REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 23                                                               
Porti regionali e comunali                                                      
1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 27 aprile 1976,            
n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale                 
dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione           
e delega di funzioni amministrative), riguardante il sistema portuale           
dell'Emilia-Romagna, sono disposte le seguenti autorizzazioni di                
spesa nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 -            
Porti regionali e comunali:                                                     
a) Cap. 41250 "Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti,                
compreso il mantenimento di idonei fondali (articolo 4, lettera c),             
L.R. 9 marzo 1983, n. 11)" Esercizio 2005: Euro 350.000,00;                     
b) Cap. 41570 "Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per             
il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali                 
(articolo 4, lettera f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)" Esercizio 2005:             
Euro 150.000,00.                                                                
NOTE ALL'ART. 23                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 concerne Ristrutturazione           
e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano             
regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni                  
amministrative.                                                                 
2) Il testo dell'art. 4 lettera c), della legge regionale 9 marzo               
1983, n. 11 concernente Modificazione della legge regionale 27 aprile           
1976, n. 19, riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna e'             
il seguente:                                                                    
"Art. 4 - Destinazione degli interventi finanziari                              
La Regione provvede con legge a destinare nel proprio bilancio, per             
periodi annuali o poliennali, appositi distinti stanziamenti di fondi           
per:                                                                            
a) omissis;                                                                     
b) omissis;                                                                     
c) la manutenzione ordinaria e straordinaria, a proprio totale                  
carico, delle opere, impianti ed attrezzature di cui alla precedente            
lettera a), compreso il mantenimento di idonei fondali anche alle               
imboccature, nei porti regionali;                                               
omissis".                                                                       
3) Il testo dell'art. 4, lettera f), della legge regionale 9 marzo              
1983, n. 11 concernente Modificazione della legge regionale 27 aprile           
1976, n. 19, riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna e'             
il seguente:                                                                    
"Art. 4 - Destinazione degli interventi finanziari                              
La Regione provvede con legge a destinare nel proprio bilancio, per             
periodi annuali o poliennali, appositi distinti stanziamenti di fondi           
per:                                                                            
omissis                                                                         
f) la concessione di contributi per il mantenimento di idonei fondali           
nei porti ed approdi comunali.".                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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