REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
           CAPO II                                                              
     Disposizioni in materia di occupazione                                     
     ed uso del territorio                                                      
Sezione I                                                                       
Disposizioni per la gestione delle aree                                         
del demanio idrico                                                              
          Art. 22                                                               
Disposizioni transitorie e finali                                               
relative alle aree del demanio idrico                                           
1. Ai fini di cui all'articolo 13, la Regione provvede alla                     
ricognizione delle aree del demanio idrico di cui ha la gestione e ne           
redige l'inventario, procedendo eventualmente alla revisione e                  
aggiornamento dei dati catastali.                                               
2. Chi abbia occupato senza regolare titolo aree del demanio idrico             
anche con strutture a carattere precario puo' richiedere il rilascio            
della concessione a condizione che le stesse strutture fossero                  
esistenti alla data del 21 febbraio 2001, non creino pregiudizio al             
regime idraulico e siano conformi alle norme di pianificazione                  
territoriale e urbanistica, fermo restando, per le aree vincolate,              
l'acquisizione del parere favorevole dell'autorita' preposta. La                
Regione, entro il termine di novanta giorni dall'approvazione della             
presente legge provvede ad emanare, sentite le associazioni                     
interessate, apposite direttive relative alle procedure intese a                
definire, a fronte di domanda dell'interessato e sulla base della               
pianificazione territoriale e urbanistica esistente o da adottare nel           
termine dei due anni successivi, le condizioni per il mantenimento,             
la ristrutturazione, la ricollocazione o la demolizione delle                   
strutture.                                                                      
3. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2 del presente articolo e              
nel comma 1 dell'articolo 16, dall'entrata in vigore della presente             
legge non possono essere istruite domande di concessione di aree del            
demanio idrico prima della pubblicazione delle aree stesse.                     
4. Le aree che siano disponibili e valutate come concedibili dalla              
Regione, per le quali esistano domande giacenti debbono essere                  
pubblicate ai sensi dell'articolo 16, per permettere, ove non                   
emergano priorita' d'uso di cui all'articolo 15, l'espletamento della           
procedura concorsuale.                                                          
5. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 141 della legge                 
regionale n. 3 del 1999.                                                        
Sezione II                                                                      
Disposizioni in materia di uso del territorio                                   
NOTA ALL'ART. 22                                                                
Comma 6                                                                         
1) Il testo dell'art. 141, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 21             
aprile 1999, n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e locale            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 141 - Gestione dei beni del demanio idrico                                
omissis                                                                         
2. Le aree del demanio idrico ricomprese nelle aree naturali                    
protette, istituite ai sensi della L.R. 2/3/1988, n. 11, sono                   
concesse in uso gratuito agli enti di gestione per fini di                      
salvaguardia e ripristino ambientale.                                           
3. La Regione puo' altresi' concedere in uso aree del demanio idrico            
a Enti locali, singoli o associati, per promuoverne la fruizione                
pubblica ed il recupero e la valorizzazione ambientale; la Regione              
puo' inoltre concederle a privati.                                              
4. I disciplinari delle concessioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono             
gli usi del bene compatibili con il buon regime idraulico del corso             
d'acqua e con la salvaguardia ambientale nonche' gli eventuali                  
obblighi specifici del concessionario.".                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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