupazione                          
1. Tra le priorita' previste dal terzo comma dell'art. 4 (Incentivi             
finanziari alle nuove imprese costituite da giovani) della L.R. 10              
settembre 1987, n. 29 recante "Interventi per lo sviluppo                       
dell'occupazione" sono incluse le iniziative delle cooperative, delle           
forme associative e delle imprese costituite in tutto o in parte da             
giovani emigrati emiliano-romagnoli e/o da immigrati                            
extracomunitari.".                                                              
3) Il testo dell'art. 23 bis della legge regionale 21 febbraio 1990,            
n. 14 concernente Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e             
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta                
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il seguente:                  
"Art. 23 bis - Forum delle associazioni di immigrati                            
1. Allo scopo di favorire il necessario coordinamento tra le                    
associazioni di immigrati operanti sul territorio regionale e per dar           
vita ad una consultazione permanente sui problemi dell'immigrazione e           
sulle scelte di politica migratoria della Regione, la Consulta                  
promuove la costituzione del Forum delle associazioni di immigrati.             
2. La Giunta regionale, su proposta della Consulta, stabilisce i                
compiti e determina procedure e modalita' di funzionamento del                  
suddetto organismo.".                                                           
4) Il testo dell'art. 3, comma 8, della legge regionale 21 febbraio             
1990, n. 14 concernente Iniziative regionali in favore                          
dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione            
della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 3 - Destinatari                                                           
omissis                                                                         
8. Non rientrano nelle categorie di cui alla lett. c) del primo comma           
i lavoratori occupati in organizzazioni ed imprese straniere che                
siano ammessi nel territorio italiano con contratti specifici e per             
tempo limitato, scaduto il quale siano tenuti al rimpatrio.".                   
5) Il testo dell'art. 7, comma 4, della legge regionale 21 febbraio             
1990, n. 14 concernente Iniziative regionali in favore                          
dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione            
della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 7 - Turismo sociale e culturale                                           
omissis                                                                         
4. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire l'intensificazione            
degli scambi culturali con i Paesi di provenienza degli immigrati               
extracomunitari, con particolare riguardo a quelli fra i giovani,               
puo' avanzare proposte alla Direzione generale della cooperazione               
allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri a norma di quanto               
previsto dalla lettera h) del terzo comma e dal quarto e quinto comma           
dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuove discipline               
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".".               
6) Il testo dell'art. 22, commi 2 e 3, della legge regionale 21                 
febbraio 1990, n. 14 concernente Iniziative regionali in favore                 
dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione            
della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 22 - Funzionamento della Consulta                                         
omissis                                                                         
2. Le sedute sono plenarie quando gli argomenti da trattare sono                
comuni agli emigrati e immigrati.                                               
3. Per i problemi inerenti ai soli immigrati extracomunitari e ai               
loro familiari, la Consulta, in attuazione di quanto disposto dalla             
legge 30 dicembre 1986, n. 943, si riunisce con esclusione dei                  
componenti previsti dalla lettera d) dell'articolo 21.                          
omissis".                                                                       
7) Il testo dell'art. 24, comma 10, della legge regionale 21 febbraio           
1990, n. 14 concernente Iniziative regionali in favore                          
dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione            
della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 24 - Spese per il funzionamento della Consulta                            
omissis                                                                         
10. Le riunioni della Consulta e del Comitato per la trattazione dei            
problemi dei lavoratori extracomunitari immigrati e delle loro                  
famiglie non danno diritto ad alcun compenso ai sensi dell'ottavo               
comma dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.".                       
8) Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge regionale             
21 febbraio 1990, n. 14 concernente Iniziative regionali in favore              
dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione            
della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 1 - Finalita' della legge                                                 
omissis                                                                         
2. A tal fine, la Regione prevede:                                              
omissis                                                                         
c) interventi a favore degli stranieri o degli apolidi immigrati                
nella regione, allo scopo di agevolarne l'inserimento sociale, il               
riconoscimento dell'identita' culturale e religiosa e la promozione             
dei diritti al lavoro, alla formazione professionale, alle                      
prestazioni assistenziali e sanitarie, alla casa, onde rendere                  
effettiva la pari dignita' sociale e l'uguaglianza con i cittadini              
italiani;                                                                       
omissis".                                                                       
9) Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge regionale             
21 febbraio 1990, n. 14 concernente Iniziative regionali in favore              
dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione            
della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 3 - Destinatari                                                           
1. Sono destinatari della presente legge:                                       
omissis                                                                         
c) gli stranieri o gli apolidi che dimorano in un comune della                  
regione salvo quanto previsto dalle norme della Comunita' economica             
europea a favore dei cittadini di Stati membri che risiedono in                 
Italia per ragioni di lavoro o di studio.                                       
omissis".                                                                       
10) Il testo dell'art. 20, comma 1, lettera l), della legge regionale           
21 febbraio 1990, n. 14 concernente Iniziative regionali in favore              
dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione            
della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 20 - Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione              
1. Al fine di coordinare una politica complessiva per l'emigrazione e           
l'immigrazione, la Giunta regionale si avvale di una Consulta che ha            
il compito di:                                                                  
omissis                                                                         
l) promuovere programmi culturali per i diversi gruppi nazionali                
presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, anche su proposta della            
Consulta nazionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e              
delle loro famiglie di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1986,             
n. 943, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o            
istituti universitari;                                                          
omissis".                                                                       

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