LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 23
Porti regionali e comunali
1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 27 aprile 1976,
n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale
dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione
e delega di funzioni amministrative), riguardante il sistema portuale
dell'Emilia-Romagna, sono disposte le seguenti autorizzazioni di
spesa nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 -
Porti regionali e comunali:
a) Cap. 41250 "Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti,
compreso il mantenimento di idonei fondali (articolo 4, lettera c),
L.R. 9 marzo 1983, n. 11)" Esercizio 2005: Euro 350.000,00;
b) Cap. 41570 "Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per
il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali
(articolo 4, lettera f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)" Esercizio 2005:
Euro 150.000,00.
NOTE ALL'ART. 23
Comma 1
1) La legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 concerne Ristrutturazione
e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano
regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni
amministrative.
2) Il testo dell'art. 4 lettera c), della legge regionale 9 marzo
1983, n. 11 concernente Modificazione della legge regionale 27 aprile
1976, n. 19, riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna e'
il seguente:
"Art. 4 - Destinazione degli interventi finanziari
La Regione provvede con legge a destinare nel proprio bilancio, per
periodi annuali o poliennali, appositi distinti stanziamenti di fondi
per:
a) omissis;
b) omissis;
c) la manutenzione ordinaria e straordinaria, a proprio totale
carico, delle opere, impianti ed attrezzature di cui alla precedente
lettera a), compreso il mantenimento di idonei fondali anche alle
imboccature, nei porti regionali;
omissis".
3) Il testo dell'art. 4, lettera f), della legge regionale 9 marzo
1983, n. 11 concernente Modificazione della legge regionale 27 aprile
1976, n. 19, riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna e'
il seguente:
"Art. 4 - Destinazione degli interventi finanziari
La Regione provvede con legge a destinare nel proprio bilancio, per
periodi annuali o poliennali, appositi distinti stanziamenti di fondi
per:
omissis
f) la concessione di contributi per il mantenimento di idonei fondali
nei porti ed approdi comunali.".