REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

             CAPO II                                                            
             Sanzioni                                                           
          Art. 23                                                               
Demolizione di opere abusive                                                    
1. La demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei           
luoghi, disposti dallo Sportello unico per l'edilizia in tutti i casi           
disciplinati dalla presente legge, sono attuati dal Comune entro il             
termine di centottanta giorni dalla data di assunzione del                      
provvedimento, sulla base di una valutazione tecnico-economica dei              
lavori approvata dalla Giunta comunale.                                         
2. I Comuni possono richiedere anticipazioni dei costi relativi agli            
interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello             
stato dei luoghi al fondo regionale di rotazione costituito ai sensi            
dell'articolo 25.                                                               
3. Le opere di demolizione sono attuate con metodologie selettive               
finalizzate al recupero e al riuso. I materiali, derivanti dalle                
demolizioni non direttamente riutilizzabili sono conferiti ad                   
impianti autorizzati per il recupero e il riciclaggio di materiali              
edili, ad eccezione di quelli che, per loro natura, devono essere               
conferiti direttamente ad impianti di smaltimento.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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