REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

             TITOLO III                                                         
        SERVIZI ED OPERATORI                                                    
          Art. 23                                                               
Qualificazione degli operatori                                                  
1. La Regione persegue l'obiettivo della qualificazione degli                   
operatori preposti all'attuazione degli interventi finanziati dalla             
Regione e dagli enti locali ai sensi della presente legge, attraverso           
l'istituzione di un sistema di accreditamento.                                  
2. Il sistema di accreditamento attesta il possesso dei requisiti               
tecnico-gestionali, al fine di costituire adeguate garanzie in                  
relazione alle diverse fasi del processo di programmazione,                     
progettazione, esecuzione e gestione degli interventi, in conformita'           
alla normativa tecnica vigente.                                                 
3. Gli operatori in possesso di una certificazione di qualita'                  
prevista dalla normativa vigente sono accreditati con una procedura             
che prevede solo la verifica del possesso dei requisiti eventualmente           
non compresi nella stessa certificazione di qualita'.                           
4. La verifica di riscontrata difformita' delle condizioni e dei                
requisiti che hanno determinato l'accreditamento, comporta la                   
temporanea impossibilita' di partecipare all'attuazione di nuovi                
progetti finanziati dalla Regione e dagli enti locali ai sensi della            
presente legge.                                                                 
5. Il costo dell'accreditamento e del suo mantenimento e' a carico              
del singolo operatore.                                                          
6. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la            
Giunta regionale definisce i requisiti di accreditamento degli                  
operatori, nell'osservanza della normativa vigente in materia,                  
nonche' i criteri di individuazione dei soggetti preposti alle                  
procedure di accreditamento ed ai controlli previsti dal presente               
articolo.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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